NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025. RIFORMA IRPEF E MODIFICHE ALLE DETRAZIONI

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024) ha introdotto cambiamenti sostanziali nel panorama fiscale italiano che interessano direttamente sia le persone fisiche che il settore imprenditoriale. Tra le modifiche più significative si evidenzia la riforma dell’IRPEF, ideata per aumentare l’equità fiscale e stimolare la crescita economica del Paese.

In questo articolo illustreremo le principali innovazioni apportate dalla riforma ed approfondiremo le modifiche relative alle detrazioni fiscali per il 2025.

1. LA RIFORMA IRPEF 2024 DIVENTA STRUTTURALE

L’art. 1 co. 2 e 3 della Legge di Bilancio 2025, ha reso strutturale la riforma IRPEF 2024.

In primo luogo, dal periodo d’imposta 2025 viene confermata la riduzione delle aliquote e degli scaglioni di reddito imponibile IRPEF da 4 a 3 nel modo seguente:

  • per i redditi fino a 28.000 euro l’aliquota applicata sarà del 23%;
  • per i redditi che superano i 28.000 euro e non eccedono i 50.000 euro, l’aliquota sarà del 35%;
  • per i redditi oltre i 50.000 euro, l’aliquota sarà del 43%.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti e coloro che percepiscono determinati redditi assimilati, con un reddito complessivo pari o inferiore a 15.000 euro, la detrazione d’imposta è aumentata da 1.880 a 1.955 euro. Si consolida così l’incremento già introdotto nel periodo d’imposta 2024.

Per neutralizzare gli effetti della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef, nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il legislatore, al comma 3, ha previsto che l’importo da prendere in considerazione per valutare la spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. In sostanza, il riconoscimento del trattamento integrativo, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, scatta qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente (1.955 euro, diminuita dell’importo di 75 euro).

2. RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER PERSONE CON REDDITO SUPERIORE A 75.000 EURO PER LE SPESE SOSTENUTE DALL’01.01.2025

Con l’art. 1 co. 10 si stabilisce un nuovo sistema per il calcolo delle detrazioni fiscali per oneri, basato sul reddito e sul numero di figli a carico fiscalmente nel nucleo familiare. Questo metodo si applica esclusivamente ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Importante notare che, dalla determinazione del reddito complessivo, si escludono i redditi derivanti dall’unità immobiliare usata in qualità di abitazione principale e dalle sue pertinenze. Sono esenti dall’applicazione di questo nuovo limite varie voci, tra cui:

  1. alcune tipologie di spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR),
  2. investimenti in start-up innovative e PMI innovative,
  3. interessi passivi e altri oneri derivanti da mutui o prestiti contratti stipulati fino al 31.12.2024,
  4. premi assicurativi legati a rischi specifici, purché i contratti siano stati stipulati entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che godono di agevolazioni fiscali ripartite in più rate annuali sono escluse da questo calcolo.

3. MODIFICHE ALLE DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

In base all’art. 1 co. 11 la detrazione IRPEF per figli a carico si potrà applicare esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata, modificando quindi la normativa precedente che non prevedeva limiti di età massima.

In particolare, la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Per i figli a carico minori di 21 anni si ricorda che la detrazione è stata sostituita dall’assegno unico.

Per garantire la corretta applicazione delle ritenute alla fonte, è essenziale che i lavoratori dipendenti, i pensionati e i soggetti che percepiscono redditi equiparabili a quelli di lavoro dipendente notifichino senza ritardo al proprio datore di lavoro o ente pagatore le informazioni relative ai familiari che non hanno più diritto alle detrazioni fiscali al fine di evitare penalità pecuniarie.

4. SPESE SCOLASTICHE: AUMENTO DEL LIMITE DI DETRAIBILITÀ IRPEF

Con l’art. 1 co. 13 il limite massimo delle spese detraibili per la frequenza scolastica è aumentato a 1.000 euro, con una detrazione del 19%. Tale limite si applica alle spese relative alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per il periodo dal 2019 al 2024, il limite era fissato a 800 euro.

5. SPESA DETRAIBILE CANI GUIDA

L’art. 1 comma 229 incrementa da 1.000 a 1.100 euro l’importo massimo della spesa detraibile, dall’imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.