RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE NEL 2025, LE NOVITÀ

La rivalutazione delle quote societarie è un’operazione di grande interesse per chi prevede di cedere quote societarie e non esercita attività d’impresa. Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, viene “stabilizzata” l’opportunità di rideterminare il costo fiscale di terreni e partecipazioni con un’aliquota del 18%. Ciò vale sia per entità corporate che per persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti.

In questo articolo presentiamo un’analisi delle nuove disposizioni, riflettendo su come queste influenzeranno la gestione fiscale e patrimoniale dei soggetti interessati.

1. COSA CAMBIA CON LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE NEL 2025

A partire dal 2025, gli investitori che detengono quote societarie al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali potranno beneficiare di una novità significativa introdotta dalla recente Legge di Bilancio. Questa legge stabilizza il regime “speciale” di rivalutazione delle partecipazioni, consentendo alle aziende di aggiornare il valore fiscale delle proprie quote e dei terreni posseduti con un’aliquota fiscale favorevole del 18%. La misura era già presente nel nostro ordinamento, di anno in anno prorogata con differenti aliquote.

Con la Legge di Bilancio la norma diviene definitiva venendo meno l’incertezza del rinnovo annuale. La rivalutazione è particolarmente vantaggiosa in quanto permette di aggiornare il valore di acquisto dei beni (partecipazioni e terreni) alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Ciò consente ai titolari di ridurre potenzialmente l’incidenza fiscale sulle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione dei beni che, in regime “ordinario”, sconterebbero un’imposta pari al 26%.

La scelta tra i due regimi è libera e facoltativa, dipendendo solamente dalla convenienza economica, e va calcolata tenendo conto che l’imposta sostitutiva (18%) è calcolata sull’intero valore derivante dalla perizia, mentre la plusvalenza è tassata (26%) solo sulla differenza da prezzo di cessione e valore di carico fiscale.

Dettagli operativi

I soggetti interessati dovranno seguire una serie di passaggi definiti dalla normativa vigente. I titolari dei beni devono compiere determinati adempimenti entro il 30 novembre dell’anno in cui desiderano effettuare la rivalutazione:

  • per le partecipazioni non quotate e i terreni è necessario ottenere una perizia di stima da un professionista abilitato, (dottore commercialista iscritto ad apposito albo o revisore contabile iscritto ad apposito registro);
  • il versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 18% del valore risultante da perizia, deve essere eseguito in un’unica soluzione o in tre rate annuali con interessi del 3% a partire dalla data di scadenza del primo pagamento;

Sia per determinarne la convenienza, sia per la redazione di un perizia che sia inattaccabile anche da un successivo controllo dell’Agenzia delle Entrate, è consigliabile avvalersi della consulenza di esperti in materia fiscale e contabile, capaci di guidare l’impresa attraverso le complessità del processo e di massimizzare i vantaggi derivanti dalla rivalutazione.

Metodi per la valutazione – partecipazioni quotate

Per le partecipazioni quotate, i titolari possono scegliere di adottare come costo fiscale il valore normale, calcolato come la media aritmetica dei prezzi di mercato rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente. Questo metodo semplifica il processo di valutazione delle partecipazioni quotate.

2. IMPATTO DELLA RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI

La rivalutazione consente agli imprenditori di allineare il valore fiscale dei beni al loro attuale valore di mercato. Un tale aggiustamento può significare una riduzione dell’imposta sulle plusvalenze in caso di vendita dei beni, con un conseguente efficientamento fiscale.

Si ipotizzi la cessione, per € 500.000 di una partecipazione in una società a responsabilità limitata avente valore fiscale di € 10.000 per effetto dell’originaria costituzione con versamento del solo capitale sociale.

  • L’utilizzo del regime “ordinario” comporterebbe il pagamento del 26% sulla plusvalenza fiscale realizzata di € 490.000. Dovrà essere versata un’imposta pari ad € 127.400;
  • L’utilizzo del regime “speciale” di rivalutazione comporterebbe il pagamento del 18% sul valore periziato, pari al valore di cessione, di € 500.000. Dovrà essere versata un’imposta pari ad € 90.000.

Evidente il risparmio di imposta che in questo esempio è pari ad € 37.400.

3. AGGIORNAMENTO DI VALORE GIÀ RIVALUTATO

È importante ricordare che è possibile rivalutare una partecipazione già in precedenza rivalutata. In questo caso sarà necessario redigere una nuova perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva del 18% sul valore indicato in perizia salva la possibilità di portare a scomputo dalla nuova imposta quanto già versato in occasione delle rivalutazioni precedenti (anche se versate, ad esempio, solamente due rate).