MINI VOLUNTARY DISCLOSURE PER I REDDITI DA LAVORO PRODOTTI ALL’ESTERO

Tra le misure collegate alla Legge di Bilancio 2018 merita particolare attenzione la cd. mini voluntary disclosure, disciplinata dall’art. 5 septies del Decreto Legge n. 148/2017, al quale ora segue una Circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione di tale articolo, nonché approvato il modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura.

Di cosa tratta la mini voluntary disclosure?

La Circolare 12/E del 13 giugno 2018 fornisce indicazioni sulla regolarizzazione, da parte degli ex frontalieri e degli ex iscritti all’AIRE, delle attività depositate e  delle somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (mancata compilazione quadro RW), purchè derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato estero. La norma si richiama alle precedenti disposizioni in tema di voluntary ed è stata definita “mini” voluntary disclosure poiche il suo ambito di applicazione risulta circoscritto ad alcune fattispecie. Esaminiamo nel dettaglio gli aspetti salienti dell’intervento normativo, i soggetti interessati, l’ambito di operatività e le modalità di accesso alla procedura.

Ambito soggettivo della mini voluntary disclosure

La norma interessa soltanto due specifiche categorie di contribuenti:

  • Persone fisiche residenti in Italia e precedentemente residenti all’estero con iscrizione all’AIRE (anagrafe italiani residenti all’estero);
  • Persone fisiche che abbiano prestato la propria attività lavorativa in modo continuativo in zone di frontiera o paesi limitrofi (cd.frontalieri).

Il provvedimento si estende agli eredi di entrambe le categorie.

La procedura della regolarizzazione richiede che, alla data del 6 dicembre 2017, il rapporto finanaziario da cui scaturiscono le somme e le attività da sanare sia ancora in essere. Con tale forma di sanatoria, quindi, i contribuenti potranno regolarizzare i periodi di imposta in cui abbiano riacquistato (anche temporaneamente) la residenza fiscale in Italia.

Quali sono le violazioni sanabili con la mini voluntary disclosure?

In via ordinaria, rientrano nella procedura:

  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, commesse per i periodi di imposta dal 2012 al 2016;
  • le eventuali violazioni dichiarative ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IVAFE, commesse per i periodi di imposta dal 2013 al 2016 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione possono essere regolarizzate anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo di imposta 2012).

Da ricordare che i termini per l’accertamento e per la notifica dell’atto di contestazione pendenti al 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020, per le sole somme e attività oggetto della procedura.

È assente, nella circolare, qualsiasi riferimento a coperture di natura penale, probabilmente perché il provvedimento ha un ambito di applicazione più circoscritto delle altre procedure di regolarizzazione del passato.

Ambito di applicazione della procedura

Perché possano applicarsi le disposizioni della mini voluntary disclosure, ci si deve trovare di fronte a:

  • attività e somme derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo, prodotti nel medesimo stato in cui le attività stesse sono depositate o detenute;
  • somme ed attività finanziarie derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

La circolare specifica che deve trattarsi di attività e somme derivanti da redditi di lavoro svolto all’estero; sembrerebbero dunque esclusi i redditi non derivanti direttamente da un’attività lavorativa, come i diritti di autore, oltre che i redditi d’impresa. Ma sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento, giacché tale esclusione non deriva chiaramente dalla legge. Questa limitazione oggettiva così marcata trova la sua ratio nell’aver voluto escludere i soggetti che, con l’apertura di posizioni all’estero, potevano avere intenzione di “occultare” beni ed attività.

Cause di esclusione dall’applicazione della mini voluntary disclosure

Risultano dunque sanabili le sole attività finanziarie (conti correnti, libretti di risparmio, attività depositate presso istituti di credito). Sono escluse dalla regolarizzazione:

  • le attività patrimoniali come gli immobili;
  • le violazioni relative all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero;
  • le altre attività come le partecipazioni in società.

In mancanza di espressa previsione normativa, si desume che le annualità per le quali è possibile la regolarizzazione sono solo quelle nelle quali sono state commesse dai frontalieri le violazioni di monitoraggio fiscale. Considerato il ristretto ambito di applicazione della procedura di regolarizzazione, può essere necessario combinare l’istanza con altri istituti deflattivi, come il ravvedimento operoso, in modo da avere una adeguata copertura delle violazioni commesse.

Cause di inammissibilità della procedura

La procedura di regolarizzazione non opera qualora il soggetto ammesso abbia ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività che intende sanare. Non rientrano invece tra le cause di preclusione inviti, questionari, processi verbali di constatazione, avvisi bonari o comunicazioni derivanti dalla liquidazione automatizzata delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni.

Cause di inapplicabilità della regolarizzazione

La sanatoria non può applicarsi alle attività e somme già oggetto delle due precedenti voluntary disclosure. Possono però aderire i frontalieri per i quali le precedenti regolarizzazioni non si siano perfezionate per una causa di inammissibilità o di improcedibilità (es. tardiva presentazione della domanda di accesso). Restano altresì escluse le attività già oggetto di precedenti sanatorie non andate a buon fine per mancato pagamento delle somme risultanti dall’invito all’adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio e/o in caso di mancata adesione, o per mancato versamento delle somme dovute in base agli atti di cui il contribuente istante era destinatario o che aveva sottoscritto.

Perfezionamento della procedura della mini voluntary disclosure

Perché la regolarizzazione possa operare, è necessario il versamento di una somma pari al 3%, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle attività esistenti al 6 dicembre 2017. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, oppure ripartito in tre rate mensili di pari importo; la prima andrà comunque versata entro il 30 settembre 2018. In tutti i casi, non sarà possibile avvalersi della compensazione. La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo dovuto. Il versamento va effettuato utilizzando nel modello F24 ELIDE il codice tributo 8080.

Come si presenta la richiesta di accesso alla procedura della mini voluntary disclosure?

Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare, entro il 31 luglio 2018 ed esclusivamente per via telematica, la richiesta di accesso alla suddetta procedura corredata da una relazione di accompagnamento, utilizzando il modello approvato con il provvedimento in parola.