Sono tante le novitĂ emerse dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) che coinvolgono imprese e professionisti. Tra le principali citiamo quelle pensate per contrastare il caro bollette come il bonus bollette, la legge Sabatini, la flat tax e il bonus psicologo. Di seguito illustriamo i termini per beneficiarne e le ripercussioni di tali misure fiscali agevolative per aziende e imprenditori.

ESTENSIONE DEL CREDITO DâIMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 1 CO. 2-4)
Sono stati prorogati i crediti dâimposta per lâacquisto di energia elettrica e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:
- 45% per le imprese energivore, gasivore o non gasivore;
- 35% per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
I crediti relativi al primo trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.
Tabella agevolazioni consumo energia elettrica e gas
La conversione in legge del decreto âAiuti-quaterâ ha confermato la proroga del termine per lâutilizzo dei crediti dâimposta energia elettrica e gas del terzo e del quarto trimestre 2022. Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle agevolazioni relative al consumo di energia elettrica e gas.
Soggetti beneficiari III trimestre 2022 IV trimestre 2022 I trimestre 2023
- Imprese energivore 25% 40% 45%
- Imprese non energivore 15% 30% 35%
- Imprese gasivore 25% 40% 45%
- Imprese non gasivore 25% 40% 45%
Scadenza utilizzo 30.09.2023 30.09.2023 31.12.2023
BONUS BOLLETTE (ART. 1 CO. 17)
Sono stati rivisti i requisiti di accesso al bonus bollette. Aumenta infatti a 15 mila euro il valore soglia dellâIsee per poter rientrare nelle agevolazioni previste per lâanno 2023, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.
MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO (ART. 1 CO. 54)
Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfetario. Le nuove norme prevedono lâimmediata cessazione (senza aspettare lâanno successivo) degli effetti dellâagevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi. A titolo esemplificativo, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000 euro può applicare il regime forfetario nel 2023. Ciò perchĂŠ i compensi, anche se superiori al limite di 65.000 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.
INTRODUZIONE DELLA âFLAT TAXâ INCREMENTALE (ART. 1 CO. 55)
Veniamo ai contribuenti persone fisiche esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario. Questi per lâanno 2023 possono applicare unâimposta sostitutiva del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito dâimpresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di questâultimo ammontare. La base imponibile non deve essere comunque superiore a 40.000 euro.
DETASSAZIONE DELLE MANCE (ART. 1 CO. 58-62)
Unâaltra misura interessante è quella relativa alla detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande. Tali mance, elargite anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente. In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) lâimposta sostitutiva del 5%:
- entro il limite del 25% del reddito percepito nellâanno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nellâanno precedente, a 50.000 euro.
RIDUZIONE DELLâIMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO (ART. 1 CO. 63)
Lâaliquota dellâimposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dâimpresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE ATTIVITĂ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (ART. 1 CO. 65)
Parliamo delle imprese che esercitano specifiche attivitĂ del commercio al dettaglio (ad esempio ipermercati, commercio di prodotti alimentari, eccetera, di cui al codice Ateco che inizia con 47). In questo caso le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per lâesercizio dellâimpresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3%).
RIDUZIONI DELLE ALIQUOTE IVA (ART. 1 CO. 72 E 73)
Vengono assoggettati allâaliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dellâigiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonchĂŠ alcuni prodotti per lâinfanzia. Lâaliquota Iva per la cessione dei pellet passa al 10%.
Viene prorogata la riduzione dellâaliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. La riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.
MISURE IN FAVORE DELLâACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36 (ART. 1 CO. 74)
Lâagevolazione è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. Opera per lâacquisto della âprima casaâ di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste
- nellâesenzione dalle imposte dâatto e, per gli atti imponibili ad Iva, in un credito dâimposta pari allâIva corrisposta in relazione allâacquisto medesimo;
- nellâesenzione dallâimposta sostitutiva sui mutui erogati per lâacquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.
DETRAZIONE IRPEF PER IVA VERSATA PER ACQUISTO IMMOBILI CEDUTI DA IMPRESE COSTRUTTRICI (ART. 1 CO. 76)
Viene reintrodotta la detrazione Irpef pari al 50% dellâIva versata per lâacquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nellâanno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi dâimposta successivi.
TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (ART. 1 CO. 80)
Viene estesa allâanno 2023 lâesenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI (ART. 1 CO. 81)
Viene introdotta lâesenzione dal pagamento dellâImu per gli immobili non utilizzabili nĂŠ disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia allâautoritĂ giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
REGIME DI DEDUCIBILITĂ DEI COSTI BLACK LIST (ART. 1 CO. 84)
Vengono reintrodotti i limiti di deducibilitĂ alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati ânon cooperativiâ ai fini fiscali. Per effetto delle modifiche, i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court. I costi che eccedono il valore normale, invece, sono deducibili, per lâeccedenza, a fronte della dimostrazione dellâeffettivo interesse economico dellâoperazione.
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI ESTERI (ART. 1 CO. 87 E 88)
I contribuenti che, nellâambito di attivitĂ di impresa, detengono partecipazioni in societĂ ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nellâesercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Ciò può avvenire attraverso il pagamento di unâimposta sostitutiva (al 9% per i soggetti Ires o al 30% per i soggetti Irpef). A seguito dellâopzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.
TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU SOCIETĂ IMMOBILIARI (ART. 1 CO. 96 E 97)
Ă stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e societĂ ) a seguito della cessione di partecipazioni in societĂ immobiliari. Ă prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in societĂ anchâesse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia. Divengono assoggettate a tassazione in Italia anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in societĂ italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETĂ SEMPLICE (ART. 1 CO. 100-105)
Vengono riaperti i termini per lâassegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili, con lâeccezione di quelli strumentali per destinazione, e di beni mobili registrati non strumentali oltre che per la trasformazione in societĂ semplice di societĂ di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Tali benefici fiscali competono per le operazioni attuate entro il 30 settembre 2023. Può essere applicata lâimposta sostitutiva dellâ8% (10,5% per le societĂ che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalitĂ estranee allâesercizio dellâimpresa a seguito della trasformazione e lâimposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione dâimposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dellâimposta sostitutiva dellâ8% è possibile assumere il valore catastale. Le societĂ interessate devono versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.09.2023 e per il restante 40% entro il 30.11.2023. Inoltre, viene prevista la riduzione del 50% delle aliquote dellâimposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 1 CO. 106)
Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali-Queste consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dellâimpresa, assegnandoli allâimprenditore dietro pagamento di unâimposta sostitutiva. Lâagevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. Il regime agevolativo in commento prevede lâassoggettamento della plusvalenza derivante dallâestromissione a unâimposta sostitutiva pari allâ8% e la possibilitĂ di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dellâimmobile, il suo valore catastale.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 1 CO. 107-109)
Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate. Si estende infatti il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili). Per il 2023 sarĂ consentito a persone fisiche, societĂ semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2023, al di fuori del regime dâimpresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorchĂŠ le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni prevede lâapplicazione dellâimposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE (ART. 1 CO. 115)
Viene introdotto un contributo di solidarietĂ straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato lâambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.
Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo dâimposta antecedente al 01.01.2023 derivino per almeno il 75% da attivitĂ di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Il contributo è calcolato applicando unâaliquota pari al 50% sullâammontare della quota di reddito IRES complessivo relativo al periodo dâimposta antecedente a quello in corso al 01.01.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi dâimposta antecedenti a quello in corso al 01.01.2022 e versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dellâesercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023.
Viene modificata la disciplina relativa al 2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume dâaffari del 2021 derivi dalle attivitĂ di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.
La determinazione della base imponibile
Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale.
Qualora, per effetto delle modifiche apportate, lâimporto versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.03.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.
CONTRASTO ALLâAPERTURA DI PARTITE IVA FITTIZIE (ART. 1 CO. 148 E 149)
Sono rafforzati i controlli conseguenti allâattribuzione del numero di partita Iva, a esito delle quali lâAgenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona. Ciò al fine di dimostrare lâeffettivo esercizio dellâattivitĂ dâimpresa, arte o professione e lâassenza dei profili di rischio individuati dallâAgenzia delle Entrate.
Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, lâUfficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.
Per la riapertura della partita Iva è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare piÚ elevato).
CREDITI DâIMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO (ART. 1 CO. 265 E 266)
Viene prorogato al 2023 il credito dâimposta:
- per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno,
- per investimenti nelle ZES,
- per investimenti in attivitĂ di ricerca e sviluppo âmaggioratoâ per il Mezzogiorno,
- per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
RINVIO DEL TERMINE PER LA DOMANDA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S (ART. 1 CO. 271)
Viene ulteriormente prorogato al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito dâimposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato.
CONTABILITĂ SEMPLIFICATA (ART. 1 CO. 276)
Le soglie di ricavi da non superare nellâanno per usufruire della contabilitĂ semplificata sono elevate:
- da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi
- da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attivitĂ .
BONUS MOBILI (ART. 1 CO. 277)
La detrazione Irpef del 50% per lâacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ancorata a lavori di ristrutturazione, che danno diritto ai bonus edilizi, sarĂ calcolata su un massimo di spesa di 8 mila euro per il 2023. La detrazione massima sarĂ quindi di 4 mila euro. In assenza di altre future correzioni, il tetto scenderĂ a 5 mila euro nel 2024.
RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO (ART. 1 CO. 322)
Fino al 31.12.2023 si possono rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere lâapplicazione di un tasso fisso. Ciò è possibile per i mutuatari che presentino un ISEE non superiore a 35.000 euro e che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. La misura si applica ai contratti di mutuo:
- di tipo ipotecario;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
- stipulati prima del 01.01.2023;
- di importo originario non superiore a 200.000 euro;
- finalizzati allâacquisto o alla ristrutturazione di unitĂ immobiliari adibite ad abitazione.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART. 1 CO. 365)
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e allâeliminazione di barriere architettoniche.
LEGGE SABATINI (ART. 1 CO. 414 E 415)
Viene rifinanziata lâagevolazione e viene prevista lâestensione di 6 mesi del termine per lâultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dal 01.01.2022 al 30.06.2023.
CREDITO DâIMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 (ART. 1 CO. 423)
Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 âprenotatiâ entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023.
Riassumendo, per il 2023 non è prevista la proroga del credito dâimposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Si riduce, invece, la misura del credito dâimposta per investimenti in beni strumentali 4.0 dal 40% al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
BONUS PSICOLOGO (ART. 1 CO. 538)
Il contributo del bonus psicologo è stabilito nellâimporto massimo di 1.500 euro. Per il 2023 la manovra destina alla misura 5 milioni, che crescono a 8 milioni dal 2024. Resta ferma la condizione che il contributo non spetta alle persone con Isee superiore a 50 mila euro.
INTRODUZIONE NUOVE CARTE PER MAGGIORENNI (ART. 1 CO. 630)
Viene introdotta una âCarta della cultura Giovaniâ utilizzabile nellâanno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di etĂ . Questa è rivolta a tutti i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro.
Viene istituita anche una âCarta del meritoâ per i soggetti che hanno conseguito, non oltre lâanno di compimento del diciannovesimo anno di etĂ , il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.
CREDITO DâIMPOSTA PER LâACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI (ART. 1 CO. 686)
Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito dâimposta del 36% per lâacquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000 euro.
NOVITĂ IN MATERIA DI SUPERBONUS (ART. 1 CO. 894)
Viene stabilito che per gli interventi effettuati dai condomĂŹni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unitĂ , ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unitĂ immobiliari allâinterno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:
- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nellâanno 2023;
- 70% per quelle sostenute nellâanno 2024;
- 65% per quelle sostenute nellâanno 2025.
I condomĂŹni che hanno approvato la delibera sui lavori entro il 18 novembre 2022 e hanno depositato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) in comune entro il 31 dicembre 2022 possono ottenere il Superbonus al 110% anche nel 2023.
Parimenti le persone fisiche che hanno presentato la Cilas in comune entro il 25 novembre 2022 possono continuare a usufruire del Superbonus al 110% anche nel 2023.