DETRAZIONE IVA 2018 – CHIARIMENTI CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 1-2018

L’Agenzia Entrate con la circolare 1 del 17.01.2018 ha chiarito alcuni dubbi sorti in tema di detrazione iva a seguito delle novità introdotte dal DL 50/2017, fornendo indicazioni pratiche.

Secondo quanto precisato nella circolare, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato: “nell’anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica di competenza, o al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto“.

In pratica se si riceve nel 2018 una fattura passiva emessa nel 2017, relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, la stessa potrà essere registrata e dunque portata in detrazione nel 2018; tali registrazioni potranno essere annotate al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’esercizio 2018 e dunque entro la data del 30.04.2019.

Nel caso di ricevimento di fattura passiva datata 2017, nel periodo compreso tra l’01.01.2019 e il 30.04.2019, tale registrazione dovrà confluire in apposito sezionale IVA acquisti che permetterà di far confluire l’iva da detrarre nella liquidazione IVA relativa all’anno 2018 e non all’anno 2019 in cui la stessa è stata ricevuta.

Inoltre, la stessa circolare, ha precisato che “la detrazione dovrà essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile”.

Ciò significa ad esempio che un soggetto che applica alla detrazione IVA un pro rata diverso da 100, nel caso dovesse ricevere nel 2018 una fattura di acquisto servizi del 2017, pur registrandola nel 2018 deve applicare il pro rata vigente del 2017.

Il momento di ricezione della fattura d’acquisto risulta dunque di particolare importanza.