- ISA, INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ, I “NUOVI STUDI Di SETTORE“ – RINVIO AL 2018
- ISA – SOGGETTI OBBLIGATI E REGIME PREMIALE
- ISA – GLI INDICATORI
- ISA – IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RIFERIMENTO (MOB)
- ISA – SANZIONI
- ISA – UTILIZZO DEI DATI
L’articolo 7-bis del D.L. 193/2016, (sostituito dall’art. 9-bis, comma 18 del DL 50/2017) ha introdotto nel nostro ordinamento gli ISA – Indicatori Sintetici di Affidabilità – , che a partire dall’esercizio 2017 avrebbero dovuto sostituire gli studi di settore e i parametri con l’obiettivo di passare da una logica “accertativa” ad una logica “premiale”.
La legge di Bilancio 2018 ha poi previsto che i nuovi ISA si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta 2018 (modello Unico 2019). La decisione è stata presa per assicurare ai contribuenti trattamenti fiscali uniformi ed evitare che nella fase transitoria alcuni contribuenti fruissero già dei benefici premiali degli ISA mentre altri continuassero a sottostare al regime della congruità e della coerenza. Nell’anno fiscale 2017 (modello Unico 2018), quindi continueranno a trovare applicazione gli studi di settore.
In linea generale, sono tenuti all’applicazione degli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo. Come per gli studi di settore, gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:
- ha iniziato o cessato l’attività:
- si trova in condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
- dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione (o revisione) dei relativi indici.
Con apposito decreto del MEF potranno essere previste altre ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate categorie di contribuenti.
Tuttavia, viene completamente rivoluzionato l’approccio rispetto agli studi di settore: i contribuenti non verranno più distinti tra “congrui” e “non congrui”; sulla base del nuovo Indicatore Sintetico di Affidabilità (ISA), che avrà valori compresi dall’1 al 10, un soggetto potrà conseguire risultati che si “avvicinano” ai vecchi valori di congruità.
Con gli ISA, ottenendo un punteggio superiore ad 8 potrà accedere al cosiddetto “regime premiale” (consistente ad esempio nella riduzione dei periodi accertabili, nell’esenzione dall’apposizione del visto di conformità, ecc..). Qualora il soggetto si rivelasse scarsamente o per nulla affidabile potrà essere inserito, con carattere di priorità, in liste selettive formate annualmente al fine di individuare i contribuenti meritevoli di un possibile controllo.
L’ISA verrà determinato come media semplice di due grandi categorie di indicatori:
- Indicatori Elementari di Affidabilità;
- Indicatori Elementari di Anomalia.
Gli Indicatori Elementari di Affidabilità valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore o per il modello organizzativo di riferimento (il loro valore è calcolato su una scala che varia da 1 a 10). Essi si esplicitano in stime econometriche sui seguenti indicatori, determinati sulla base dei dati contabili inseriti nell’apposito quadro dichiarativo:
- ricavi per addetto;
- valore aggiunto per addetto; reddito per addetto;
- gestione del magazzino:
- durata delle scorte;
- decumulo delle scorte;
- confronto con altre banche dati: corrispondenza delle giornate retribuite con i modelli 770 e CU.
Gli Indicatori Elementari di Anomalia, invece, sono indicatori di grave incongruenza, riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere «anomalo» rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento (il loro valore varia da 1 a 5). Gli stessi analizzano 4 grandi categorie:
- gestione caratteristica data da 15 indicatori, tra i quali i più significativi risultano essere:
- incidenza dei costi residuali di gestione,
- costo del venduto negativo,
- margine operativo lordo negativo;
- gestione beni strumentali, con 3 indicatori:
- incidenza degli ammortamenti,
- incidenza dei beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria,
- assenza del valore dei beni strumentali;
- redditività, altri 3 indicatori:
- MOL negativo,
- reddito operativo negativo,
- reddito negativo per più di un triennio;
- gestione extra-caratteristica, gli ultimi 3 indicatori:
- incidenza degli oneri finanziari netti,
- incidenza degli oneri straordinari,
- incidenza degli accantonamenti.
Viene, in particolare, introdotto il Modello Organizzativo di Riferimento (MOB) che, di fatto, va a sostituire il concetto di cluster. Ogni Indicatore Sintetico di Affidabilità avrà una serie di MOB (Modelli Organizzativi di Riferimento) sulla base del quale saranno tarati gli indicatori di affidabilità e di anomalia (sopra menzionati) che andranno a determinare l’ISA di ogni contribuente.
Ai contribuenti è chiesto di dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per la loro applicazione, sulla base della documentazione che dovrà essere approvata con decreto del MEF, entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici.
Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA, o di comunicazione incompleta o inesatta, si applicherà la sanzione da 250 a 2.000 euro. L’Agenzia Entrate potrà inoltre procedere ad accertamento induttivo.
Rispetto agli studi di settore, quindi, la gestione degli indicatori appare molto più strutturata, schematica e trasparente, tanto che gli ISA possono a buon ragione ritenersi un valido strumento di controllo di gestione si tratta di una sorta di “punteggio” o “voto” all’azienda, che potrà sia essere richiesto ed utilizzato sia da terzi (fornitori, banche…) sia dall’impresa stessa per valutare il proprio grado di “compliance”.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha dichiarato che renderà disponibili in forma assolutamente gratuita in una apposita area del cassetto fiscale di ogni contribuente, dei report molto interessanti:
- un report di audit e benchmark (ex BYO, fino ad oggi disponibile a pagamento);
- un report economico di settore (con descrizione della struttura e delle dinamiche del settore di riferimento);
- un report di affidabilità del settore e uno personale del contribuente.
Con il provvedimento direttoriale n.191552 del 22 settembre 2017 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7ad75909-506a-47bd-9c2f-d237b55bf227/PROVVEDIMENTO+PROT.+191552+DEL+22+SETTEMBRE+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7ad75909-506a-47bd-9c2f-d237b55bf227), sono state individuate le 70 attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori di affidabilità fiscale (ISA). Tuttavia, a pochi giorni dal via libera, l’Agenzia Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno già pronto un emendamento volto a rinviare di un anno (periodo di imposta 2018) l’entrata in vigore degli ISA.
La scelta di non dare avvio ai nuovi studi di settore nel periodo d’imposta 2017 è dovuta principalmente a criticità legate ai principi di uguaglianza e legalità: viaggiando “fianco a fianco”, studi di settore ed indicatori di affidabilità andrebbero a determinare trattamenti sperequativi tra i contribuenti.
Il “doppio binario” tra i nuovi e i vecchi studi di settore, inoltre, complicherebbe anziché semplificare, l’attività degli intermediari e delle associazioni di categoria, soprattutto perché i nuovi ISA guarderanno all’andamento economico degli ultimi otto anni.