Capital gain e regimi applicabili, il ruolo del commercialista

Viene definito capital gain l’eventuale differenza positiva fra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita di uno strumento finanziario (azioni o quote di società, relativi diritti, obbligazioni convertibili) nel momento della sua cessione. Nel caso in cui tale differenza risulti negativa viene a identificarsi invece un capital loss (minusvalenza).

All’interno di un progetto di investimento, il capital gain potrebbe non essere la sola remunerazione del capitale. Dividendi e interessi (redditi di capitale), trattati differentemente anche dalla normativa fiscale, non rientrano nella definizione sopra esposta, ma devono essere presi in considerazione in un piano di investimento, anche dal punto di vista fiscale, in quanto concorrono al rendimento complessivo.

La complessità della pianificazione e della gestione fiscale del capital gain, che andremo qui ad analizzare, viene quotidianamente affrontata dai consulenti dello Studio Caravati Pagani.

INDICE

  1. Capital Gain, inquadramento fiscale
  2. Minusvalenze e plusvalenze: base imponibile e compensazioni
  3. Regimi fiscali applicabili

1. CAPITAL GAIN, INQUADRAMENTO FISCALE

La normativa fiscale a cui fare riferimento è contenuta negli artt. 67 e 68 del TUIR, i quali fanno rientrare fra i “redditi diversi” il reddito prodotto attraverso la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, purché non sia conseguito all’interno di un rapporto di lavoro dipendente (circ. Agenzia delle Entrate 10.12.2004).

Dal 1.1.2019 tali plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. La Legge n. 205/2017 ne ha infatti equiparato la percentuale impositiva, mantenendo una diversa tassazione solamente per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (ad esclusione delle partecipazioni non qualificate quotate). Queste ultime concorrono per il loro intero ammontare al reddito complessivo del socio residente.

Non sono assoggettati a tassazione per il 26% i redditi diversi derivanti da:

  • Titoli di stato, buoni fruttiferi postali, obbligazioni emesse da Regioni ed Enti locali o, in generale, i titoli e le obbligazioni di cui all’art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati;
  • Obbligazioni emesse da stati esteri inseriti nella c.d. “White list”.

Per i redditi derivanti dai suddetti strumenti finanziari la tassazione applicata risulterà del 12,5%.

2. MINUSVALENZE E PLUSVALENZE: BASE IMPONIBILE E COMPENSAZIONI

Il capital gain, ovvero la plusvalenza realizzata, per le persone fisiche è soggetta a imposizione fiscale per la “differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi” (TUIR Art. 68 comma 6).

Mentre nella maggior parte dei casi la determinazione del corrispettivo percepito risulta semplice, il valore fiscale di carico/acquisto potrebbe sollevare alcune complicazioni, specialmente nel momento in cui vengono a susseguirsi acquisti e vendite di un medesimo titolo, o ancora nel caso di titoli in valuta estera.

Determinazione del valore di carico

Il criterio per la determinazione del valore di carico fiscale dei titoli liquidati varia in base al regime fiscale per cui ha optato il soggetto che realizza l’operazione:

  • nel caso in cui l’operazione sia realizzata da una persona fisica in regime dichiarativo si applica l’art. 67, comma 1-bis, del TUIR, ovvero “si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente” attraverso, quindi, il metodo del LIFO;
  • nel caso in cui l’operazione sia realizzata da una persona fisica in regime del risparmio amministrato si assume come valore di carico il costo o il valore medio ponderato di ciascuna categoria di titoli venduti;
  • nel caso in cui l’operazione sia realizzata da una persona fisica in regime del risparmio gestito il momento impositivo non si ha con la vendita dei titoli in portafoglio, ma al termine di ogni anno solare. La base imponibile sulla quale verrà applicata l’imposta sostitutiva del 26% verrà definita come somma algebrica del risultato netto con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese).

È importante specificare che in presenza di titoli in valuta estera l’eventuale plusvalenza realizzata sul tasso di cambio concorrerà a tassazione con i medesimi criteri descritti per i capital gain.

Compensazione della minusvalenza

Qualora dalla cessione di un titolo emerga un capital loss lo stesso potrà essere portato in diminuzione degli eventuali capital gain conseguiti nel medesimo anno solare. Non potrà invece compensare dividendi o interessi percepiti, data la natura di “redditi da capitale” degli stessi e non di “redditi diversi”, a meno che non si sia optato per il regime del risparmio gestito.

Se al termine dell’anno solare i capital loss risultano superiori ai relativi capital gain, l’eccedenza può essere riportata in deduzione dell’ammontare delle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi.

Esempi di determinazione del valore di carico

Esempio calcolo valore di carico al LIFO:

Data Operazione Prezzo Quantità Valore Calcolo del valore di carico
15/01/2022 Acquisto € 1,2 500 € 600
28/02/2022 Acquisto € 1,5 1000 € 1500
30/06/2022 Vendita € 1,8 500 € 900 1,5*500 = 750
28/11/2022 Acquisto € 2 100 € 200
02/12/2022 Vendita € 3 800 € 2.400 (2*100) + (1,5*500) + (1,2*200) = 990

 

Esempio calcolo valore di carico al costo medio ponderato:

Data Operazione Prezzo Quantità Valore Calcolo del valore di carico
15/01/2022 Acquisto € 1,2 500 € 600
28/02/2022 Acquisto € 1,5 1000 € 1500
30/06/2022 Vendita € 1,8 500 € 900 [(600+1500) / (500+1000)] *500 = 700
28/11/2022 Acquisto € 2 100 € 200
02/12/2022 Vendita € 3 800 € 2.400 [(600+1500+200) / (500+1000+100)] *800 = 1.150

3. REGIMI FISCALI APPLICABILI

Come già accennato le persone fisiche possono accedere a tre differenti regimi fiscali:

  1. Regime dichiarativo. Si tratta del regime ordinario che non necessita di alcun intermediario che operi come sostituto d’imposta, il contribuente perciò sarà tenuto ad inserire in dichiarazione dei redditi il risultato dell’attività di negoziazione dei titoli, sia che si tratti di capital gain, sia che si tratti di capital loss andando poi a liquidare l’imposta attraverso la predisposizione del modello F24 (codice tributo 1100). Tale regime è spesso utilizzato da coloro che si avvalgono di broker esteri che mettono a disposizione un conto deposito per poter negoziare titoli. In questo caso sarà necessaria la compilazione di una ulteriore sezione della dichiarazione dei redditi (quadro RW), che quantifichi le attività finanziarie detenute all’estero sulle quali sarà eventualmente dovuta l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero (IVAFE) nella misura del 2 per mille;
  2. Regime del risparmio amministrato. Tale regime viene utilizzato dal contribuente che ha un rapporto stabile con uno o più intermediari abilitati (banche o altri soggetti autorizzati). In questo regime il capital gain verrà tassato in totale anonimato direttamente dall’intermediario al momento della conclusione di ogni singola operazione, senza la necessità di inserire i proventi nella dichiarazione dei redditi;
  3. Regime del risparmio gestito. Il contribuente, applicando tale regime, affida la gestione del proprio patrimonio ad un intermediario che funge da sostituto d’imposta tassando anno per anno gli eventuali redditi di capitale e diversi maturati così come già descritto nei precedenti paragrafi.