In sede di approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2018, il consulente fiscale sarà alle prese con la verifica dei nuovi limiti imposti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Ci riferiamo al D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, per la nomina dell’organo di controllo. L’art. 379 CCI modifica l’art. 2477 del cod. civile e prevede che le Srl siano obbligate alla nomina di un organo di controllo (revisore, società di revisione, sindaco unico o collegio sindacale) qualora:
- siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- controllino una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- superino per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti (aggiornati con i nuovi limiti di cui alla L. 55/2019):
- 4.000.000 € attivo di stato patrimoniale,
- 4.000.000 € ricavi di conto economico,
- 20 dipendenti occupati in media nel corso dell’esercizio.
La nomina dell’organo di controllo e i limiti economici e patrimoniali
Rispetto alla previsione precedente, l’obbligo della nomina dell’organo di controllo riguarda un numero di imprese consistentemente più elevato. Appare quindi molto importante stabilire le modalità precise di calcolo dei parametri di cui sopra.
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale ed i ricavi di conto economico i dubbi sono pochi:
- l’attivo patrimoniale corrisponde alla somma delle voci A, B, C e D dell’attivo, calcolate al netto dei fondi rettificativi (fondi ammortamento e svalutazione);
- per ricavi delle vendite e delle prestazioni si intendono i ricavi caratteristici, di cui alla voce A1 del conto economico, diminuiti di resi, sconti, abbuoni e premi, come previsto dai principi contabili OIC.
Il calcolo dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio
Più difficoltoso appare il calcolo dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Il Ministero delle Attività Produttive, con Decreto del 18 aprile 2005, stabilisce quali sono le modalità di calcolo del numero di dipendenti occupati in media, al fine della concessione di aiuti alle attività produttive. Viene stabilito innanzitutto che devono essere presi in considerazione“i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria”. L’art.2 del decreto precisa che il numero degli occupati corrisponde all’ULA (acronimo di unità-lavorative-anno) cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. Quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano invece frazioni di ULA.
Esempio di calcolo dei dipendenti occupati in media
Si riporta il seguente esempio:
la società Alfa impiega 20 dipendenti a tempo pieno per 200 giorni e 15 dipendenti a tempo pieno per 165. Il numero dei dipendenti medio sarà il seguente: [(20×200) + (15×165)] : 365 = 17,73.
Nel caso di lavoratori a tempo parziale, l’ULA deve essere conteggiato in proporzione all’orario di lavoro svolto rapportato al tempo pieno. La modalità di calcolo può essere esemplificata come segue:
la società Alfa, oltre ai dipendenti a tempo pieno, impiega tre dipendenti a tempo parziale, con orario settimanale di 16, 20 e 22 ore. Le ore totali risultano essere (16+20+22)=58, che corrispondono a 1 lavoratore a tempo pieno (40 ore), con resto di 18.
Nei casi in cui il resto sia superiore al 50% dell’orario settimanale a tempo pieno (40 ore x 50% = 20 ore), si arrotonda per eccesso. Nei casi in cui, come nell’esempio riportato, il resto sia inferiore al 50%, si arrotonda per difetto. Risulta pertanto esserci 1 solo dipendente ULA.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e l’importanza dell’indicazione corretta del numero medio dei dipendenti
Si fa presente che spetta al Registro delle Imprese l’onere di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità, il Registro delle Imprese è tenuto a segnalare al Tribunale le eventuali mancanze, il quale provvederà alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo.
Ad oggi non è stato chiarito qual è il dato a cui potrà fare riferimento il Registro delle Imprese per la verifica del superamento dei limiti. Potrebbe essere il numero delle presenze derivante dai flussi UniEmens, oppure il dato indicato negli ISA allegati al mod. Redditi. Ma con ogni probabilità farà riferimento ai dati di bilancio ed, in particolare, al numero di dipendenti indicato nella nota integrativa. Risulta quanto mai importante indicare il numero corretto di dipendenti. Dal calcolo del numero medio dei dipendenti, come chiarito dal Decreto Ministeriale, dall’ULA risultano esclusi:
- i contratti di apprendistato,
- i contratti di formazione e di inserimento,
- i contratti di somministrazione,
- i dipendenti in cassa integrazione straordinaria,
- i lavoratori in congedo di maternità o parentali.