LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE PER LE IMPRESE

A seguito dell’introduzione della nuova Legge di Bilancio 2020, il Decreto Fiscale attuativo di tale Legge ha introdotto alcune importanti novità. Con l’art. 16, in sede di conversione del Decreto Fiscale, è stata modificata la periodicità di invio dell’esterometro. La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L’art. 18 prevede un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare, dall’1.7.2020 al 31.12.2021 l’importo limite sarà di 1.999,99 euro e dall’1.1.2022 l’importo limite sarà di 999,99 euro.

L’art. 10 – bis estende a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza particolari limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo. Ciò vale in particolare per IMU e TASI.

Non è attualmente prevista una proroga all’efficacia del c.d. “split payment” ex art. 17-ter del DPR 633/72, relativo all’applicazione dell’IVA nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti, società controllate dalla P.A. e società quotate nell’indice FTSE MIB.

Esaminiamo nel dettaglio gli altri articoli della legge D. L. 26 ottobre 2019 n. 124 come convertito dalla Legge n. 157/2019che interessano in modo particolare gli imprenditori nel 2020.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

In base all’art. 3, vengono estese ai crediti relativi a IRPEF, IRES e IRAP le regole già applicabili ai crediti IVA. I suddetti crediti potranno essere utilizzati in compensazione (per importi superiori a 5.000,00 euro) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Tale norma si applicherà ai crediti maturati dai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e pertanto dai crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 (ad oggi da presentarsi entro il 30 novembre 2020).

La presentazione, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, dei modelli F24 contenenti compensazioni potrà essere effettuata solo attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con la modifica proposta, inoltre, l’obbligo di cui sopra viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e quindi anche a quelli derivanti da 730 e il c.d. bonus Renzi. Tale norma si applicherà ai crediti maturati dai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019.

RESPONSABILITÀ PER APPALTATORE

L’art. 17-bis nel Dlgs. 241/97 impone un nuovo adempimento in capo all’appaltatore/committente che riveste la qualifica di sostituto d’imposta e risiede in Italia, se ha affidato appalti per un importo complessivo superiore a 200.000,00 euro da realizzare “con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”. L’impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere al committente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento F24 (senza possibilità di compensazione) distinte per ciascun committente;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto con le ore di lavoro prestate;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

I committenti avranno così a disposizione la documentazione per controllare la correttezza del versamento delle ritenute e dovranno sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa appaltatrice, se dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento. Dovranno, inoltre, dare comunicazione dell’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni. In caso di inottemperanza, si dovrà versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, senza possibilità di compensazione.

I dettagli del Decreto Fiscale sui nuovi adempimenti per l’appaltatore

La norma si applica dal 1° gennaio 2020 (versamenti del 16/02/2020) anche ai contratti stipulati prima di tale data, se ancora in esecuzione. Sono previste specifiche condizioni di regolarità contributiva per poter disapplicare la nuova disciplina attestabili da un certificato rilasciabile dall’Agenzia delle Entrate che ha validità di 4 mesi. Per i c.d. contribuenti virtuosi, non si applica la non compensabilità nel versamento delle ritenute con modello F24.

ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP

Per quanto riguarda gli acconti IRPEF, IRES E IRAP con l’art. 58 del Decreto Fiscale viene modificata a regime la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP nonché cedolare secca, IVAFE e IVIE per i contribuenti soggetti agli ISA. Di conseguenza, viene modificata anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il regime di vantaggio o ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (con ricavi inferiori ad euro 5.164.569,00). Invece degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

IL DECRETO FISCALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’art. 14 del Decreto Fiscale estende la possibilità di accesso, da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ai dati contenuti nelle fatture elettroniche transitate da SDI.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche per prestazioni sanitarie, l’art. 15 stabilisce anche per il 2020 il divieto di emissione delle FE in formato XML per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Tale divieto riguarda gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria nonché gli operatori di cui all’art. 9-bis del DL 135/2018 quali podologi, fisioterapisti, logopedisti.

Imposta bollo su fatture elettroniche

In base all’art. 17, a partire dalle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dall’1.1.2020, l’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli ai fini della corretta determinazione dell’imposta di bollo dovuta. L’imposta verrà riliquidata con applicazione di sanzione del 30% (ridotta di un terzo in caso di pagamento entro 30 giorni) e degli interessi. In sede di conversione è stato previsto che, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annuale di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

TRASMISSIONE CORRISPETTIVI PRESTAZIONI SANITARIE

Con l’art. 15 a decorrere dall’1.07.2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (con volume d’affari inferiore a 400.000,00 euro) adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante invio degli stessi al Sistema Tessera Sanitaria. Questo deve avvenire attraverso un flusso unico “automatico” rispetto alle modalità transitorie ancora accettate nel primo semestre 2020 quali:

  • upload dei file i dati dei corrispettivi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • procedura web che consente la digitazione manuale dei dati nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato (tipicamente, il commercialista).

ATTIVITÀ COMMERCIALI E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con l’art. 19 a partire dall’1.07.2020 (termine differito in corso di conversione in legge), i consumatori finali potranno partecipare all’estrazione a sorte di premi (esenti da IRPEF) purché l’acquisto di beni o servizi sia effettuato da esercenti che trasmettono in via telematica i corrispettivi. All’atto dell’acquisto:

  • il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo, generato accedendo ad apposito portale on line;
  • l’esercente dovrà inviare tale dato all’Agenzia delle Entrate unitamente a quelli della cessione.

Sono istituiti dei premi speciali qualora il pagamento delle operazioni avvenga mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito). Vengono istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni con registratori telematici. Gli esercenti che ostacolano il funzionamento della c.d “lotteria degli scontrini” potranno essere segnalati dagli acquirenti su apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI

In base all’art. 22 del Decreto Fiscale viene riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arti o professioni un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari. In particolare, l’articolo si riferisce alle attività soggette all’obbligo dei corrispettivi telematici con volume d’affari annuo non superiore a 400.000,00 euro.

Il credito d’imposta riguarda le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali e decorre dal 1.7.2020. Tal credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

In sede di conversione, non è stata confermata l’applicazione di sanzioni nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite carte.

CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE

L’art. 16 – bis stabilisce che, a partire dal 2021, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, la consegna delle stesse al contribuente e la trasmissione telematica dei dati per la pre-compilazione della dichiarazione dovranno avvenire entro il 16 marzo. Restano invariati i termini per il 2020:

  • 28 febbraio trasmissione dati per dichiarazione precompilata;
  • invio CU all’Agenzia Entrate 9.03.2020;
  • consegna contribuente 31.03.2020, salvo non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE CON L’INTRODUZIONE DEL DECRETO FISCALE

Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario attraverso:

  • interventi su talune sanzioni;
  • estensione alle sole fattispecie penali tributarie fraudolente la cd “confisca per proporzione”;
  • configurazione per le sole fattispecie più gravi della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001.

La nuova disciplina ha rilievo a partire dalla dichiarazione relativa al 2019.

COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONE IVA E LIPE

La bozza delle istruzioni IVA per il periodo 2019 prevede un nuovo quadro (VP) riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di comunicare i dati contabili delle liquidazioni IVA del quarto trimestre con la dichiarazione IVA. In tal caso, la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il prossimo 29 febbraio 2020. In alternativa, potranno essere effettuati i due adempimenti separatamente (LIPE entro il 29 febbraio 2020 e dichiarazione IVA entro il 30 aprile 2020).

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI – CALCOLO ROL FISCALE

Si ricorda che nel bilancio al 31 dicembre 2019 le società di capitali dovranno applicare le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi e di determinazione del ROL. Le principali novità interessano:

  • l’inclusione degli interessi capitalizzabili tra quelli soggetti al limite quantitativo di deducibilità;
  • la definizione di interessi passivi e oneri finanziari e interessi attivi e proventi finanziari rilevanti;
  • il calcolo del ROL, che va determinato assumendo le singole voci di conto economico nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d’impresa. Alla luce di tale modifica sostanziale, è stato previsto un regime transitorio.