CREDITO D’IMPOSTA: L’INCENTIVO PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto del 23 aprile 2018 con cui il  Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito modalità e criteri di concessione del credito d’imposta relativo alle spese di consulenza sostenute dalle PMI per la loro quotazione in Borsa o in sistemi multilaterali di negoziazione in uno Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo. La norma prevede che tale credito d’imposta venga concesso alle società che avviino l’iter di quotazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 31 marzo 2020.

Vediamo nei dettagli quali sono le procedure per ottenere il bonus, i soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda.

PMI che possono essere ammesse al beneficio del credito d’imposta

Destinatarie dell’agevolazione fiscale sono le Piccole e Medie Imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Possono beneficiare le PMI che:

  • siano costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;
  • operino nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento UE di esenzione n. 651/214, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • sostengano i costi di consulenza previsti dalla norma in esame dal 1 gennaio 2018 al 31 marzo 2020;
  • presentino la domanda di ammissione alla quotazione dopo il 1 gennaio 2018;
  • ottengano l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020.

Casi di esclusione dal beneficio

Non rientrano nell’operatività del decreto che concede il credito d’imposta, le PMI che:

  • abbiano ricevuto e non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti ritenuti illegali ed incompatibili dalla Commissione europea;
  • non abbiano restituito le somme derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  • si trovino in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà” secondo i parametri stabiliti dal Regolamento Ue di esenzione n. 651/214.

Attività e costi agevolabili

Sono finanziabili i costi sostenuti per la consulenza esterna legata al processo di quotazione, in particolare per:

  • le attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate;
  • le consulenze fornite durante la fase di ammissione per ottenere e conservare l’idoneità;
  • il collocamento delle azioni presso gli investitori;
  • le funzioni di assistenza della società emittente nella redazione di un report da presentare agli investitori;
  • le consulenze riguardanti le questioni fiscali, contrattualistiche e legali strettamente inerenti alla procedura di quotazione;
  • le attività di comunicazione per ottenere la massima visibilità della società.

Per la concessione del credito d’imposta, inoltre, tali mansioni non devono essere prestate da soggetti giuridici legati all’impresa e devono dar luogo a servizi non continuativi o periodici. Possono essere stabiliti in precedenza costi fissi, oppure essi potranno dipendere in parte dal buon esito della quotazione. La valutazione dell’effettività dei costi e della loro ammissibilità ai fini della concessione del bonus spetta al presidente del collegio sindacale, o ad un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, oppure ad un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Sono esclusi, dall’erogazione dell’agevolazione fiscale, i costi connessi alle attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

A quanto ammonta il credito d’imposta?

Il credito d’imposta potrà essere concesso fino ad un massimo di 500.000 euro, entro il tetto massimo del 50% dei costi sostenuti complessivamente per l’intera attività di consulenza dal 1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020 Andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione della concessione del bonus, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo. Tale agevolazione fiscale non rientra nel calcolo del reddito né della base imponibile dell’IRAP, né rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi e le spese e gli altri componenti negativi deducibili in base al TUIR.

Come si effettua la richiesta del credito d’imposta?

Le società con i requisiti per ottenere l’agevolazione fiscale devono inviare un’apposita istanza in via telematica all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it nel periodo che va dal 1 ottobre dell’anno in cui si è ottenuta la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, la direzione generale per la Politica Industriale, la Competività e le PMI del Mise, verificata la sussistenza dei requisiti ed i costi, oltre alla compatibilità con i fondi stanziati, determina la percentuale massima di credito e comunica alle società istanti il riconoscimento o il diniego del beneficio e, nel primo caso, la somma spettante.

Come si può utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta così ottenuto è fruibile solo in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società tramite i servizi telematici e non è soggetto al limite annuo di compensazione di euro 700.000

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate nella concessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle Entrate trasmetterà alla direzione generale competente l’elenco delle società che hanno usufruito del credito d’imposta ed il relativo importo. Qualora dai controlli dovessero emergere irregolarità, l’Agenzia lo comunicherà al Ministero per lo Sviluppo Economico, che provvederà a recuperare le somme utilizzate indebitamente, cui vanno aggiunte sanzioni ed interessi. La revoca dell’agevolazione fiscale può avvenire per l’insussistenza dei requisiti o per l’aver fornito false informazioni nell’istanza di riconoscimento del credito d’imposta. A parte andranno poi valutate le eventuali conseguenze civili, penali ed amministrative.

Considerazioni finali

Rendendo più accessibili i costi di quotazione, il Governo spera di incoraggiare gli imprenditori ad avere fiducia nel mercato borsistico. In tal modo, senza ricorrere all’indebitamento, le PMI ad alto potenziale di crescita possono trovare nuove possibilità di sviluppo e rendersi competitive anche a livello internazionale favorendo, di riflesso, la crescita del Paese. Inoltre, tale decreto può essere considerato un segnale per incentivare lo sviluppo del mercato dei capitali e migliorare il futuro dell’economia italiana.

Esso rappresenta un’ opportunità alla luce del trend di lungo termine dei mercati internazionali e nonostante i recenti contraccolpi borsistici.