La corretta rilevazione degli errori contabili rappresenta un aspetto cruciale per la trasparenza e l’attendibilità del bilancio d’impresa, con riflessi diretti anche sul piano fiscale. L’Organismo Italiano di Contabilità, attraverso il principio contabile OIC 29, definisce dettagliatamente la gestione e la correzione degli errori venuti alla luce in esercizi successivi. Come approfondiremo in questo articolo, viene effettuata una distinzione netta tra errori rilevanti e non rilevanti.

1. OIC 29: GLI ERRORI CONTABILI ↑
Secondo l’OIC 29, un errore contabile è costituito da omissioni o errate misurazioni di voci di bilancio riferite a esercizi precedenti, dovute a mancata o impropria applicazione di principi contabili, dati errati o incompletezze rilevate successivamente con ragionevole diligenza. La rilevanza dell’errore si definisce in base alla sua capacità di influenzare significativamente le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, considerando natura, entità e contesto.
Differenza tra errori rilevanti e non rilevanti
La differenza fondamentale tra errori rilevanti e non rilevanti si può così sintetizzare:
- errore non rilevante. Singolarmente o cumulativamente con altri, non influisce in modo significativo sulle decisioni degli utilizzatori del bilancio. Si tratta di omissioni o valutazioni errate di modesta entità o che non compromettono la rappresentazione veritiera del bilancio. La correzione avviene direttamente nel conto economico dell’esercizio in cui viene scoperto, con modalità semplificate;
- errore rilevante. Può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, sia singolarmente che congiuntamente ad altri errori. Questo richiede una correzione retroattiva e la rettifica deve essere contabilizzata come variazione del patrimonio netto di apertura dell’esercizio in cui si rileva l’errore per garantire la comparabilità tra gli esercizi. Spesso è necessario presentare una dichiarazione integrativa fiscale per aggiornare i dati fiscali.
2. IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ↑
Un elemento fondamentale per la corretta interpretazione fiscale della correzione degli errori è il principio di derivazione rafforzata. Questo è applicabile alle imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC diverse dalle microimprese. Tale principio consente la determinazione del reddito d’impresa sulla base dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, secondo i principi contabili rilevanti per il soggetto.
Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri. Le novità
Alcune novità di rilievo introdotte dal decreto correttivo approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025 riguardano l’ampliamento dell’ambito soggettivo della derivazione rafforzata. Ora essa include anche le microimprese che, pur restando formalmente tali, redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis c.c.), rinunciando quindi alle semplificazioni minime previste per il bilancio micro. L’estensione è coerente con il disegno normativo volto ad avvicinare il più possibile i valori fiscali a quelli civilistici, eliminando distorsioni derivanti da scelte redazionali che non riflettono la sostanza economica delle operazioni. Il legislatore riconosce così che anche le microimprese possono adottare standard contabili sufficientemente rigorosi da giustificare l’applicazione della derivazione rafforzata.
Tra gli effetti pratici di tale estensione vi è la possibilità per queste imprese di accedere al nuovo regime semplificato di correzione fiscale degli errori contabili non rilevanti, limitando invece l’onere della dichiarazione integrativa agli errori rilevanti, secondo le definizioni fornite dall’OIC 29. Tale principio rappresenta un punto di raccordo che assicura maggiore armonizzazione tra bilancio civile e bilancio fiscale, assicurando coerenza nella qualificazione, classificazione e imputazione temporale del reddito imponibile. La derivazione rafforzata giustifica quindi l’applicazione puntuale delle correzioni d’errore, rafforzandone la rilevanza fiscale e riducendo le situazioni di contenzioso con l’amministrazione finanziaria.
Le nuove direttive sulla correzione fiscale degli errori
Il Consiglio dei Ministri ha approvato preliminarmente un decreto che recepisce il principio di derivazione rafforzata e aggiorna il quadro normativo per la correzione degli errori contabili con impatto fiscale. Il decreto chiarisce le procedure semplificate di correzione, stabilisce le modalità di esposizione nel bilancio successivo e introduce rigide scadenze per la rilevanza fiscale, sottolineando la necessità che le rettifiche abbiano coerenza con la capacità reddituale dell’impresa. In particolare, la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili dipende da alcune condizioni precise:
- tempi di correzione. La correzione è ammessa solo se effettuata entro la chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso. Ad esempio, un costo erroneamente incluso o escluso nel 2024 può essere dedotto o rettificato solo se la correzione è registrata nel bilancio del 2025;
- momento di conoscenza dei controlli. La correzione con effetto fiscale è possibile solo se effettuata prima che l’impresa venga a conoscenza ufficiale di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Se tali controlli sono già in corso e noti, la correzione immediata non è ammessa;
- valore della produzione netta. La rilevanza fiscale delle rettifiche è legata al fatto che, nel periodo della correzione e in quello in cui si è verificato l’errore, il valore della produzione netta sia positivo, anche al netto della posta errata. Ciò riguarda sia l’IRES che l’IRAP, e il principio è esteso anche al settore bancario e assicurativo.
Tali condizioni fanno sì che la correzione degli errori sia fiscalmente riconosciuta nel periodo in cui la rettifica viene iscritta, senza più necessità di ricorrere alla dichiarazione integrativa fiscale per gli errori non rilevanti già a partire dai bilanci 2025. Per gli errori rilevanti, invece, resta obbligatoria la dichiarazione integrativa per la rettifica fiscale.
3. L’APPLICAZIONE CORRETTA DELL’OIC 29 ↑
In sintesi, le poste contabili emerse a seguito della correzione assumono rilevanza fiscale in ottica di “competenza allargata”. Sono considerate nel periodo di imposta in cui vengono iscritte, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza e trasparenza tra bilancio e fiscalità, evitando contenziosi e oneri amministrativi eccessivi.
Per imprese e professionisti, questa combinazione normativa impone attenzione all’applicazione corretta dell’OIC 29, in particolare per gli errori rilevanti, e all’adozione del principio di derivazione rafforzata come elemento chiave nella definizione del reddito imponibile. Le correzioni devono essere tempestive e documentate, con un’attenta valutazione delle conseguenze fiscali, per assicurare compliance e affidabilità del bilancio.