Le principali novità della Legge di Bilancio 2020 per le imprese

Esaminiamo le principali novità della Legge di Bilancio 2020, ovvero Legge 160 del 27.12.2019 (G.U. n° 304 del 30.12.2019).

  • L’art. 1 co. 3 specifica che l’aumento delle aliquote Iva previsto dal 1.1.2020 dalla Legge di Bilancio dello scorso anno viene rinviato all’1.1.2021.
  • Nell’art. 1 co. 4-5 e 772-773 si legge che la percentuale di deducibilità IRES-IRPEF dell’IMU per il 2019 è aumentata al 50% per quanto riguarda gli immobili strumentali. Per il 2020 e 2021 la deducibilità prevista è pari al 60% e dal 2022 al 100%.
  • Con l’art. 1 co. 226-229, viene stabilito il rifinanziamento della Sabatini a 105 milioni di euro per il 2020.
  • L’art. 1 co. 287 riguarda il ripristino dell’ACE già dal periodo d’imposta 2019, periodo per il quale il coefficiente di remunerazione è pari all’1,3%.
  • Con l’art. 1 co. 175 anche per il 2020 vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).
  • L’art. 1 co. 177-179 proroga il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
  • Con l’art. 1 co. 691 viene abrogata l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro che avrebbe dovuto diventare operativa dal 2020.
  • In base all’art. 1 co. 738, a decorrere dal 2020 è abolita la TASI con rimodulazione delle aliquote dell’IMU. Per l’anno 2020 la prima rata IMU da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
  • Con l’art. 1 co. 885-916, dal 2021 un canone unico sostituirà TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e il diritto di pubbliche affissioni e il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
  • Non è stata confermata l’applicazione per il 2020 della cedolare secca sulle locazioni stipulate dalle persone fisiche alle locazioni aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1 che hanno superficie fino a 600 mq.

Molte sono le novità che riguardano il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, per investimenti nel mezzogiorno, per ricerca, sviluppo e innovazione e per la formazione 4.0.

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Con l’art. 1 co 184-197 viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce il super-ammortamento e l’iper-ammortamento. L’agevolazione è rivolta sia ai soggetti residenti IRES che IRPEF, ivi inclusi i soggetti che determinano il reddito in maniera forfettaria. Gli esercenti arti e professioni possono beneficiare solo del credito d’imposta “generale”. Sono escluse imprese in liquidazione, concordato, fallimento, destinatarie di sanzioni di cui al D.LGS 231/2001 e che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul corretto versamento dei contributi. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020 o entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’art. 1 co. 319, inoltre, proroga per il 2020 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno ovvero in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d’imposta in beni strumentali in base alla tipologia di investimento

Il credito d’imposta si differenzia in relazione alla tipologia di investimento:

  • per i beni strumentali nuovi (ex super-ammortamento) 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • per i beni di cui all’Allegato A L. 232/2016 (ex iper-ammortamenti) 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • per i beni immateriali di cui all’Allegato B L. 232/2016, 15% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Tra le esclusioni sono compresi i fabbricati, le costruzioni, le autovetture e i motocicli. Il credito d’imposta, inoltre:

  • non è soggetto a tassazione IRPEF, IRES e IRAP;
  • è utilizzabile solo in compensazione e non è cedibile neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • viene riconosciuto in cinque quote annuali costanti (tre per gli investimenti in beni immateriali);
  • decorre, per gli investimenti “ordinari”, dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, mentre per gli investimenti dei beni “Industria 4.0” dall’anno successivo a quello dell’interconnessione.

Credito di imposta in beni strumentali e altre agevolazioni

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020. La perizia per i beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016 deve essere acquisita per i beni di costo superiore a 300.000,00 euro (in luogo dei 500.000,00 euro). Infine è prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico le cui disposizioni attuative saranno oggetto di prossimo DM.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE

L’art. 1 co 198-209 introduce, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. L’agevolazione è rivolta sia ai soggetti residenti IRES che IRPEF, ivi inclusi i soggetti che determinano il reddito in maniera forfettaria. Sono agevolabili gli investimenti effettuati per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2019.

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo in base alla tipologia di investimento

Il credito d’imposta è differenziato in relazione alla tipologia di investimento:

  • per attività di ricerca e sviluppo 12% della base di calcolo (costo al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti) nel limite massimo di 3 milioni di euro annui;
  • per le attività di innovazione tecnologica 6% della relativa base di calcolo, ovvero 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 nel limite massimo di 1,5 milioni di euro annui;
  • per le attività di design e ideazione estetica 6% della relativa base di calcolo nel limite di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta, inoltre:

  • non è soggetto a tassazione IRPEF, IRES e IRAP;
  • è utilizzabile solo in compensazione e non è cedibile neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • spetta in tre quote annuali di pari importo;
  • decorre dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • è subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti (certificazione della documentazione, relazione tecnica e comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico).

CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0

Con l’art. 1 co 210-217 viene prorogato al periodo d’imposta successivo al 31.12.2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0 con alcune modifiche. La fruizione del beneficio è subordinata, infatti, alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento contributivi;
  • l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.LGS 231/2001.

Alle piccole imprese, l’agevolazione spetta nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. Alle medie imprese, nella misura del 40% nel limite annuale di 250.000,00 euro. Alle grandi imprese, nella misura del 30% nel limite annuale di 250.000,00 euro.

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (DM 17.10.2017). Occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 E LA RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA

Con l’art. 1 co. 696-704 viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, posseduti dai soggetti operanti in regime di impresa. Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.

L’imposta sostitutiva è pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili. Gli effetti della rivalutazione decorrono dal terzo esercizio successivo in termini generali, dall’inizio del quarto esercizio successivo per le plusvalenze e le minusvalenze cioè in caso di alienazione. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%.

LEGGE DI BILANCIO 2020 E FRINGE BENEFIT AUTO IN USO A DIPENDENTI

Con l’art. 1 co. 632-633 riguardante le auto in uso promiscuo a dipendenti e la determinazione fringe benefit, viene riscritto l’art. 51 co. 4 lett a) TUIR a valere per i contratti stipulati a partire dal 1.07.2020. Per i contratti già in essere continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%). La percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • emissione CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km;
  • emissione CO2 superiore a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
  • emissione CO2 superiore a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% (50% dal 2021);
  • emissione CO2 superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% (60% dal 2021).

È necessario che l’utilizzo da parte del dipendente stesso sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo. Ad esempio, l’apposizione di una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la previsione in un verbale del consiglio di amministrazione.

NOVITÀ SUI BUONI PASTO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2020

L’art. 1 co. 677 modifica, a partire dal 2020, i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto come segue:

  • 4,00 euro per i buoni pasto cartacei,
  • 8,00 euro per i buoni pasto elettronici.

Viene, invece, mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (“DIGITAL TAX”) DALL’1.1.2020

Con l’art. 1 co. 678 è disposta l’entrata in vigore, a decorrere dall’1.1.2020, della nuova imposta sui servizi digitali. Questa si applica nella misura del 3% sui ricavi derivanti da servizi digitali effettuati a favore di utenti localizzati in Italia (sia business che consumer) da parte di imprese o gruppi di imprese. Questi devono sviluppare un volume complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da servizi digitali realizzati in Italia.Va versata entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento ed entro il 31 marzo dovrà essere presentata una dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 SULL’ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Con l’art. 1 co. 690 viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con assoggettamento della plusvalenza ad imposta sostitutiva pari all’8%. Gli immobili devono essere posseduti alla data del 31.10.2019 e parimenti alla data del 1.1.2020. È prevista, inoltre, la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, invece del valore normale, il valore catastale dell’immobile. L’operazione deve avvenire entro il 31.05.2020 con pagamento dell’imposta per il 60% entro il 30.11.2020 e per il rimanente 40% entro il 30.06.2021.

DETRAZIONE PER INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

L’art. 1 co. 219-223 introduce una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% da ripartire in 10 anni per spese documentate e sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici. La spettanza della detrazione è da verificare con un tecnico in base alla localizzazione dell’edificio e al tipo di intervento, in quanto l’aiuto è destinato principalmente ai centri storici.

Poiché la norma è generica, parrebbe spettare sia ai fini IRPEF che IRES e quindi anche alle società ma si attendono conferme ministeriali in merito. Come si legge nell’art. 1 co. 70 e 176, la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali, per importi pari o superiori a 200.000,00 euro.

LEGGE DI BILANCIO 2020 E RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Per il 2020, in base all’art. 1 co. 693-694 sarà nuovamente consentito a persone fisiche e società semplici rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’01.01.2020, al di fuori del regime d’impresa.

La perizia a supporto dovrà essere giurata entro il 30.06.2020 ed entro la medesima data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva o la prima rata. L’imposta sostitutiva è unica all’11%.

ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE IMMOBILIARI

L’art. 1 co. 695 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Tale regime, che sostituisce l’imposizione Irpef su richiesta del contribuente, riguarda solo i fabbricati e i terreni non edificabili posseduti da meno di 5 anni.

NOVITÀ SULLE DETRAZIONI IRPEF 19%

Con l’art. 1 co. 629 e 692, dall’1.1.2020 le detrazioni del 19% per spese veterinarie, universitarie e canoni di locazione di studenti universitari fuori sede verranno parametrizzate al reddito complessivo. Queste spettano per intero per redditi non eccedenti 120.000,00 euro e non spettano del tutto per redditi superiori ad euro 240.000,00 euro.

L’art. 1 co. 679-680 stabilisce le modalità pagamento. A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art. 15 del TUIR quali interessi su mutui, spese sanitarie, spese funebri, spese per frequentazione di università/scuole mediche, il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale o con sistemi tracciabili tra cui carte di debito, di credito e prepagate.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

LEGGE DI BILANCIO 2020 E REGIME FORFETTARIO

Le modifiche introdotte dall’art. 1 co. 692 riguardano:

  • i requisiti di accesso o permanenza da verificare in riferimento al 2019 (ricavi o compensi non superiori a 65.000,00 euro). Viene reintrodotto il limite circa il sostenimento di spese di lavoro dipendente (20.000,00 euro lordi);
  • le cause ostative (partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari, controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazioni che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da coloro che usufruiscono dell’agevolazione). Viene reintrodotto il limite circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati nell’anno precedente eccedenti l’importo di 30.000,00 euro;
  • la riduzione dei termini di accertamento (un anno) in caso di fatturazione elettronica;
  • concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.