- D.L. N° 148 DEL 16 OTTOBRE 2017 (“Decreto Fiscale”) Convertito con L. 172/2017
- Manovra correttiva 2018: Art. 4 – Credito d’imposta investimenti pubblicitari – ampliamento
- Manovra correttiva 2018: Art. 20 co. 8 – Detrazione Irpef canoni locazione studenti
- Manovra correttiva 2018: Art. 5 quinquies – Detrazione Irpef alimenti a fini medici speciali
- Manovra correttiva 2018: Art. 1 ter – Spesometro
- Manovra correttiva 2018: Art. 3 Estensione dello “Split Payment”
- Manovra correttiva 2018: Art. 19 octies co.6 – Tenuta registri IVA con sistemi elettronici
Per semplicità di lettura si ripropongono integralmente le novità rilevanti, introdotte dalla manovra correttiva 2018, come da legge di conversione.

Tale disposizione, che rientra nella manovra correttiva 2018, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per il 2018 alle imprese e ai lavoratori autonomi (con la conversione anche agli enti non commerciali) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:
- sulla stampa quotidiana e periodica;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- sulle testate on line.
Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente ed è pari al 75% del valore incrementale degli stessi, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Il suddetto credito d’imposta riconosciuto a decorrere dal 2018, per effetto dell’articolo 4 co. 1 del Dl 148/2017, viene ampliato e risultano agevolabili gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati solo sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) dal 24.06.2017 al 31.12.2017 fermo restando che il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (vale a dire dal 24.06.2016 al 31.12.2016). Il credito d’imposta potrà essere fatto valere in compensazione sul Modello F24 dopo la presentazione di apposita istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A determinate condizioni e per i soli periodi d’imposta 2017 e 2018 è riconosciuta una detrazione Irpef del 19% (fino a concorrenza di un importo massimo di euro 2.633,00) per i canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune diverso da quello di residenza.
Nella manovra correttiva 2018 viene ampliata la detrazione IRPEF del 19% dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR spettante non solo per le spese sanitarie ma anche per gli alimenti a fini medici speciali (destinati alla gestione dietetica dei pazienti da utilizzare sotto controllo medico). Non compete per alimenti destinati ai lattanti e senza glutine per celiaci.
Viene stabilita la facoltà di effettuare la comunicazione dei dati con cadenza semestrale.
In tal caso le scadenze per il periodo d’imposta 2018 risultano essere:
- per i dati relativi al primo semestre, il 17.09.2018,
- per i dati relativi al secondo semestre, il 28.02.2019
Si ricorda che il 28.02.2018 scadrà la trasmissione dei dati del secondo semestre 2017.
È altresì prevista:
- una riduzione delle informazioni da trasmettere ma occorre attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate,
- la possibilità di trasmettere i documenti riepilogativi sotto i 300.00 euro,
- la non applicazione delle sanzioni relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
Confermato, nella manovra correttiva 2018, l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dello “split payment” includendo nuovi enti pubblici e le società controllate oltre che da Stato ed Enti territoriali anche da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica. Si attende un decreto attuativo che dovrebbe essere emanato a breve. Si consiglia di consultare periodicamente gli aggiornamenti degli elenchi sul sito del MEF, al seguente link:
Viene stabilito che la tenuta, con sistemi elettronici, dei registri IVA delle vendite e degli acquisti di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72 è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini di legge a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino aggiornati e siano stampati su richiesta e dinanzi agli organi che stanno svolgendo la verifica. Si sottolinea che la norma ha carattere esclusivamente fiscale mentre nessuna modifica vi è ancora stata dal punto di vista civilistico. Si attendono necessari chiarimenti applicativi necessari e procedurali per problematiche conseguenti alla semplificazione (es. strumenti di prova alternativi all’estratto notarile dei registri iva nell’ambito del recupero crediti).