La Composizione Negoziata della Crisi (CNC) è stata introdotta dal D.L. n. 118/2021 e successivamente integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Questa rappresenta uno strumento stragiudiziale e volontario volto ad agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, mostrano buone prospettive di recupero. L’obiettivo primario è quello di agevolare un dialogo costruttivo tra l’imprenditore e i suoi creditori. Ciò avviene sotto la guida di un esperto indipendente al fine di individuare una soluzione concordata che eviti l’apertura di una procedura di insolvenza giudiziale e preservi la continuità aziendale.

INDICE
- Composizione negoziata della crisi, come funziona
- Presupposti di accesso e cause di inammissibilità
- La centralità del piano di risanamento
- Vantaggi della Composizione Negoziata della Crisi
- Svantaggi e limiti dello strumento
- Comparazione con altri strumenti del Codice della Crisi
- Uno strumento fiscale strategico
1. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, COME FUNZIONA ↑
La CNC si configura come un percorso confidenziale e non giudiziale. Il Tribunale non interviene nel percorso di risanamento se non per la conferma delle misure protettive o in seguito a richiesta di specifiche autorizzazioni. L’imprenditore che rileva i presupposti per accedervi presenta un’istanza sulla piattaforma telematica gestita da Unioncamere, caricando un set documentale comprensivo del piano economico-finanziario che dimostra il possibile risanamento dell’impresa. Contestualmente all’istanza, l’impresa richiede la nomina di un esperto indipendente iscritto ad apposito albo. Il ruolo dell’esperto è cruciale, infatti non è un commissario o un liquidatore ma un facilitatore che ha il compito di agevolare le trattative, analizzare la coerenza del piano di risanamento e prospettare le possibili soluzioni.
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ma ha il dovere di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione o che potrebbero pregiudicare gli interessi dei creditori. L’intero percorso si fonda sui principi di correttezza e buona fede, la cui osservanza viene attestata dall’esperto nella sua relazione finale.
Finalità di continuità aziendale e esiti della procedura
Il presupposto fondamentale e la finalità intrinseca della CNC risiedono nella “salvaguardia della continuità aziendale”. Lo strumento è disegnato per imprese la cui crisi è considerata reversibile e il cui valore aziendale può essere preservato. La continuità può essere perseguita in due forme:
- continuità diretta. L’imprenditore stesso, all’esito delle negoziazioni e della ristrutturazione del debito, prosegue la gestione dell’attività d’impresa risanata;
- continuità indiretta. Si realizza quando l’azienda o un suo ramo autonomo viene trasferita a un soggetto terzo che ne prosegue l’esercizio. Questa forma è esplicitamente contemplata dal legislatore e dalla giurisprudenza come una modalità valida di risanamento. La continuità indiretta può avvenire tramite la “cessione dell’azienda in esercizio”, il suo conferimento in una nuova società o anche attraverso un contratto di affitto d’azienda che prelude a una futura cessione. L’elemento qualificante è che l’oggetto del trasferimento sia un’entità economica organizzata, capace di mantenere la propria operatività, preservando così il valore intrinseco dell’impresa, come l’avviamento e i posti di lavoro. Un meccanismo spesso utilizzato per realizzare la continuità indiretta è previsto dall’articolo 22 del CCII. Questa norma consente all’imprenditore, durante la composizione negoziata, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a cedere l’azienda o un suo ramo. La procedura prevede che, una volta individuato un acquirente, l’imprenditore presenti un’istanza al tribunale. L’esperto è chiamato a esprimere un parere sull’adeguatezza del corrispettivo e sull’assenza di pregiudizio per i creditori. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura competitiva eventualmente attivata, può autorizzare il trasferimento. Quest’ultimo avviene così in un contesto protetto e con effetti liberatori per l’acquirente da eventuali debiti pregressi, nei limiti di legge. Questo strumento accelera il processo di risanamento, garantendo certezza giuridica all’operazione e massimizzando il valore realizzabile a beneficio di tutti gli stakeholder.
Formalizzazione dell’intesa
Al termine delle trattative, se queste hanno esito positivo, l’articolo 23 del CCII prevede che le parti possano formalizzare l’intesa raggiunta attraverso una delle seguenti soluzioni:
- la stipulazione di un contratto con uno o più creditori, che produca gli effetti del risanamento e assicuri la continuità aziendale per almeno due anni;
- la conclusione di una convenzione di moratoria con i creditori;
- la sottoscrizione di un accordo da parte dei creditori aderenti e di eventuali altre parti interessate all’operazione di risanamento, nonché dall’esperto che dà dunque atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi e dell’insolvenza.
È bene specificare che i contratti stipulati, ancorché prevedano importanti effetti giuridici (non revocabilità dei pagamenti, esenzione da reato di bancarotta, misure premiali circa la riduzione degli interessi di mora), hanno natura privatistica e possono includere numerose tipologie di accordo, compresi saldi e stralci di debiti pregressi.
2. PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ↑
L’accesso alla CNC è riservato agli imprenditori commerciali e agricoli iscritti al registro delle imprese. Il presupposto oggettivo non è lo stato di insolvenza conclamata, bensì una condizione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi o l’insolvenza”. La legge pone l’accento sulla reversibilità della crisi e sulla sussistenza di “concrete prospettive di risanamento”. Ciò distingue nettamente la CNC dagli strumenti di regolazione dell’insolvenza. Come chiarito dalla giurisprudenza, la CNC non è uno strumento per l’imprenditore già insolvente in modo irreversibile. Lo stato di insolvenza, definito come l’incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, se strutturale e non transitorio, preclude l’accesso a questo percorso.
3. LA CENTRALITÀ DEL PIANO DI RISANAMENTO ↑
Una delle prime verifiche che l’esperto deve effettuare durante l’incarico assegnato è quella di verificare la fattibilità del piano di risanamento. Quest’ultimo infatti rimane il fulcro e la bussola delle attività e degli obiettivi che l’impresa si propone di raggiungere per ritornare all’equilibrio economico-finanziario.
CARAVATI PAGANI è in grado di affiancare l’impresa nella realizzazione del piano di risanamento in questa delicatissima fase di vita aziendale.
4. VANTAGGI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI ↑
La CNC offre numerosi vantaggi all’imprenditore in difficoltà:
- confidenzialità. L’intera procedura si svolge in un ambito riservato, evitando il danno reputazionale che spesso deriva dalla pubblicità delle procedure concorsuali. È bene specificare che in ogni caso la conduzione di trattive con i creditori e la richiesta buona fede dell’imprenditore difficilmente potranno mantenere riservata l’attivazione della procedura;
- mantenimento della Gestione. L’imprenditore non viene spossessato della gestione aziendale, potendo così garantire la continuità operativa;
- misure protettive. Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere misure protettive del patrimonio, sospendendo le azioni esecutive e cautelari dei creditori per un periodo determinato (art. 54 CCII). Questo “scudo” fornisce il tempo necessario per condurre le trattative senza il rischio di una eventuale sentenza di apertura di liquidazione giudiziale o di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori sul patrimonio dell’impresa;
- accesso al Concordato Semplificato. Se le trattative, pur svolte con correttezza e buona fede, non portano a una soluzione ma l’esperto attesta la praticabilità di una liquidazione, l’imprenditore ha la facoltà di accedere al “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” (art. 25-sexies CCII). Questo è un vantaggio significativo, poiché tale strumento, accessibile solo al termine di una CNC, presenta requisiti meno stringenti rispetto al concordato liquidatorio ordinario. L’unico vincolo per l’omologazione del concordato semplificato è che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità a ciascuno di essi;
- possibilità di transazioni fiscali e contributive. La CNC può essere la sede per negoziare accordi con l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali.
5. SVANTAGGI E LIMITI DELLO STRUMENTO ↑
Nonostante i benefici, la CNC presenta anche alcuni limiti:
- natura volontaria. Il successo del percorso dipende interamente dalla volontà delle parti di raggiungere un accordo. L’esperto non ha poteri coercitivi e non può imporre una soluzione ai creditori dissenzienti;
- limiti al potere del debitore. L’imprenditore non può modificare unilateralmente le condizioni dei contratti pendenti. Qualsiasi modifica richiede il consenso della controparte, nel rispetto dell’autonomia negoziale;
- rischio di fallimento delle trattative. Se le trattative falliscono e l’esperto non attesta la correttezza e buona fede del debitore, quest’ultimo perde l’accesso al concordato semplificato e si trova esposto alle iniziative dei creditori, inclusa l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- costi. La procedura comporta i costi legati al compenso dell’esperto e degli altri professionisti coinvolti, che si aggiungono alla già precaria situazione finanziaria dell’impresa.
6. COMPARAZIONE CON ALTRI STRUMENTI DEL CODICE DELLA CRISI ↑
La CNC si colloca in una posizione peculiare all’interno del CCII, distinguendosi nettamente dagli strumenti giudiziali che analizziamo di seguito.
- Piani di Ristrutturazione Soggetti a Omologazione (PRO) e Concordato Preventivo. Questi sono strumenti giudiziali, pubblici e più complessi. A differenza della CNC, possono imporre una soluzione anche ai creditori dissenzienti (tramite il meccanismo delle maggioranze e del cram-down). La CNC è un percorso preliminare e più “leggero”, che mira proprio a evitare la complessità e la pubblicità di queste procedure. Il concordato semplificato, come detto, rappresenta un ponte tra i due mondi, essendo una procedura giudiziale ma accessibile solo come esito di una CNC fallita “virtuosamente”.
- Liquidazione Giudiziale. È la soluzione estrema per l’insolvenza irreversibile, che porta alla dismissione del patrimonio aziendale per soddisfare i creditori. La CNC ha una finalità opposta, poiché è uno strumento di prevenzione e risanamento volto a scongiurare l’esito liquidatorio.
- Procedure da Sovraindebitamento. Disciplinate dalla Legge 3/2012 (ora confluite nel CCII, come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore), sono destinate a soggetti diversi (consumatori, professionisti, imprenditori minori, etc.). Sebbene condividano la finalità di risolvere una situazione debitoria, si applicano a categorie di debitori non soggette alla liquidazione giudiziale, a differenza dell’imprenditore che accede alla CNC.
7. UNO STRUMENTO STRATEGICO PER PRESERVARE LA CONTINUITÀ ↑
In conclusione, la Composizione Negoziata della Crisi è uno strumento flessibile e strategico, pensato per l’imprenditore previdente che intende affrontare le prime avvisaglie della crisi in un contesto protetto e confidenziale. Il suo successo è legato alla reale recuperabilità dell’impresa e alla volontà delle parti di collaborare. La sua principale forza risiede tanto nella possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale quanto nell’offrire una “via d’uscita” agevolata (il concordato semplificato) qualora le trattative non vadano a buon fine. Si premia così il comportamento corretto e trasparente dell’imprenditore.
CARAVATI PAGANI è in grado di assistere l’impresa nella realizzazione del piano di risanamento e nella presentazione dell’istanza di Composizione Negoziata della Crisi. Affianchiamo l’imprenditore nelle delicate fasi di interlocuzione con l’esperto e di trattativa con i creditori.