Cambiano nuovamente le soglie previste dall’art. 2477 c.c. per la nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.. La L. 55/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 n. 140, di conversione del Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), fissa i nuovi limiti per la revisione nelle S.r.l.
Soglie raddoppiate, questo il giusto compromesso, che non va ad inficiare lo scopo che tale previsione normativa aveva rispetto all’introduzione del Codice della Crisi. Allo stesso tempo va incontro alle esigenze delle imprese di piccole dimensioni che avrebbero dovuto sostenere il “costo” della nomina di sindaci o revisori ed anche scontare un’impreparazione ai controlli.
L’obbligo di nomina continua a sorgere al superamento per due esercizi consecutivi di uno dei parametri individuati. Per far decadere l’obbligo bisognerà non superare nessuno dei tre parametri per tre esercizi consecutivi.
Di seguito viene proposta una tabella di confronto dei limiti precedenti ed attuali:
PARAMETRI: | L. 55/2019
17/06/2019 |
D.Lgs 14/2019
Codice della Crisi 14/02/2019 |
Attivo di Stato Patrimoniale | 4.000.000 € | 2.000.000€ |
Ricavi di Conto Economico | 4.000.000 € | 2.000.000 € |
Media dipendenti occupati nell’esercizio | 20 unità | 10 unità |
Le società interessate (come indicato da uno studio del Cerved commissionato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) risulterebbero ora essere circa 80 mila. Non sarebbero più circa 140 mila, quindi, come individuate con le soglie originali identificate dalla riforma.
Quale è il termine ultimo PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE?
Il termine ultimo per la nomina del Revisore Legale è quello fissato dall’art. 379 c. 3 del D.Lgs 14/2019 al 16 dicembre 2019. Si precisa però che il revisore dovrà comunque effettuare tutti i controlli di legge sull’esercizio 2019. Pertanto una nomina “all’ultimo” non ridurrà le attività dello stesso, ma anzi lo costringerà a svolgere gli stessi in meno mesi.
Quali sono gli effetti delle nuove soglie sugli organi di controllo già nominati sulla base delle precedenti soglie?
In linea di massima, se la società ha nominato un revisore, l’art. 4 del DM 261/2012 prevede giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Qualora invece la società abbia nominato un sindaco unico o un collegio sindacale, la revoca ai sensi dell’art. 2400 c.c. dovrà essere effettuata dall’assemblea.