REINTRODUZIONE DELLA LICENZA ALCOLICI ANCHE PER LE ATTIVITÀ ESENTI

A seguito dell’approvazione del Decreto Crescita, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, è stata approvata la reintroduzione della licenza fiscale per la vendita degli alcolici. Anche le attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate avranno dunque l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici. L’art. 13 bis introdotto dalla legge di conversione del D.L. ha infatti ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/95. Questo è stato oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178 della legge n. 124/2017. Tale ultima disposizione prevedeva l’esclusione dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane:

  • degli esercizi pubblici (bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, ecc.),
  • degli esercizi di intrattenimento pubblico (discopub, discoteche, ecc.),
  • degli esercizi ricettivi,
  • dei rifugi alpini,

Ai menzionati esercenti era consentito, dunque, di non essere più censiti dall’Agenzia.

LICENZA PER LA VENDITA DI ALCOLICI: COME OTTENERLA

A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici, gli adempimenti per gli operatori del settore sono variabili. Al riguardo si precisa quanto segue:

  • i soggetti che operano da data antecedente al 2017 dovrebbero essere già in possesso della licenza. In forza della piena efficacia della stessa, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. Si precisa che la licenza deve essere esposta nel locale, quindi, per coloro che non sono in grado di reperirla, si rende necessario presentare nuova istanza. L’Agenzia delle Dogane infatti ha comunicato la possibilità di presentare richiesta di duplicato in caso di smarrimento o distruzione dell’atto stesso ma, dato che non c’è un registro delle licenze rilasciate, si dovrà comunque presentare un’istanza di rilascio licenza come se si trattasse di una nuova istanza;
  • i soggetti che hanno iniziato ad operare tra la data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione (ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), devono integrare la loro documentazione pubblica con la denuncia. Sarà necessario ottenere la licenza presentando la modulistica debitamente compilata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il 31 dicembre 2019;
  • i soggetti che iniziano ad operare da ora devono denunciare l’attività e ottenere la relativa licenza.

DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI

A seguito della reintroduzione della licenza fiscale per la vendita degli alcolici, l’istanza di rilascio dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. È auspicabile che in futuro possa bastare la  comunicazione di inizio attività al SUAP per adempiere anche alla denuncia fiscale.

Alcune attività di vendita di prodotti alcolici a carattere temporaneo e di breve durata permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale. Si tratta, ad esempio, di attività che avvengono nel corso di:

  • sagre,
  • fiere,
  • mostre,
  • eventi pubblici.

Si ricorda, inoltre, a coloro che hanno apportato variazioni nella denominazione sociale, senza variare la partita IVA, che dovranno presentare una semplice comunicazione all’Ufficio delle Dogane, allegando la visura camerale della società, così da consentire l’aggiornamento dei dati della licenza.