COMMERCIALISTA E BILANCIO CONSOLIDATO: COS’È E A COSA SERVE - CARAVATI PAGANI - Dottori Commercialisti Associati

  • COS’È IL BILANCIO CONSOLIDATO
  • QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI
  • COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
  • METODI DI CONSOLIDAMENTO
  • A COSA SERVE IL BILANCIO CONSOLIDATO
COS’È IL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo d’esercizio che ha la funzione di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un intero gruppo, considerato come fosse un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle singole imprese che lo compongono; queste ultime sono assimilate a divisioni o filiali di un’unica grande società. Si definisce “gruppo” l’insieme di imprese controllate da una di esse, detta capogruppo.
L’elemento caratterizzante quindi nella configurazione del gruppo è il controllo, come definito dalle norme del D.lgs. 127/1991. In particolare, l’articolo 26 del D.lgs. citato definisce la nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell’influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci. La società capogruppo redige Il bilancio consolidato mediante il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante e con l’eliminazione delle partite infragruppo.

Ne consegue che gli elementi patrimoniali ed economici che derivano da rapporti interni vanno eliminati in quanto perdono rilevanza quando le società sono considerate come un’unica entità. Per esempio, nel caso di una cessione di beni effettuata fra due società dello stesso gruppo il ricavo dell’una pari al costo dell’altra andranno eliminati per mezzo di apposite scritture di consolidamento.

Primo passo del processo di redazione del bilancio consolidato è la definizione “dell’area di consolidamento”, cioè delle società che devono essere considerate.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI

L’art. 25 del D.Lgs. 127/91 indica quali sono le imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato, costituite per la maggior parte dalle società di capitali che controllano almeno un’impresa.

L’art. 27 del D.Lgs. 127/91 prevede, poi, i seguenti quattro casi di esonero:

  1. il gruppo non supera determinati limiti dimensionali di attivo, ricavi e dipendenti (ad oggi: 20 milioni di attivo, 40 milioni di ricavi e 250 dipendenti);
  2. esiste già un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite;
  3. tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
  4. tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 127/1991 (irrilevanza, limitazioni ai diritti della controllante, impossibilità di ottenere informazioni e partecipazione posseduta a scopo di alienazione).
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti:

  • stato patrimoniale consolidato;
  • conto economico consolidato;
  • rendiconto finanziario consolidato;
  • nota integrativa consolidata.
METODI DI CONSOLIDAMENTO

Per procedere alla redazione del bilancio consolidato di gruppo occorre innanzitutto scegliere il metodo di consolidamento ed individuare il trattamento delle interessenze di terzi al patrimonio netto ed al risultato d’esercizio.
Le soluzioni previste sono:

  1. Il metodo di consolidamento integrale;
  2. Il metodo di consolidamento proporzionale;
  3. Il metodo del patrimonio netto.

Metodo di consolidamento integrale

Con tale metodologia il bilancio consolidato esprime:

  1. le attività e passività consolidate, compresi i plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività delle controllate dopo aver allocato la differenza da annullamento emersa successivamente al consolidamento delle partecipazioni;
  2. il capitale sociale, e le riserve della società controllante;
  3. gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto generatesi per effetto delle rettifiche di consolidamento intervenute dalla data del primo consolidamento;
  4. l’utile o la perdita dell’esercizio consolidato;
  5. la quota del patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza.

Metodo di consolidamento proporzionale

L’articolo 37, D.lgs. 127/91 prevede che, qualora un’impresa inclusa nell’area di consolidamento detenga il controllo di una partecipazione, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, e questa consista in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa), l’impresa partecipata, detta anche joint venture, possa essere inclusa nell’area di consolidamento secondo il metodo proporzionale, che consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall’impresa partecipante.

Metodo del patrimonio netto

È un consolidamento sintetico, che viene utilizzato per la valutazione delle partecipazioni in imprese collegate e controllate non comprese nell’area di consolidamento. A differenza degli altri due metodi, non attrae nel bilancio del gruppo le attività, le passività e i componenti del risultato economico ma apporta le rettifiche da consolidamento direttamente al costo della partecipazione. Il risultato delle controllate si espone in una singola riga del conto economico (tra i proventi di partecipazione), mentre il valore pro-quota del patrimonio delle controllate è sinteticamente esposto nella voce “Partecipazioni”. Tale metodo produce gli stessi effetti degli altri due metodi sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio del consolidato.

A COSA SERVE IL BILANCIO CONSOLIDATO

Tra le numerose funzioni a cui assolve il bilancio consolidato, la più rilevante è quella informativa; esso, infatti, rappresenta lo strumento primario di conoscenza di una serie di dati del gruppo (patrimoniali, economici e finanziari) utili ai terzi, ai soci ed al controllo di gestione, che non emergono con altrettanta immediatezza dai singoli bilanci d’esercizio delle imprese che compongono il gruppo stesso.

Oltre ad essere un obbligo, in molti casi la finalità principale del bilancio consolidato per gli stakeholders è quella di avere informazioni complete e precise sulla reale redditività e patrimonializzazione del Gruppo, inteso come singola entità, al netto quindi di profitti e/o perdite derivanti da operazioni realizzate all’interno del gruppo stesso (intercompany).

Il bilancio consolidato viene spesso richiesto dagli istituti bancari per l’ottenimento o il mantenimento di finanziamenti e linee di credito, anche quando non sussista un obbligo civilistico.

Il bilancio consolidato è un documento pubblico ma non ha forza legale (non permette cioè la distribuzione di dividendi che devono essere deliberati sulla base dei singoli bilanci di esercizio delle società del Gruppo) e non ha valenza fiscale (solo l’opzione al “Consolidato Fiscale”, ai sensi degli artt. 117-129 TUIR, permette una particolare forma di tassazione di gruppo).