Direttiva (UE) 2025/872 — in vigore dal 1° gennaio 2026 (DAC 9) non introduce nuove imposte. Questa definisce piuttosto le regole operative per la trasmissione automatica delle informazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri nell’ambito della tassazione minima globale al 15%. Si innesta sulla Direttiva (UE) 2022/2523 (Pillar 2), recepita in Italia dal D.Lgs. 209/2023, modificando la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE) con l’introduzione dell’art. 8 bis sexies, che crea il collegamento funzionale tra obbligo dichiarativo e sistema multilaterale di trasmissione dei dati.

1. Chi è coinvolto ↑
Sono interessati i gruppi multinazionali e nazionali con fatturato consolidato pari o superiore a 750 milioni di euro in almeno due dei quattro esercizi precedenti. Tali soggetti sono tenuti a presentare la Top-up Tax Information Return (TTIR), che attesta per ciascuna giurisdizione l’aliquota fiscale effettiva (ETR) raggiunta e l’eventuale imposta integrativa dovuta ove l’ETR scenda sotto il 15%.
In Italia, gli obblighi informativi sono disciplinati dall’art. 51 del D.Lgs. 209/2023, mentre le modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate sono state definite dal decreto del Viceministro dell’Economia del 16 ottobre 2025.
2. La dichiarazione centralizzata ↑
Il sistema delineato dal D.Lgs. 209/2023 prevede due principali adempimenti ovvero la Comunicazione rilevante (GIR) e la Dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa (GMT). La novità operativa più rilevante è il superamento della dichiarazione multipla per Stato. Un’unica entità del gruppo deposita la TTIR in un solo Stato membro, che provvede a distribuire automaticamente le informazioni pertinenti alle altre autorità fiscali, garantendo a ciascuno Stato solo i dati di propria competenza. La TTIR si articola in una Sezione generale — trasmessa a tutti gli Stati coinvolti — e in Sezioni giurisdizionali, destinate esclusivamente agli Stati con diritti impositivi ai sensi del Pillar 2. La GMT è un adempimento distinto dalla GIR, finalizzato alla determinazione e liquidazione dell’imposta dovuta.
Focus: la comunicazione GMT e la GIR
La Global Information Return (GIR) è il modello informativo elaborato in sede OCSE/G20 nell’ambito delle regole GloBe, di cui la TTIR europea rappresenta la trasposizione nell’ordinamento UE. Costituisce lo strumento principale attraverso cui le autorità fiscali verificano la corretta applicazione della tassazione minima globale (GMT). Sul piano contenutistico, la GIR si struttura attorno a tre blocchi:
- dati di gruppo. Assetto del gruppo, entità designata alla presentazione, perimetro di applicazione delle regole GloBe, giurisdizioni soggette a regimi di esenzione o safe harbour.
- Dati per giurisdizione. Per ciascun Paese in cui il gruppo opera reddito GloBe, imposte coperte (covered taxes), ETR, imposta integrativa dovuta e meccanismo impositivo attivato tra QDTT, IIR e UTPR. È il nucleo analitico della dichiarazione e richiede sistemi di raccolta dati fiscali granulari e affidabili.
- Rettifiche. La normativa prevede forme di collaborazione tra autorità fiscali in caso di aggiornamenti successivi alla presentazione originaria, garantendo coerenza delle informazioni tra i Paesi destinatari.
La natura centralizzata e transfrontaliera della GIR impone particolare attenzione alla qualità dei dati. Eventuali errori od omissioni non restano confinati a un singolo ordinamento ma si propagano automaticamente a tutte le amministrazioni fiscali coinvolte nello scambio.
3. I meccanismi impositivi ↑
La TTIR e la GIR devono evidenziare quale strumento impositivo è stato concretamente attivato tra i tre previsti dal Pillar 2:
- la QDTT (Qualified Domestic Top-up Tax), applicata dallo Stato di localizzazione dell’entità;
- la IIR (Income Inclusion Rule), che coinvolge la capogruppo per le controllate a bassa tassazione;
- la UTPR (Undertaxed Profits Rule), regola residuale che distribuisce il diritto di imposizione agli altri Stati del gruppo.
4. Tempistiche e scadenze ↑
- Prima applicazione, periodo d’imposta 2024;
- scadenza transitoria, 30 giugno 2026;
- regime ordinario, entro 15 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Lo scambio delle informazioni tra amministrazioni fiscali è previsto entro il 31 dicembre 2026.
5. Cosa devono fare le imprese ↑
Gli impatti operativi si concentrano su quattro aree:
- adeguamento dei sistemi informativi per produrre dati fiscali per giurisdizione nel formato standardizzato richiesto;
- rafforzamento della governance fiscale per gestire l’esposizione a verifiche incrociate simultanee in più Paesi;
- coordinamento infragruppo per designare l’entità responsabile della presentazione e strutturare i flussi interni di raccolta dati;
presidio dei safe harbour, documentando in modo robusto le giurisdizioni per le quali si fa ricorso ai regimi semplificati.
6. Prospettiva ↑
La DAC 9 si inserisce in una tendenza strutturale già avviata con la DAC 6 e il Country-by-Country Reporting. La trasparenza fiscale internazionale si amplia progressivamente e il margine per asimmetrie informative tra contribuenti e Fisco si riduce. La qualità della compliance fiscale diventa un elemento reputazionale a tutti gli effetti, con riflessi diretti sulla valutazione ESG del gruppo.

