COSA PREVEDE L’IPERAMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’istituto dell’ “iperammortamento”, che consente alle imprese di maggiorare il costo dei beni strumentali nuovi ai fini fiscali, riducendo così l’imponibile e il carico fiscale complessivo.​ La misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, tornando a un modello di incentivo basato sull’ammortamento maggiorato. Per coglierne appieno i vantaggi, è fondamentale pianificare l’investimento in ottica fiscale, finanziaria e industriale, verificando tempi, requisiti tecnici e compatibilità con altri strumenti agevolativi.​

1. COS’È IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO ↑

L’iperammortamento è una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali nuovi. Viene applicata alle quote di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). In pratica, il valore del bene ammortizzato ai fini fiscali è superiore al costo effettivo, con un effetto di riduzione dell’imponibile e quindi delle imposte da versare.​ A differenza del credito d’imposta, che produce un beneficio immediato e compensabile, l’iperammortamento agisce nel tempo, attraverso quote di ammortamento più elevate.

2. BENEFICIARI E AMBITO DI APPLICAZIONE ↑

Possono beneficiare dell’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e imprese individuali) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, in regola con i versamenti fiscali e contributivi e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.​ Sono esclusi i soggetti in liquidazione, sottoposti a procedure concorsuali e destinatari di interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tipologie di investimenti ammessi

La norma distingue due principali categorie di investimenti, ciascuna con aliquote di maggiorazione differenziate:

  1. beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati iv e v della legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e modificati rispetto agli elenchi delle precedenti agevolazioni;
  2. i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (anche a distanza) e all’autoconsumo, compresi impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.​ In particolare, rientrano nell’agevolazione i beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonte solare, purché realizzati con moduli fotovoltaici conformi alle specifiche previste dalla normativa vigente.

3. MISURE DELLA MAGGIORAZIONE E FASCE DI INVESTIMENTO ↑

Le aliquote di maggiorazione sono modulate in base all’entità dell’investimento.​

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, le maggiorazioni sono:

  • +180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.​

4. TEMPISTICHE E MODALITÀ OPERATIVE ↑

L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.09.2028.

5. IMPATTO SUL REDDITO E SUL CARICO FISCALE ↑

La maggiorazione agisce esclusivamente in sede fiscale quindi il costo civilistico del bene resta invariato, mentre ai fini delle imposte sui redditi si applica la maggiorazione prevista.​ Ad esempio, un’impresa che acquisti nel 2026 un macchinario 4.0 del costo di 1 milione di euro potrà ammortizzarlo fiscalmente come se avesse un valore di 2,8 milioni di euro (costo + 180% di maggiorazione). Con un’aliquota IRES del 24%, questo equivale a recuperare in tasse circa il 43,2% del costo del bene, contro il 24% di un ammortamento normale.​

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni dell’iper-ammortamento.

6. CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI ↑

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che:

  • il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
  • il sostegno complessivo non porti al superamento del costo sostenuto.​

La base di calcolo dell’iperammortamento è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.​

7. COSA CAMBIA RISPETTO AI CREDITI D’IMPOSTA 4.0/5.0 ↑

La Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di paradigma poiché si passa dal credito d’imposta (beneficio immediato e compensabile) alla maggiorazione del costo deducibile (beneficio diluito nel tempo attraverso le quote di ammortamento).​ Ciò implica alcune conseguenze operative:

  • il beneficio non è più immediato ma si sviluppa lungo la vita utile del bene;
  • aumenta l’importanza della pianificazione finanziaria e fiscale, per valutare l’impatto sul cash flow e sul rendimento dell’investimento.

8. MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO ↑

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma del GSE e sulla base di modelli standard tre apposite comunicazioni:

  • comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti;
  • entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GS, la comunicazione di conferma dell’investimento con indicazione della data e dell’importo del pagamento;
  • al completamento dell’investimento e comunque entro il 15.11.2028 una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

9. INVESTIMENTI SOSTITUTIVI ↑

Se nel corso del periodo di fruizione si verifica la cessione a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture ubicate all’estero, non viene meno la fruizione delle residue quote a condizione che nello stesso periodo di imposta l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo analogo.