COVID-19: IMPATTI SULL’INFORMATIVA ESTERNA E SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE

  • PREMESSA – EFFETTI CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019
  • OBBLIGO DI FORNIRE L’INFORMATIVA IN FUNZIONE DELLA TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
  • INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA
  • INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
  • CONTINUITÀ AZIENDALE
  • NOVITÀ DEL DL LIQUIDITÀ
PREMESSA – EFFETTI CORONAVIRUS SUL BILANCIO 2019

L’emergenza epidemiologica si è diffusa nel nostro Paese a febbraio 2020 quindi dopo la chiusura dei bilanci al 31.12.2019. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nell’art. 2427 co.1 n. 22-quater e nei principi contabili nazionali (OIC 29), non rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nei valori (delle attività e passività) di bilancio ma, in considerazione della sua rilevanza, rientra tra i fatti successivi che devono essere illustrati in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.



OBBLIGO DI FORNIRE L’INFORMATIVA IN FUNZIONE DELLA TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Alla data di diffusione del Coronavirus, il progetto di bilancio non era ancora stato, generalmente, predisposto.  Gli amministratori, quindi, dovranno opportunamente te­ner­­ne conto e indicare i fatti che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio. Tale data in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/20202 (c.d. “Cura Italia”) per le società di capitali, potrà essere differita fino al 29 maggio 2020. Non si ritiene che l’epidemia possa essere ricondotta a uno dei casi per cui è possibile rilevare un fondo rischi e oneri mentre potrà incidere sulla scelta di distribuire gli utili relativi all’esercizio 2019. È infatti auspicabile un accantonamento a riserva, per poter far fronte alla situazione di emergenza sanitaria emersa nel 2020, laddove necessario.

Soggetti non tenuti a fornire informazioni in bilancio

Non sono tenuti a fornire informazioni in bilancio soltanto i soggetti che lo hanno approvato entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto una diffusione tale da avere effetti rilevanti sui dati di bilancio. Nell’eventualità in cui il progetto di bilancio sia stato redatto entro febbraio, ma non sia stato ancora approvato, la diffusione dell’epidemia impone necessariamente l’implementazione del progetto di bilan­cio, con l’inserimento della relativa informativa.

Di contro, per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, generalmente la diffusione del Coronavirus rientra tra i fatti che devono essere recepiti nei valori di bilancio. In primo luogo in quanto, salvo trattasi di attività che hanno potuto continuare ad operare, avrà provocato una riduzione del fatturato. In secondo luogo, potrebbe determinare la necessità di svalutare le attività materiali e immate­riali, le rimanenze di magazzino, le partecipazioni e titoli di debito o di rilevare svalutazioni e/perdite su crediti.

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

In Nota integrativa occorre indicare l’effetto che l’epi­de­mia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del­l’im­presa. A tal fine deve essere elaborata, ove possibile, una stima, altrimenti è necessario indicare le ragioni per cui l’effetto non è determinabile dando conto della situazione di generale incertezza.

È necessario fornire la medesima informativa nei bilanci in forma abbre­viata, mentre risultano escluse le micro imprese che non redigono la Nota integrativa volontariamente. Le informazioni da inserire in nota devono essere coor­dinate con le considerazioni formulate nella Relazione sulla gestione.

INFORMATIVA NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Considerata l’attuale crisi è richiesto agli amministratori di aggiornare le previsioni economiche e finanziarie predisposte prima dell’emersione dell’emergenza con i nuovi dati consuntivi dei primi mesi del 2020. Si deve anche ipotizzare l’evoluzione per esercizio in corso e valutare l’ampio spettro di fattori connessi alla situazione economica avversa.

Nella Relazione sulla gestione relativa al bilancio al 31.12.2019 occorrerà descrivere nella “Parte generale” un iniziale inquadramento della situazione di emergenza e degli impatti sull’operatività e sulle performance economico-finanziarie dell’im­­presa e del settore.

Le informazioni esterne che gli amministratori devono dare (fattori economici generali di mercato e specifici dell’ambiente in cui l’impresa opera) andranno declinate, come richiesto anche dal documento del CNDCEC sia retrospettivamente sugli ultimi esercizi che “prospetticamente rispetto all’analisi dei rischi, attraver­so l’utilizzo di strumenti descrittivi, numerici e di sintesi utili a meglio rappresentare tutte le grandezze qualitative e quantitative”. In ogni caso le informazioni che si dovrebbero desumere sono gli eventuali rischi che possono compromettere l’evoluzione prospettica della società o going concern.

Come sottolineato nel documento ASSIREVI del 13 marzo 2020, in considerazione della continua evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appare particolarmente complesso prevedere gli effetti dell’attuale situazione di emergenza sulle attività economiche e sull’impresa. È auspicabile che le società valutino la possibilità di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio. Ciò al fine di avere più tempo per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e avere a disposizione un quadro maggiormente definito della crisi.

Potrebbe essere opportuno illustrare le misure adottate dal Governo fino al momento della redazione della Relazione sulla gestione, con particolare riferimento all’intro­duzione di ammortizzatori sociali e agli interventi a favore delle imprese.

Indicazione delle azioni di mitigazione attuate dalla società

Il co. 1 dell’art. 2428 c.c. non richiede esplicitamente di inserire le azioni di mitigazione. La loro indicazione, però, può rendere le informazioni maggiormente complete ed esaustive e aumentare nel contempo trasparenza, qualità e reputazione aziendale.

Nel contesto attuale assume particolare rilevanza la descrizione:

  • delle decisioni assunte dalla società con riferimento alla gestione del personale (quali, ad esempio, ricorso allo smart working, azioni intraprese volte a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie, eventuale ricorso alla cassa integrazione);
  • di eventuali piani di ristrutturazione;
  • di accordi presi con i principali clienti e fornitori (relativi, ad esempio, alla rivisitazione dei termini di incasso e pagamento);
  • degli impatti sulla capacità di rimborso dell’indebitamento (e di eventuali accordi aggiuntivi stipulati con gli istituti di credito e altri finanziatori, quali, ad esempio, altre società del gruppo);
  • dei benefici connessi agli interventi del Governo a favore delle imprese;
  • di eventuali rischi specifici individuati.

La sezione conclusiva della Relazione sulla gestione – “Evoluzione prevedibile della gestione” -, Invece, è volta a presentare un focus sugli effetti, consuntivati e stimati, dell’emergenza sull’andamento dei primi mesi del 2020 e sulla restante parte dell’esercizio. Comprende, inoltre, una descrizione dei rischi individuati (che possono inficiare, ad esempio, la continuità aziendale), definiti sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione della società quali, ad esempio, budget e piani industriali, oltre che da situazioni di periodo aggiornate alla luce degli eventi straordinari intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

CONTINUITÀ AZIENDALE

Il presupposto della continuità aziendale (going concern) potrebbe venire meno per via del Coronavirus.

Laddove gli amministratori manifestino (e motivino) la volontà di proporre la li­qui­dazione della società o comunque di cessare l’attività operativa, oppure se le condizioni gestio­nali della società (risultato di gestione e posizione finanziaria) peggiorino, occorre valutare se sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Redazione del bilancio in caso di significative incertezze sulla continuità aziendale

Se tale presupposto non risulta essere verificato momento della redazione del bilancio, occorre riflettere in bilancio l’effetto che l’epidemia deter­mina sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. Nei casi in cui siano identificate significative incertezze in merito alla continuità aziendale, la Nota integrativa deve chiaramente fornire le informazioni relative a:

  • fattori di ri­schio,
  • assunzioni effettuate,
  • incertezze identificate,
  • pia­ni futuri per farne fronte.

Devono, inoltre, essere indicate le ragioni che configurano come significative le incertezze espo­ste e le rica­dute che esse possono avere sulla continuità aziendale. Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a conclude­re che, nell’arco temporale futu­ro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazio­ne del­l’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. Si dovrà tenere con­to, peraltro, nell’ap­plicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La Nota integrativa al bilancio deve descrivere in modo appropriato tali circostanze e gli effetti di queste sulla situazione patrimoniale ed economica.

Il mutato orizzonte temporale può determinare, ad esempio la:

  • revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni;
  • determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni, al fine di una eventuale svalutazione, in base al fair value e non al va­lore d’uso.

Valutazione delle voci in bilancio in caso di scioglimento della società

Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci in bilancio non è più fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Tuttavia si ap­plicano ancora i criteri di funzionamento, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimen­to.

L’utilizzo di criteri di liquidazione non è consentito prima del formale avvio della procedura liquidatoria, anche quando tale verifica avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

In presenza di dubbi sulla continuità aziendale, è opportuno che la società richiami il contenuto della Nota integrativa, esponga le modalità e le attività per mezzo delle quali si auspica un ripristino dell’equilibrio economico e finanziario o altrimenti le operazioni da attuare per reagire alla crisi in corso.

In particolare, le informazioni contenute nella Nota integrativa, se rilevanti, sono riproposte ed ampliate nella Relazione sulla gestione, tenendo in considerazione elementi non sempre riportati nella Nota integrativa, quali:

  • le connessioni con le operazioni intraprese per garantire la continuità aziendale con l’evo­lu­zione strategica e futura dell’attività;
  • l’illustrazione delle assunzioni alla base del piano e un esame più dettagliato concernente l’analisi macro e microeconomica considerata.
NOVITÀ DEL DL LIQUIDITÀ

Il DL Liquidità (DL n.23 del 08.04.2020) ha introdotto due previsioni atte a mitigare le problematiche esaminate nei punti precedenti e bypassare il momento difficile, in particolare:

  • all’art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale) ha previsto che per i bilanci in corso non si applicano le norme relative alla necessità di liquidazione o ricapitalizzazione quanto il capitale della società si riduce al di sotto dei limiti legali;
  • all’art.7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) ha previsto che la valutazione della continuità aziendale (going concern) si baserà più sul passato (bilancio precedente) che sul futuro. È pertanto possibile redigere i bilanci in continuità se tale presupposto sussisteva prima dell’emergenza.

Di tali considerazioni bisogna dare adeguata informativa nella nota integrativa anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente e sarà oggetto di valutazione del Collegio Sindacale.

Superata questa fase “transitoria” emergenziale si dovrà verificare l’entità dell’effettivo impatto che la pandemia ha avuto sulla continuità aziendale e la stessa dovrà essere rivalutata: in sostanza la norma sospende solamente la valutazione rinviandola al post emergenza.