Analizziamo le novità riguardanti l’assegnazione agevolata di beni ai soci. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha riproposto, per la terza volta nell’ultimo triennio, la possibilità per le società di assegnare o cedere ai propri soci beni immobili e beni mobili registrati a condizioni fiscalmente agevolate. Si tratta di un’opportunità concreta per razionalizzare il patrimonio societario, ridurre la complessità gestionale e ottimizzare il carico fiscale, a patto di agire entro le scadenze previste.
Data la molteplicità degli aspetti coinvolti e la vicinanza delle scadenze che illustreremo di seguito, si raccomanda di avviare tempestivamente l’analisi dell’operazione, senza attendere la prossimità del termine del 30 settembre 2026. I consulenti di Caravati Pagani sono a disposizione per l’analisi, la pianificazione e la successiva realizzazione dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

1. COS’È L’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA E A CHI SI RIVOLGE ↑
L’istituto dell’assegnazione agevolata consente alle società – di persone o di capitali – di trasferire ai soci beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati non strumentali, applicando un regime di tassazione sostitutiva particolarmente favorevole rispetto alle regole ordinarie. La misura si estende anche alla trasformazione agevolata in società semplice delle società di persone o di capitali il cui oggetto esclusivo o principale consista nella gestione dei predetti beni. Possono accedere all’agevolazione le società che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- sono società di persone (snc, sas) o società di capitali (Srl, Spa, Sapa);
- i soci che ricevono i beni risultano iscritti nel libro soci – ove previsto – ovvero sono già soci alla data del 30 settembre 2025 (requisito di riferimento temporale che la norma tipicamente stabilisce per evitare operazioni elusive);
i beni da assegnare rientrano nelle categorie ammesse dalla norma.
2. I BENI AGEVOLABILI ↑
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura:
- beni immobili, ad esclusione di quelli strumentali per destinazione, vale a dire gli immobili direttamente utilizzati nell’attività produttiva dell’impresa (es. capannoni, uffici operativi). Sono invece agevolabili gli immobili “patrimonio”, gli immobili merce e gli immobili strumentali per natura ma non utilizzati direttamente nell’attività;
- beni mobili registrati non strumentali, quali autovetture, imbarcazioni e aeromobili che non siano beni strumentali all’attività d’impresa.
3. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO: LE ALIQUOTE APPLICABILI ↑
Il principale vantaggio dell’operazione risiede nella determinazione dell’imposta sostitutiva in luogo delle imposte ordinarie (IRES/IRPEF sul reddito d’impresa).
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza
La differenza tra il valore normale del bene (o il valore catastale, per gli immobili, se assunto in alternativa) e il suo costo fiscalmente riconosciuto è soggetta a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi così strutturata:
- 8% per la generalità delle società;
- 10,5% per le società che risultano non operative per almeno due dei tre periodi d’imposta 2022, 2023 e 2024.
L’opzione per il valore catastale in luogo del valore normale è particolarmente rilevante, in quanto può ridurre sensibilmente la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva, soprattutto per immobili con valori di mercato significativamente superiori alla rendita catastale rivalutata.
Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta preesistenti e annullate a seguito dell’assegnazione o della trasformazione sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 13%.
Imposte indirette
Le operazioni agevolate beneficiano altresì di una riduzione delle imposte indirette:
- le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte del 50%;
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa.
4. LE SCADENZE DA RISPETTARE ↑
L’agevolazione compete esclusivamente per le operazioni perfezionate entro il 30 settembre 2026. Il rispetto di questa data non è solo formale. L’atto di assegnazione deve essere stipulato entro tale termine affinché l’operazione possa accedere al regime sostitutivo. Il versamento delle imposte sostitutive dovute avviene in due rate:
- 60% entro il 30 settembre 2026;
- 40% entro il 30 novembre 2026.
5. L’ESTROMISSIONE AGEVOLATA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI ↑
In parallelo all’assegnazione di tipo agevolato, la Legge di Bilancio 2026 riapre anche il regime di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dalle imprese individuali. L’imprenditore individuale può escludere dal patrimonio d’impresa i beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026, versando un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza. La scadenza per l’estromissione è fissata al 31 maggio 2026, mentre i versamenti dell’imposta sostitutiva sono previsti entro il 30 novembre 2026 (60%) e il 30 giugno 2027 (40%).
6. CONSIDERAZIONI OPERATIVE E PIANIFICAZIONE ↑
Lo strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale presentato è di rilevante interesse ma richiede un’attenta analisi preliminare sotto più profili. Sul piano fiscale, è necessario:
- verificare il costo fiscalmente riconosciuto del bene in capo alla società,
- valutare la convenienza dell’opzione per il valore catastale,
- stimare il carico complessivo dell’operazione (imposta sostitutiva, imposte indirette, eventuali effetti in capo al socio assegnatario ai fini delle imposte personali sul valore ricevuto in eccesso rispetto al costo della partecipazione).
Sul piano societario, occorre verificare la composizione della compagine sociale, le clausole statutarie e la corretta deliberazione assembleare, nonché la gestione delle riserve di patrimonio netto interessate dall’operazione. Sul piano contabile, comporta la rilevazione della plusvalenza in capo alla società e la riduzione del patrimonio netto. È fondamentale una corretta imputazione delle riserve utilizzate, con particolare attenzione alla loro natura (libere, in sospensione d’imposta, di rivalutazione) ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva applicabile.

