IL DIRITTO DI RECESSO ED IL VALORE DI LIQUIDAZIONE

Attraverso il diritto di recesso i soci possono, in determinati casi definiti dalla legge o dallo statuto, recedere dalla società per tutte o parte delle loro azioni. La disciplina del recesso da società per azioni è contenuta negli articoli 2437 – 2437 sexies. del codice civile ed è volta alla tutela del socio di minoranza che, in taluni casi, può esercitare tale diritto e vedersi liquidata la propria partecipazione al capitale sociale per un valore rapportato all’effettivo valore del patrimonio della società.

INDICE

  1. Diritto di recesso, quando è esercitabile?
  2. Il valore di liquidazione
  3. La prassi societaria

1. QUANDO SI PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO?

Il diritto di recesso è esercitabile al verificarsi di determinate cause direttamente inserite nelle disposizioni normative dell’art. 2437 c.c. e seguenti, oppure indicate in altre specifiche fattispecie normative.

In particolare, gli articoli 2437 e 2437 quinquies c.c. dettano una serie di cause ben precise:

  • cambiamento significativo dell’attività sociale, ovvero modifiche della clausola dell’oggetto sociale sia in senso ampliativo, sia in senso restrittivo che provocano una “rottura” dell’originario patto sociale, da parte della maggioranza, che, modificando le condizioni di rischio dell’attività svolta, giustifica il recesso;
  • trasformazione della società;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • la revoca dello stato di liquidazione;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’art. 2437, comma 2 c.c., ovvero dallo statuto;
  • la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
  • le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
  • la proroga del termine di durata della società;
  • l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
  • se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, l’esclusione dalla quotazione (delisting).

In tutti i casi sopra citati il diritto di recesso è esercitabile solamente nel caso in cui il socio non abbia concorso alla deliberazione degli stessi.

Inoltre, altre fattispecie normative possono rendere esercitabile il recesso:

  • l’articolo 2343 che al comma 4 rende esercitabile il recesso qualora gli amministratori ravvisassero un valore dei beni o dei crediti conferiti dal socio inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento;
  • l’articolo 2355-bis, comma 2 che indica obbligatorio prevedere l’acquisto o il diritto di recesso per le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci;
  • l’articolo 2497-quater che determina il recesso del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento in taluni casi.

2. IL VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione delle azioni per le quali può essere esercitato il diritto di recesso è determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, dagli Amministratori, i quali possono eventualmente farsi coadiuvare da un consulente esterno appositamente individuato ed incaricato.

Sono dunque di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e sua responsabilità, le scelte relative al metodo o ai metodi da utilizzare per la valutazione del capitale economico della Società, la loro corretta applicazione e, conseguentemente, la determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Il valore di liquidazione è soggetto al parere del Collegio Sindacale e del Revisore legale (ove presenti) che dovranno quindi preliminarmente ricevere, per lo svolgimento dei rispettivi compiti di legge, la documentazione che fornisce evidenza del processo valutativo seguito dagli stessi Amministratori (nonché dal consulente da questi ultimi incaricato) e la determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni.

Ricevuti i pareri succitati, il Consiglio di Amministrazione procederà a fissare definitivamente il valore di liquidazione delle azioni per le quali potrà essere esercitato il recesso.

Come calcolare il valore di liquidazione

Facendo quindi riferimento all’articolo 2437-ter, comma 2, c.c. «il valore di liquidazione delle azioni è determinato… tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni».

Si tratta, nella sostanza, di valutare le azioni in base al c.d. «valore del capitale economico» dell’azienda in funzionamento, secondo i metodi e procedimenti indicati dalla dottrina aziendalistica.

Lo statuto può integrare le metodologie di valutazione indicando, per esempio, un valore minimo legato a taluni parametri, oppure indicando come valutare alcuni elementi dell’attivo o del passivo rettificandoli utilizzando determinati criteri.

Valore di liquidazione nelle società quotate

Qualora le azioni della società fossero quotate in mercati regolamentati il valore di liquidazione è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione, ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Tale valore viene a configurarsi come un minimo valutativo nel caso in cui lo statuto indichi come criterio valutativo quello richiamato all’articolo 2437-ter, comma 2 (ovvero una ordinaria valutazione del Valore del capitale economico).

Il caso delle società quotate all’Euronext Growth Milan

Dal punto di vista tecnico Euronext Growth Milan non è un mercato regolamentato e, quindi, non trova diretta applicazione quanto previsto all’art. 2437-ter, comma 3 c.c., ovvero non è possibile determinare il valore di liquidazione «facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea». Troverà perciò applicazione una valutazione del complesso aziendale tramite metodi patrimoniali e reddituali, tenuto conto del prezzo delle azioni ancorché derivante da transazioni effettuate su un mercato che non può definirsi regolamentato.

3. LA PRASSI SOCIETARIA

Il tema valutativo si interpone fra interessi divergenti quali:

  • quello della società che ha interesse nel liquidare al minor prezzo possibile il socio recedente.
    • Va ricordato che il recesso non può essere “premiante” per il socio recedente, e che questi non presta garanzie su quanto cede (a differenza di una normale compravendita, soggetta normalmente alle garanzie di prassi);
  • quello del socio che ha interesse nel vedersi corrispondere un prezzo adeguato e corrispondente all’effettivo valore della società.
    • Tale valore dovrà tenere conto, solo limitatamente delle prospettive future della società nella quale i soci recedenti “non credono più”, e comunque è riferito alla data di recesso.

Data la delicatezza e la difficoltà tecnica di giungere ad un valore del complesso aziendale che possa essere razionalmente corretto ed in linea con la più recente dottrina aziendalistica, gli Amministratori nella prassi si rivolgono a consulenti specializzati che li indirizzano nella scelta metodo valutativo e nella determinazione del valore di liquidazione “solido” in quanto ben motivato al fine di evitare contestazioni o azioni da parte dei soci recedenti.

Nella prassi viene affidato un incarico dagli Amministratori ad un consulente esterno indipendente e specializzato nel momento in cui vi è la possibilità di ricadere in una delle cause che potrà dar luogo al recesso. Le conclusioni raggiunte dal consulente verranno condivise e formalizzate in un primo Consiglio di Amministrazione per dare il tempo al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale di confrontarsi con gli Amministratori e con il consulente incaricato per tale fairness opinion.

In un secondo Consiglio di Amministrazione, che potrà essere fissato fino a quindici giorni prima dell’assemblea deliberante le modifiche statutarie, verrà fissato il valore di liquidazione definitivo e saranno emessi i pareri di legge del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.