L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che definisce i criteri e le modalità per la fruizione di:
- credito imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del D.L. 34/2020,
- credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020.
Per accedere al credito d’imposta occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione. Si deve inoltre indicare l’importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
La comunicazione è inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario abilitato. Verrà rilasciata una ricevuta, entro 5 giorni, che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
CREDITO IMPOSTA INTERVENTI E INVESTIMENTI ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO – ART. 120
La comunicazione va presentata a partire dal giorno 20 luglio 2020 e non oltre il 30 novembre 2021, utilizzando il modello apposito. Il credito è riconosciuto a favore dei soggetti con attività aperte al pubblico di cui all’Allegato 3 del provvedimento stesso.
Il riconoscimento avviene a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. È tassato ai fini IRES-IRPEF e IRAP.
Quali interventi e investimenti delle imprese sono agevolabili in base all’art. 120
Sono agevolabili:
- gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus. Tra questi, gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi, etc., per l’acquisto di arredi di sicurezza. Il tutto solo se prescritto da disposizioni normative o previsto dalle linee guida per la riapertura elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali;
- gli investimenti connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o all’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività produttiva.
A quanto ammonta il credito d’imposta in base all’art. 120
L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (periodo solare per tutti i contribuenti e per spese sostenute anche antecedentemente alla data del decreto istitutivo). Il massimo della spesa è di euro 80.000 e di conseguenza il credito massimo è pari ad euro 48.000. A tale credito si applicano i limiti e le condizioni previsti dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato definiti dalla Comunità Europea. È utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (solo attraverso i servizi telematici) o in alternativa può essere presentata una comunicazione di cessione (anche parziale) del credito con decorrenza dal 1 ottobre ed entro il 31.12.2021.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso, solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Eventuali crediti residui al 31.12.2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure chiesti a rimborso. Inoltre, sia l’utilizzo del credito d’imposta che la sua cessione possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ART. 125
La comunicazione può essere presentata dal giorno 20 luglio 2020 fino al giorno 7 settembre 2020.
Tale credito è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a fronte delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Non è tassato ai fini IRES-IRPEF e IRAP.
Anche in questo caso la platea dei contribuenti risulta ampia e la norma non opera nessuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai beneficiari. Risultano esclusi solo coloro che svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraendo redditi diversi.
Quali interventi e investimenti delle imprese sono agevolabili in base all’art. 125
Sono agevolabili le spese:
- per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (con rilascio di certificazione redatta da operatori professionisti) o la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, detergenti disinfettanti, termometri, termoscanner, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale; i dispositivi devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
A quanto ammonta il credito d’imposta in base all’art. 125
L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (periodo solare per tutti i contribuenti e per spese sostenute anche antecedentemente alla data del decreto istitutivo). Il massimo della spesa è di euro 100.000 e di conseguenza di credito massimo è pari ad euro 60.000 nel rispetto del limite di spesa nazionale definito dalla norma.
Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.
Il credito è utilizzabile:
- in compensazione con modello F24 (esclusivamente attraverso i servizi telematici), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione e solo per le spese effettivamente sostenute;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ed in questo caso, il credito è riportabile nei periodi di imposta successivi, ma non potrà essere chiesto a rimborso;
- o, in alternativa, potrà essere ceduto anche parzialmente entro il 31.12.2021.
I suddetti crediti sono cumulabili fra loro ma non con quanto richiesto e riconosciuto come rimborso dal Bando Invitalia riguardo alle stesse tipologie di spese ammissibili.
CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA – ART. 122
La cessione, anche parziale, dei crediti d’imposta trattati precedentemente va effettuata con apposita comunicazione. I crediti possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari per la quota di credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. I cessionari dovranno comunicare l’accettazione del credito ceduto.
Cessione crediti imposta adeguamento ambienti di lavoro
Nel caso di crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro:
- la comunicazione può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020. Se la comunicazione è inviata successivamente, può essere fatta a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa e fino al 31.12.2021;
- dopo l’accettazione, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione;
- la quota del credito ceduto non utilizzata dal cessionario, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021. Entro il medesimo termine può essere ulteriormente ceduta.
Cessione crediti imposta per la sanificazione
Nel caso di credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione:
- la comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione e fino al 31.12.2021;
- dopo l’accettazione, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione;
- la quota del credito ceduto non utilizzata dal cessionario, non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.