DECRETO RISTORI, DECRETO RISCOSSIONE E DECRETO AGOSTO: LE NOVITÀ

Riepiloghiamo le novità in ambito fiscale emerse dai Decreti di cui in oggetto nel mese di ottobre 2020.

DECRETO RISTORI – DECRETO LEGGE N° 137 DEL 28 OTTOBRE 2020

Di seguito si illustrano le principali misure di carattere fiscale contenute nel Decreto Legge n° 137 del 28 ottobre 2020 a sostegno dei lavoratori e delle imprese. In particolare, le misure di sostegno per le attività che hanno subito forti restrizioni a causa delle misure anti Covid previste dal precedente DPCM del 24 ottobre 2020.

Nuovo contributo a fondo perduto – Art. 1

Il Decreto Legge n° 137 del 28 ottobre 2020 o Decreto Ristori prevede l’erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto a beneficio dei soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.

È necessario essere in possesso di partita IVA attiva alla data del 25.10.2020 (è escluso l’operatore che ha attivato partita IVA da tale data) ed esercitare come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1.

Il contributo spetta qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Su tale differenziale occorre applicare le seguenti percentuali:

  • 20% a soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,
  • 15% a soggetti con ricavi o compensi compresi fra euro 400.000 e 1.000.000,
  • 10% a soggetti con ricavi o compensi superiori ad euro 1.000.000.

Limitazioni e importi del contributo

A differenza del contributo del DL Rilancio, possono beneficiare del Ristoro anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro, applicando la percentuale del 10%.

L’importo del beneficio varia dal 100% al 400% (a seconda del settore economico di appartenenza, si veda sempre allegato 1) della suddetta base di calcolo e non potrà superare i 150.000,00 euro.

I soggetti che hanno già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio si vedranno accreditato il nuovo contributo direttamente sul conto corrente bancario sul quale è stato erogato il precedente.

I nuovi soggetti, invece, dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Coloro che hanno attivato la partita IVA nel 2019 non sono sottoposti alla condizione della riduzione del fatturato e le percentuali riportate nell’allegato 1 si applicano all’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si precisa che la presente agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda – Art. 8

Il Decreto Ristori ha esteso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta sulle locazioni per le sole imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periododi imposta precedente.

Resta, però, operante la condizione del calo del fatturato del 50% rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente. Tale condizione non vincola coloro che hanno iniziato l’attività nel 2019.

Si precisa che la presente agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

Cancellazione seconda rata IMU – Art. 9

Per le sole imprese svolgenti attività caratterizzate dai codici ATECO indicato nell’allegato 1, viene cancellata la secondarata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività. Ciò a condizione che i proprietari dell’immobile siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si precisa che la presente agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

Proroga termine 770 – Art. 10

Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione del 770 relativo all’anno d’imposta 2019.

Nuove indennità – Art. 15 e Art. 17

Il Decreto prevede l’erogazione dell’indennità pari a 1.000 euro una tantum da parte dell’INPS per:

  • i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo,
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
  • i lavoratori intermittenti e i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA,
  • gli incaricati alle vendite a domicilio,
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ove in possesso di specifici requisiti.

Viene, inoltre, riproposta un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP e le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro o del reddito di cittadinanza. Coloro che hanno già beneficiato dell’indennità di 600 euro per i mesi a marzo a giugno, riceveranno il bonifico direttamente sul conto corrente. I nuovi richiedenti dovranno presentare domanda, unitamente all’autocertificazione di possesso dei requisiti, entro il 30 novembre sulla piattaforma di “Sport e Salute”.

Lavoro e indennità

Il Decreto prevede anche numerose norme relative ai lavoratori per le quali si rimanda ai rispettivi consulenti del lavoro, quali, a titolo esemplificativo:

  • cassa integrazione in deroga;
  • esoneri contributivi;
  • reddito di emergenza.

DECRETO RISCOSSIONE – D. L. N° 129 DEL 20 OTTOBRE 2020

Di seguito si illustrano le principali misure di carattere fiscale contenute nel Decreto Riscossione.

Differimento pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento – Art. 1, comma 1,lett.a)

Il D.L. n° 129 del 20 ottobre 2020 o Decreto Riscossione differisce al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, in precedenza fissato al 15 ottobre 2020 dal D.L. 104 (“Decreto Agosto”).

Pertanto, tutte le cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, il cui versamento è dovuto dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, dovranno essere versate entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque entro il 31 gennaio 2021 in un’unica soluzione (in alternativa, potrà richiedersi la dilazione del debito).

Per quanto riguarda gli accertamenti degli enti locali (ad esempio IMU e TARI) bisognerà verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene operante la proroga, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha sempre escluso la sospensione per questi avvisi.

Rientrano invece nella proroga gli avvisi di addebito INPS, qualora i termini di pagamento scadano tra l’8 marzo ed il 31dicembre 2020.

Rateizzazione e decadenza dilazione

Il Decreto Riscossione sospende il versamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 relative ai piani di dilazione di cartelle di pagamento, che dovranno essere necessariamente versate in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Le nuove istanze di dilazione presentate tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 verranno esaminate dall’ufficio competente.

Il Decreto Riscossione, invece, eleva da 5 a 10 il numero di rate non pagate necessarie per decadere dal beneficio (cd. Decadenza lunga) relativo ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 e ai piani relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, resta ferma la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica delle cartelle di pagamento – Art. 1, comma 1, lett.b)

Viene stabilita la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2020. I termini di notifica che scadono nel 2020 sono prorogati di due anni.

Un esempio: la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Nel caso di controllo inerente al 2016 (dichiarazione presentata nel 2017) la scadenza della notifica, fissata al 31.12.2020, slitta al 31.12.2022.

Rimane, invece, invariata la sospensione della notifica delle attività di liquidazione prevista dal DL 34/2020, e quindi:

  • la cartella di pagamento derivante dalla Liquidazione automatica di dichiarazione presentata nel 2018 (anno imposta 2017) deve essere notificata entro il termine ultimo del 31.12.2022 e non entro il termine ordinario del 31.12.2021;
  • la cartella di pagamento derivante dal controllo formale di dichiarazione presentata nel 2018 e nel 2017 (anno d’imposta 2017 e 2016) dovrà invece essere notificata entro il 31.12.2023 (invece del 31.12.2022) e il 31.12.2022 (e non il 31.12.2021).

Sospensione pignoramenti presso terzi – Art. 1, comma 1, lett.b)

Fino al 31 dicembre 2020, l’Agente della riscossione non procede al pignoramento di salari e stipendi, pensioni e trattamenti assimilati e non adotta misure cautelari (ipoteche e fermi auto), seppur già notificato il relativo preavviso.

Nel caso in cui il fermo amministrativo sia già stato adottato, il contribuente potrà richiedere istanza di sospensione solo dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione. L’istanza verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione, durante il quale il contribuente potrà altresì pagare l’intero debito ed ottenere la cancellazione del fermo.

Sospensione del blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Per effetto dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia della Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Tale procedura è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

DECRETO AGOSTO – D L. N° 104 DEL 14 AGOSTO 2020 – CONV. LEGGE N° 126 DEL 13 OTTOBRE 2020

Di seguito si illustrano le principali modifiche e o integrazioni a seguito della conversione in Legge del D. L. 105/2020.

Ammortamenti 2020 – Art. 60

Viene introdotta la possibilità di sospendere l’imputazione a conto economico delle quote di ammortamento.

Nello specifico:

  • deve trattarsi di soggetti che adottano nella redazione dei bilanci i Principi Contabili Nazionali (ITA GAAP),
  • il bilancio interessato dalla norma è quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto e quindi 13 ottobre 2020,
  • la sospensione può arrivare fino al 100% dell’ammontare dell’ammortamento annuo,
  • la sospensione vale per le immobilizzazioni materiali e immateriali,
  • la quota di ammortamento non effettuata viene differita agli esercizi successivi, prolungando per tale quota l’ammortamento originario di un anno,
  • coloro che si avvalgono di tale possibilità devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata,
  • la nota integrativa dovrà dar conto delle ragioni della deroga,
  • dal punto di vista fiscale, viene previsto che le quote di ammortamento non imputate al conto economico possono comunque essere dedotte ai fini Ires e Irap, creando di conseguente disallineamento fra norma civile e fiscale e l’iscrizione di imposte differite passive.

Cashback – Art. 73

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto in favore dei consumatori finali maggiorenni, fuori dall’esercizio di impresa o professione, uno specifico rimborso in denaro per gli acquisti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

Il Garante della privacy ha espresso parere positivo alla bozza di decreto attuativo sul cashback come modificato da ultimo dal Decreto Agosto.

Il meccanismo prevede che gli acquisti effettuati con bancomat, carte di credito e altri strumenti tracciabili, saranno premiati con rimborsi fino a 300 euro ossia del 10% fino ad un massimo di 3.000 euro di spesa. Per i soli acquisti effettuati dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 si potrà arrivare fino a 150 euro di rimborso e saranno sufficienti 10 acquisti con strumenti tracciabili. I primi rimborsi dovrebbero arrivare a febbraio 2021.

Inoltre, è previsto anche un rimborso speciale per i primi centomila aderenti che totalizzeranno il maggior numero di transazionicon strumenti di pagamento elettronici.

Il Decreto attuativo dovrebbe arrivare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della L.126/2020 (13 ottobre).

Credito imposta DPI – Art. 125

In sede di conversione sono state ampliate le risorse destinate al credito d’imposta sui dispositivi di protezione individuale.

A tutti coloro che hanno presentato domanda per il bonus sanificazione entro la scadenza del 7 settembre 2020 spetterà un aumento di percentuale del credito d’imposta rispetto alle spese sostenute passando dal 9,3% al 28,3% circa.

Occorre attendere un nuovo provvedimento di assegnazione.

DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137. ULTERIORI MISURE URGENTI

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Allegato 1 Codice ATECO

Codice ATECO

  • 493210 – Trasporto con taxi 100,00
  • 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00
  • 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00
  • 551000 – Alberghi 150,00
  • 552010 – Villaggi turistici 150,00
  • 552020 – Ostelli della gioventù 150,00
  • 552030 – Rifugi di montagna 150,00
  • 552040 – Colonie marine e montane 150,00
  • 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00
  • 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00
  • 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00
  • 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00
  • 561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00
  • 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00
  • 561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00
  • 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00
  • 561042 – Ristorazione ambulante 200,00
  • 561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00
  • 562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00
  • 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00
  • 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00
  • 591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00
  • 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00