ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTI E PAGAMENTO STIPENDI SOLO CON MEZZI TRACCIABILI
Tra le principali novità della legge di bilancio 2018, Legge 205 del 27.12.2017 (G.U. n. 302 del 29.12.2017) segnaliamo due novità che hanno un rilevante impatto contabile a partire dal 01.07.2018 e che modificheranno le abitudini dei contribuenti:
- Abolizione della scheda carburante;
- Pagamenti con mezzi tracciabili degli stipendi;
- ABROGAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE
- PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI DEGLI STIPENDI
Al fine di ridurre il fenomeno delle schede carburante “gonfiate”, per poter usufruire della detraibilità dell’IVA e della deduzione del costo è obbligatorio acquistare il carburante esclusivamente con carte di credito, bancomat o carte prepagate (pagamenti tracciati).
Ne consegue che il mancato utilizzo di pagamenti elettronici comporterà quindi l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’IVA. Inoltre è prevista l’abrogazione della scheda carburante e l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte degli impianti di distribuzione per l’acquisto di carburante effettuato da soggetti passivi IVA.
Tale cambiamento comporterà anche un incremento delle commissioni relative alle transazioni di pagamento elettronico. Pertanto, a partire dal 01.07.2018 per i gestori delle stazioni di carburante è stata introdotto il credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate e lo stesso sarà utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Fino al 30.06.2018 sarà quindi possibile utilizzare ancora la “vecchia” scheda carburante; la stessa dovrà essere conforme al modello dell’allegato al DPR n. 444/1997 ai sensi dell’art. 1 e compilata in tutte le sue parti come previsto dall’art. 2 D.M. 07.06.1997.
Si ricorda che gli elementi essenziali della scheda carburante sono i seguenti:
- estremi di individuazione del veicolo (marca, modello e targa o numero di telaio);
- data del rifornimento;
- importo pagato comprensivo di IVA;
- timbro e firma del gestore
- km percorsi (non obbligatorio per i professionisti)
- dati ragione sociale del soggetto passivo IVA comprensivo di numero partita IVA
L’assenza di uno di questi dati, non consente la deduzione dei costi e la detrazione IVA relativa agli acquisti di carburante. Una novità era già stata introdotta con il D.L. 70/2011 il quale ha previsto che gli acquisti di carburante effettuati con pagamenti elettronici da soggetti passivi IVA, non comportano l’obbligo di compilazione della scheda carburante.
Ovvero, la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA potrà pertanto essere effettuata mediante la registrazione dei movimenti desumibili dall’estratto conto bancario o dalla carta di credito.
Altra previsione della Legge di Bilancio che ha impatto contabile dal 01.07.2018 è quella che rende obbligatorio per i datori di lavoro o committenti pagare le retribuzioni, nonché gli anticipi di retribuzione, solo attraverso mezzi di pagamenti tracciabili. Pertanto non sarà più possibile utilizzare il contante per i suddetti pagamenti. Inoltre non costituirà più prova di pagamento la firma della busta paga da parte del dipendente.
Per coloro che violeranno la norma saranno puniti mediante il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Lo scopo è quello di contrastare i comportamenti fraudolenti dei datori di lavoro i quali, a fronte di una busta paga regolare ai fini del contratto collettivo nazionale, tendono però a corrispondere in contanti una retribuzione inferiore. Tale norma non verrà applicata ai datori del settore privato relativi a contratti di lavoro domestico (colf, badanti e baby-sitter).