Presunzione di distribuzione degli utili e società a ristretta base

La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa è da tempo uno dei temi più delicati del contenzioso tributario. L’articolo 23 del d.lgs. 148/2026, il cosiddetto decreto omnibus, interviene ora sulla materia dando per la prima volta un fondamento normativo espresso a un meccanismo che, fino a oggi, era stato definito quasi esclusivamente attraverso la giurisprudenza di legittimità. La disposizione, introdotta in attuazione della delega fiscale prevista dalla legge 111/2023, stabilisce i presupposti e i limiti entro i quali gli utili non dichiarati accertati in capo a una società a ristretta base possono essere considerati distribuiti ai soci.

CARAVATI PAGANI analizza le novità introdotte, le questioni che rimangono aperte e le conseguenze operative per le famiglie imprenditoriali che detengono partecipazioni in società a base ristretta.

1. Società a ristretta base e presunzione di distribuzione degli utili

Prima dell’intervento legislativo non esisteva una norma specificamente dedicata alla presunzione di distribuzione degli utili. Anche il concetto stesso di società di capitali a ristretta base partecipativa deriva dall’elaborazione della giurisprudenza di legittimità. La Cassazione non ha mai individuato un preciso criterio numerico per definire la ristrettezza della compagine. Non esistono quindi una soglia, un numero massimo di soci o una percentuale minima di partecipazione che determinino automaticamente questa qualificazione. La giurisprudenza ha invece attribuito rilevanza all’intensità del rapporto fiduciario tra i soci. Il principio elaborato nel tempo si fonda sull’idea che una compagine sociale ristretta favorisca una particolare conoscenza e un controllo reciproco della gestione societaria. Da questa circostanza deriva la presunzione che gli utili non dichiarati accertati in capo alla società siano stati successivamente distribuiti ai soci.

2. Cosa cambia con l’articolo 23 del decreto omnibus

Con l’articolo 23 del d.lgs. 148/2026 il legislatore delimita per la prima volta espressamente i casi nei quali può operare la presunzione di distribuzione degli utili ai soci. In presenza di un accertamento sul reddito di una società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili corrispondenti possono essere considerati distribuiti ai soci, soltanto quando venga accertata sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza di:

  • componenti positivi di reddito imponibili che non siano stati contabilizzati né dichiarati;
  • componenti negativi che abbiano contribuito alla determinazione del reddito ma risultino indeducibili in quanto inesistenti.

La delimitazione è particolarmente importante. Al di fuori di queste due fattispecie, la presunzione di distribuzione occulta non dovrebbe trovare applicazione. Contestazioni relative, per esempio, alla competenza, all’inerenza o all’antieconomicità di un’operazione dovrebbero quindi produrre effetti sul reddito della società senza tradursi automaticamente in un maggior reddito attribuito ai soci.

3. I due limiti previsti dalla legge delega

La nuova disciplina recepisce le indicazioni contenute nell’articolo 17, comma 1, lettera h), n. 4, della legge 111/2023, che aveva previsto due importanti garanzie per i soci. La prima consiste nell’evitare che la presunzione di distribuzione possa derivare automaticamente dal recupero fiscale di costi realmente sostenuti ma fiscalmente indeducibili. La seconda riguarda invece la natura del maggior reddito attribuito al socio, che deve essere qualificato come reddito di natura finanziaria e quindi come dividendo, anziché essere ricondotto a una differente categoria reddituale. Entrambi i principi trovano riscontro nella nuova disciplina. Da un lato, la presunzione viene circoscritta ai componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati e ai componenti negativi indeducibili perché inesistenti. Dall’altro, per la tassazione del maggior reddito attribuito ai soci viene fatto riferimento alle regole applicabili ai dividendi. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto all’orientamento secondo il quale il meccanismo presuntivo poteva operare in presenza di qualsiasi disconoscimento di un costo, compresi i casi di difetto di competenza o di inerenza (cfr. Cassazione 4 giugno 2026, n. 17809, e 4 aprile 2022, n. 10680).

4. Costi indeducibili: la presunzione riguarda quelli inesistenti

Uno degli aspetti più significativi della riforma riguarda i componenti negativi di reddito. La nuova disciplina non collega la presunzione alla semplice indeducibilità del costo. È necessario che il costo sia indeducibile perché inesistente. Una distinzione coerente anche con quanto sostenuto da AIDC Milano nella norma di comportamento n. 198/2017.

Il presupposto logico è evidente, cioè quando un costo è stato realmente sostenuto e il relativo importo è effettivamente uscito dal patrimonio della società, viene meno quella disponibilità finanziaria occulta che potrebbe essere stata successivamente distribuita ai soci.

Un esempio di presunzione di distribuzione degli utili

Consideriamo una S.r.l. partecipata in misura uguale da tre soci. A seguito di un accertamento vengono contestati 90.000 euro di ricavi non contabilizzati e 60.000 euro di costi di sponsorizzazione ritenuti non inerenti. L’effettivo sostenimento di questi ultimi tuttavia non viene contestato. Secondo l’impostazione precedente, l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto presumere la distribuzione ai soci dell’intero maggior reddito accertato, pari a 150.000 euro. A ciascun socio sarebbero stati quindi attribuiti 50.000 euro. Applicando la nuova disciplina invece la presunzione dovrebbe interessare soltanto i 90.000 euro di ricavi non contabilizzati e non dichiarati. A ogni socio verrebbero pertanto imputati 30.000 euro, mentre la rettifica relativa ai 60.000 euro di costi effettivamente sostenuti ma considerati non inerenti rimarrebbe in capo alla società. Sui 30.000 euro che si presumono distribuiti a ciascun socio, le conseguenze fiscali possono però essere molto differenti a seconda del regime applicato. Con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, l’importo sarebbe pari a 7.800 euro a carico della società in qualità di sostituto. L’eventuale applicazione di un meccanismo di tassazione direttamente in capo al socio potrebbe invece determinare, come vedremo, un carico sensibilmente superiore.

Il punto critico degli elementi “anche di natura presuntiva”

La nuova disciplina introduce limiti più definiti, ma lascia aperta una questione di particolare rilievo. La legge richiede che l’esistenza dei componenti reddituali rilevanti sia accertata sulla base di elementi certi e precisi, precisando però che tali elementi possono essere anche di natura presuntiva. Proprio questa formulazione potrebbe ridimensionare, nella pratica, la portata garantista dell’intervento. Quando il maggior reddito della società viene determinato attraverso strumenti presuntivi – come una ricostruzione indiretta dei ricavi, indagini finanziarie o percentuali di ricarico – gli stessi elementi potrebbero infatti essere utilizzati anche per sostenere la successiva presunzione di distribuzione degli utili ai soci.

Non si tratta dell’unica interpretazione possibile, ma è una lettura che l’Amministrazione finanziaria potrebbe avere interesse a sostenere. Molto dipenderà quindi dall’orientamento che assumerà la giurisprudenza e in particolare dal rigore con il quale verrà verificato che gli elementi presuntivi siano effettivamente gravi, precisi e concordanti e non si traducano in semplici congetture.

5. Onere della prova: come può difendersi il socio

Sotto il profilo probatorio, il meccanismo rimane sostanzialmente quello già conosciuto. Quando ricorre uno dei presupposti previsti dalla nuova disciplina, la distribuzione degli utili viene presunta, salvo prova contraria. L’Ufficio non deve quindi dimostrare che il socio abbia materialmente incassato le somme. A cambiare è il presupposto che consente di attivare il meccanismo. In precedenza, la ristrettezza della compagine sociale, in presenza di un rilievo fiscale, risultava di fatto sufficiente. Con la nuova disciplina, alla ristrettezza della base partecipativa deve affiancarsi una delle specifiche tipologie di rettifica individuate dal legislatore. Il socio conserva la possibilità di dimostrare che gli utili non sono stati percepiti, per esempio perché sono rimasti accantonati oppure sono stati reinvestiti nella società. È questa la forma di prova contraria che trova maggiore continuità nella giurisprudenza. Più complessa è invece la possibilità di dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria. Alcune pronunce hanno riconosciuto rilevanza a questa circostanza, tra cui Cassazione 2 febbraio 2016, n. 1932, mentre altre l’hanno considerata insufficiente da sola. Sul piano difensivo appare quindi prudente accompagnare l’estraneità alla gestione con ulteriori elementi probatori, anziché considerarla una prova autosufficiente. La nuova norma, del resto, non attribuisce espressamente rilievo al ruolo gestorio del socio. L’assenza di deleghe o di accesso alla gestione da parte di un socio meramente capitalista non costituisce quindi automaticamente uno scudo contro la presunzione, ma potrà assumere rilevanza nell’ambito della prova contraria.

6. Come vengono tassati gli utili presunti in capo ai soci

La nuova disciplina qualifica gli utili di cui viene presunta la distribuzione secondo le regole fiscali applicabili ai dividendi. La disciplina sulla tassazione dei dividendi trova applicazione tenendo conto della natura del socio al quale viene attribuito il reddito: persona fisica, imprenditore individuale, società di persone o soggetto Ires. La qualificazione del maggior reddito come reddito di capitale può assumere rilievo anche sotto il profilo penale. Qualora il prelievo avvenga mediante ritenuta a titolo d’imposta, infatti il socio non avrebbe in linea di principio un autonomo obbligo dichiarativo relativo a quei redditi. Da questa circostanza potrebbe derivare, sul piano interpretativo, l’esclusione nei suoi confronti delle contestazioni per dichiarazione infedele o omessa previste dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 74/2000. Non si tratta tuttavia di un’esenzione espressamente prevista dalla nuova disposizione, ma di una possibile conseguenza della qualificazione fiscale attribuita al reddito. Tale conclusione resta inoltre subordinata all’effettiva applicazione del sistema della ritenuta a titolo d’imposta, questione sulla quale, come vedremo, il quadro interpretativo non può ancora considerarsi definitivamente consolidato.

7. Il nodo della ritenuta del 26%

Proprio il trattamento fiscale degli utili presunti lascia aperta una delle questioni più delicate. La nuova disposizione non risolve espressamente il problema dell’applicabilità della ritenuta alla fonte del 26% prevista dall’articolo 27 del d.p.r. 600/1973. A questo tema è collegata anche la prassi di notificare alla società due distinti atti, il primo relativo alla maggiore Ires e il secondo all’omessa applicazione della ritenuta a titolo d’imposta. In questo schema i soci non vengono direttamente coinvolti, fatta salva la coobbligazione solidale del sostituito prevista dall’articolo 35 del d.p.r. 602/1973. Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha recentemente adottato un orientamento più severo. Con la sentenza 13 maggio 2026, n. 13917, la Suprema Corte ha ricondotto, nella fattispecie esaminata, la tassazione degli utili extracontabili a uno schema assimilabile alla trasparenza fiscale delle società di persone. Seguendo questa impostazione, al maggior reddito accertato non troverebbero applicazione né l’abbattimento parziale dell’imponibile previsto per gli utili regolarmente contabilizzati e distribuiti né la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Qualora questo orientamento dovesse consolidarsi, le conseguenze per il socio potrebbero essere rilevanti e il maggior carico fiscale ricadrebbe direttamente su di lui e potrebbe risultare superiore. È un elemento che deve essere attentamente considerato anche nella definizione della strategia processuale. Contestare con successo l’atto notificato alla società per omessa ritenuta potrebbe infatti determinare, nel quadro complessivo, un risultato fiscalmente più oneroso per il socio persona fisica.

8. Da quando si applica la nuova presunzione di distribuzione degli utili?

Il d.lgs. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma l’articolo 23 non contiene una specifica disposizione transitoria dedicata agli accertamenti già notificati o ai giudizi pendenti. Da qui nasce una questione interpretativa di particolare rilievo. Nei procedimenti pendenti, l’eventuale applicazione della nuova disciplina dovrà essere valutata caso per caso e sostenuta sul piano interpretativo, senza dare per acquisita una sua efficacia retroattiva. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina proseguirà nell’articolo 256-bis del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con d.lgs. 141/2026.

9. Cosa cambia per le famiglie imprenditoriali

Le società di capitali caratterizzate da una base partecipativa ristretta rappresentano una configurazione molto frequente nelle imprese a controllo familiare che CARAVATI PAGANI assiste quotidianamente. Per queste realtà, la nuova disciplina può rappresentare un importante passo avanti sotto il profilo della certezza del diritto, perché delimita i casi nei quali una rettifica fiscale effettuata nei confronti della società può tradursi nella presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Restano tuttavia diverse questioni interpretative sulle quali saranno la prassi amministrativa e la giurisprudenza a definire progressivamente i confini applicativi. Nell’attesa, per le famiglie imprenditoriali assumono particolare importanza tre valutazioni. La prima consiste nell’analizzare gli accertamenti già in corso distinguendo i rilievi che, secondo la nuova disciplina, dovrebbero rimanere fuori dal perimetro della presunzione. È il caso, in particolare, dei costi realmente sostenuti ma considerati non inerenti, delle contestazioni relative alla competenza e dei rilievi fondati sull’antieconomicità. La seconda riguarda i procedimenti pendenti. Nella gestione dei termini processuali è opportuno non fare affidamento su un’applicazione retroattiva della nuova disciplina finché tale interpretazione non sarà supportata da indicazioni ufficiali o da un orientamento giurisprudenziale sufficientemente consolidato. La terza riguarda la strategia da adottare quando alla società viene contestata l’omessa applicazione della ritenuta. Prima di impugnare l’atto occorre valutare l’effetto fiscale complessivo dell’operazione: il confronto tra ritenuta del 26% applicata dal sostituto d’imposta e un’eventuale tassazione direttamente in capo al socio può infatti modificare in maniera sostanziale il risultato finale.

CARAVATI PAGANI segue l’evoluzione della disciplina e rimane a disposizione per valutare, caso per caso, gli effetti della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sulle strutture societarie e sulle posizioni fiscali dei propri Clienti.