Le misure fiscali agevolative della Legge di Bilancio 2023

Sono tante le novità emerse dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29.12.2022) che coinvolgono imprese e professionisti. Tra le principali citiamo quelle pensate per contrastare il caro bollette come il bonus bollette, la legge Sabatini, la flat tax e il bonus psicologo. Di seguito illustriamo i termini per beneficiarne e le ripercussioni di tali misure fiscali agevolative per aziende e imprenditori.

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS (ART. 1 CO. 2-4)

Sono stati prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

  • 45% per le imprese energivore, gasivore o non gasivore;
  • 35% per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti relativi al primo trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Tabella agevolazioni consumo energia elettrica e gas

La conversione in legge del decreto “Aiuti-quater” ha confermato la proroga del termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas del terzo e del quarto trimestre 2022. Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle agevolazioni relative al consumo di energia elettrica e gas.

Soggetti beneficiari III trimestre 2022 IV trimestre 2022 I trimestre 2023

  • Imprese energivore 25% 40% 45%
  • Imprese non energivore 15% 30% 35%
  • Imprese gasivore 25% 40% 45%
  • Imprese non gasivore 25% 40% 45%

Scadenza utilizzo 30.09.2023 30.09.2023 31.12.2023

BONUS BOLLETTE (ART. 1 CO. 17)

Sono stati rivisti i requisiti di accesso al bonus bollette. Aumenta infatti a 15 mila euro il valore soglia dell’Isee per poter rientrare nelle agevolazioni previste per l’anno 2023, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO (ART. 1 CO. 54)

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfetario. Le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi. A titolo esemplificativo, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000 euro può applicare il regime forfetario nel 2023. Ciò perché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

INTRODUZIONE DELLA “FLAT TAX” INCREMENTALE (ART. 1 CO. 55)

Veniamo ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario. Questi per l’anno 2023 possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. La base imponibile non deve essere comunque superiore a 40.000 euro.

DETASSAZIONE DELLE MANCE (ART. 1 CO. 58-62)

Un’altra misura interessante è quella relativa alla detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande. Tali mance, elargite anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente. In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:

  • entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
  • ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

RIDUZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO (ART. 1 CO. 63)

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (ART. 1 CO. 65)

Parliamo delle imprese che esercitano specifiche attività del commercio al dettaglio (ad esempio ipermercati, commercio di prodotti alimentari, eccetera, di cui al codice Ateco che inizia con 47). In questo caso le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3%).

RIDUZIONI DELLE ALIQUOTE IVA (ART. 1 CO. 72 E 73)

Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l’infanzia. L’aliquota Iva per la cessione dei pellet passa al 10%.

Viene prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. La riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36 (ART. 1 CO. 74)

L’agevolazione è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023. Opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro e consiste

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto e, per gli atti imponibili ad Iva, in un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

DETRAZIONE IRPEF PER IVA VERSATA PER ACQUISTO IMMOBILI CEDUTI DA IMPRESE COSTRUTTRICI (ART. 1 CO. 76)

Viene reintrodotta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (ART. 1 CO. 80)

Viene estesa all’anno 2023 l’esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

ESENZIONE IMU SU IMMOBILI OCCUPATI (ART. 1 CO. 81)

Viene introdotta l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI BLACK LIST (ART. 1 CO. 84)

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati “non cooperativi” ai fini fiscali. Per effetto delle modifiche, i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili tout court. I costi che eccedono il valore normale, invece, sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico dell’operazione.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RISERVE DI UTILI ESTERI (ART. 1 CO. 87 E 88)

I contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Ciò può avvenire attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (al 9% per i soggetti Ires o al 30% per i soggetti Irpef). A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU SOCIETÀ IMMOBILIARI (ART. 1 CO. 96 E 97)

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari. È prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch’esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia. Divengono assoggettate a tassazione in Italia anche le plusvalenze su partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (ART. 1 CO. 100-105)

Vengono riaperti i termini per l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili, con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione, e di beni mobili registrati non strumentali oltre che per la trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. Tali benefici fiscali competono per le operazioni attuate entro il 30 settembre 2023. Può essere applicata l’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione e l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere il valore catastale. Le società interessate devono versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.09.2023 e per il restante 40% entro il 30.11.2023. Inoltre, viene prevista la riduzione del 50% delle aliquote dell’imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI (ART. 1 CO. 106)

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali-Queste consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva. L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022 ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. Il regime agevolativo in commento prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione a un’imposta sostitutiva pari all’8% e la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 1 CO. 107-109)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate. Si estende infatti il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili). Per il 2023 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE (ART. 1 CO. 115)

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d’imposta antecedente al 01.01.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Il contributo è calcolato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota di reddito IRES complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 01.01.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 01.01.2022 e versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023.

Viene modificata la disciplina relativa al 2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d’affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

La determinazione della base imponibile

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l’importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.03.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.

CONTRASTO ALL’APERTURA DI PARTITE IVA FITTIZIE (ART. 1 CO. 148 E 149)

Sono rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita Iva, a esito delle quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona. Ciò al fine di dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita Iva e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Per la riapertura della partita Iva è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

CREDITI D’IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO (ART. 1 CO. 265 E 266)

Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta:

  • per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno,
  • per investimenti nelle ZES,
  • per investimenti in attività di ricerca e sviluppo “maggiorato” per il Mezzogiorno,
  • per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

RINVIO DEL TERMINE PER LA DOMANDA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S (ART. 1 CO. 271)

Viene ulteriormente prorogato al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (ART. 1 CO. 276)

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate:

  • da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi
  • da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

BONUS MOBILI (ART. 1 CO. 277)

La detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ancorata a lavori di ristrutturazione, che danno diritto ai bonus edilizi, sarà calcolata su un massimo di spesa di 8 mila euro per il 2023. La detrazione massima sarà quindi di 4 mila euro. In assenza di altre future correzioni, il tetto scenderà a 5 mila euro nel 2024.

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO (ART. 1 CO. 322)

Fino al 31.12.2023 si possono rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso. Ciò è possibile per i mutuatari che presentino un ISEE non superiore a 35.000 euro e che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. La misura si applica ai contratti di mutuo:

  • di tipo ipotecario;
  • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
  • stipulati prima del 01.01.2023;
  • di importo originario non superiore a 200.000 euro;
  • finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART. 1 CO. 365)

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

LEGGE SABATINI (ART. 1 CO. 414 E 415)

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene prevista l’estensione di 6 mesi del termine per l’ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dal 01.01.2022 al 30.06.2023.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 (ART. 1 CO. 423)

Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023.

Riassumendo, per il 2023 non è prevista la proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Si riduce, invece, la misura del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 dal 40% al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

BONUS PSICOLOGO (ART. 1 CO. 538)

Il contributo del bonus psicologo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro. Per il 2023 la manovra destina alla misura 5 milioni, che crescono a 8 milioni dal 2024. Resta ferma la condizione che il contributo non spetta alle persone con Isee superiore a 50 mila euro.

INTRODUZIONE NUOVE CARTE PER MAGGIORENNI (ART. 1 CO. 630)

Viene introdotta una “Carta della cultura Giovani” utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Questa è rivolta a tutti i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro.

Viene istituita anche una “Carta del merito” per i soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI (ART. 1 CO. 686)

Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000 euro.

NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS (ART. 1 CO. 894)

Viene stabilito che per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

I condomìni che hanno approvato la delibera sui lavori entro il 18 novembre 2022 e hanno depositato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) in comune entro il 31 dicembre 2022 possono ottenere il Superbonus al 110% anche nel 2023.

Parimenti le persone fisiche che hanno presentato la Cilas in comune entro il 25 novembre 2022 possono continuare a usufruire del Superbonus al 110% anche nel 2023.