Decreto Rilancio e Superbonus 110%: il punto su questa agevolazione

L’Agenzia delle Entrate ha da poco fornito ulteriori chiarimenti riguardo al Superbonus 110%, su chi può richiederlo e su come ottenerlo. Questa agevolazione è stata oggetto di molti dubbi interpretativi, pertanto riepiloghiamo i punti chiave e le novità su questo importante strumento di detrazione fiscale.

Con l’espressione Superbonus ci si riferisce all’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di:

  • specifici interventi nel settore dell’efficienza energetica,
  • interventi di riduzione del rischio sismico,
  • installazione di impianti fotovoltaici realizzati congiuntamente a lavori di isolamento termico o di riduzione del rischio sismico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • lavori di installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Decreto Rilancio ha incrementato tale detrazione nell’ambito delle misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia, salute e politiche sociali attuate in risposta all’emergenza sanitaria emersa con il diffondersi del Coronavirus in Italia. Inoltre, ha introdotto la possibilità di scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi invece della fruizione diretta della detrazione. In alternativa, si può scegliere la cessione del credito corrispondente alla detrazione della quale si può beneficiare.

ALTRI INTERVENTI AI QUALI SI APPLICA IL SUPERBONUS 110%

La suddetta possibilità riguarda, oltre che gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus, anche quelli:

  • di restauro o recupero della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
  • di recupero del patrimonio edilizio.

Per avvalersi di tale detrazione il contribuente, oltre agli adempimenti previsti di norma, deve acquisire anche la asseverazione tecnica che riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico e l’efficienza energetica da parte dei rispettivi tecnici abilitati. Tale certificazione deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici indispensabili per conseguire le agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in rapporto agli interventi effettuati.

Nel caso intenda cedere il credito d’imposta o avvalersi dello sconto in fattura dai fornitori, deve acquisire anche il visto di conformità dei dati riguardanti la documentazione che attesta che vi siano i presupposti per ottenere la detrazione d’imposta. Questo viene rilasciato dai CAF e dagli intermediari che abbiano l’abilitazione a trasmettere le dichiarazioni per via telematica.

AGEVOLAZIONE SUPERBONUS: IN COSA CONSISTE E CHI PUÒ OTTENERLA

In particolare, il Superbonus si può richiedere, a determinate condizioni, per le somme esborsate per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su immobili indipendenti e con accessi autonomi dall’esterno situati all’interno di edifici plurifamiliari e su singole unità immobiliari.

Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni maggiori spettano ai contribuenti che abbiano documentato spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 rimaste a loro carico, per interventi di:

  • isolamento termico delle superfici opache orizzontali, verticali e inclinate esterne agli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare indipendente situata all’interno di edifici plurifamiliari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, la fornitura di acqua calda sanitaria, il raffrescamento delle parti comuni degli edifici o degli edifici unifamiliari o delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti che si trovano negli edifici plurifamiliari;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).

Cumulabilità Superbonus con altre agevolazioni fiscali

Le recenti disposizioni che permettono di beneficiare di una detrazione del 110% delle spese si sommano a quelle già vigenti che regolano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese che, come riportiamo dal sito web dell’Agenzia delle Entrate,

«spettano per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del TUIR inclusi lavori di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus). Quest’ultimo è attualmente disciplinato dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013;
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Per questi interventi, ad oggi sono concesse detrazioni maggiori se si effettuano per oltre il 25% della superficie sulle aree comuni dell’involucro opaco disperdente. Lo stesso avviene se con tali lavori si ottiene la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero quando interessano le aree comuni di edifici collocati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e congiuntamente hanno lo scopo di riqualificare a livello energetico e ridurre il rischio sismico degli edifici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto alla fruizione del Superbonus che rientrano, invece, tra i lavori finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR. Installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo collegati agli impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, pari al 50% dei costi sostenuti, da dividere tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di uguale importo».

Il contribuente potrà beneficiare di una sola delle predette agevolazioni se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL SUPERBONUS

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti che abbiano le medesime finalità sociali dei predetti Istituti, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. La detrazione spetta per lavori effettuati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, destinati a edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Si può fruire della detrazione per interventi effettuati su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai soci;
  • le organizzazioni di utilità sociale senza scopo di lucro (art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri (legge 11 agosto 1991, n. 266) e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano come previsto nell’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, per quanto attiene i lavori riguardanti gli immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile interessato dai lavori in base a un titolo idoneo al momento di inizio degli interventi o quando vengono sostenute le relative spese.

A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda. Il Superbonus è concesso nella misura del 110%, da dividere in cinque quote annuali di uguale importo tra gli aventi diritto. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari indipendenti che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari, il Superbonus viene riconosciuto a persone fisiche per le spese sostenute per lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non vale per le spese affrontate per i lavori realizzati sulle aree comuni dell’immobile, nonché per gli interventi antisismici.

Indipendentemente dalla data di inizio lavori alla quale i costi fanno riferimento, per l’applicazione dell’aliquota corretta si deve considerare:

  • la data del pagamento dei lavori (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • la data di fine lavori per le società, le imprese individuali e gli enti commerciali (criterio di competenza) per quanto spettante nell’ipotesi di partecipazione alle spese per interventi effettuati dal condominio sulle parti comuni.

L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua che deriva dalla dichiarazione dei redditi.

NOVITÀ SULLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SUPERBONUS 110%

Come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

«Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio è possibile scegliere, invece della detrazione diretta:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo equivalente alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

 

L’opzione può essere effettuata in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascuna opera. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% del lavoro complessivo.

I crediti d’imposta ceduti che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta si ottiene con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale si sarebbe fruita la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né richiesta a rimborso».

Le regole sulla cessione del credito d’imposta

Non viene applicato il limite generale di compensabilità previsto per i crediti d’imposta e contributi pari a 700.000 euro (aumentato a 1 milione di euro per il 2020), né il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Inoltre, non si attua il divieto di utilizzare i crediti in compensazione quando sono presenti debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti),
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le modalità di esercizio dell’opzione, che va effettuata in via telematica anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono state oggetto di specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.