Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono il nuovo strumento tecnico che ha sostituito gli oramai datati studi di settore, ma con un cambio radicale di approccio. Da semplice strumento per l’accertamento, è arrivato a proporsi come rating vero e proprio, che consente al contribuente di avere accesso a diversi benefici premiali, a seconda del punteggio ottenuto. Il tutto studiato e pensato per gratificare i contribuenti “affidabili” ed accrescere la self-compliance dei contribuenti. Il ritardo del rilascio di software e dati necessari per il calcolo ha portato con sé la proroga – recentemente anticipata – del pagamento delle imposte delle aziende sottoposte agli ISA.
COME SI CALCOLA L’INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ
L’Indice sintetico di affidabilità è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:
- Gli “indicatori elementari di affidabilità”. Valutano l’attendibilità di grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10.
Si tratta principalmente di:- ricavi per addetto,
- valore aggiunto e reddito per addetto,
- indice di durata delle scorte,
- indice di decumulo delle scorte.
- Gli “indicatori elementari di anomalia”. Segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei modelli dichiarativi. Emergono dal confronto con banche dati esterne. Questi indicatori, che si manifestano solo in presenza di un’anomalia, contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico. Si distinguono in due categorie, in base al punteggio che possono assumere.
Indicatori elementari di anomalia per il calcolo dell’ISA
Questi indicatori possono essere:
- indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, ad anomalie di carattere contabile o dichiarativo. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve. Vi rientrano, ad esempio, quelli che rilevano la “Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati Inps”, gli indicatori “Incidenza degli accantonamenti”, “Incidenza degli oneri finanziari netti” e “Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti”;
- indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità. Vi rientrano, per esempio, quelle relative all’“Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili”, al “Margine operativo lordo negativo”, l’“Incidenza degli ammortamenti”, l’“Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria” e la “Copertura delle spese per dipendente”.
Matematicamente, inserendo nella media un nuovo elemento con basso valore, la stessa è pesantemente influenzata da tali anomalie. Si passa così da una semplice stima dei ricavi conseguiti, prevista dagli studi di settore, all’analisi di più basi imponibili per una valutazione più puntuale del conto economico prevista dagli ISA.
QUALI DATI INSERIRE NEL CALCOLO DEI NUOVI ISA
A differenza degli Studi di Settore, che prevedevano l’inserimento nel software dei dati contabili ed extracontabili, gli ISA prevedono l’utilizzo di un terzo insieme di dati, forniti dall’Agenzia delle Entrate stessa.
Il provvedimento 126200 del 10.05.2019 ha definito gli ulteriori dati per l’applicazione degli ISA che vengono forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate e che sono necessari per ottenere il “voto” della pagella. Non si tratta solamente dei dati fiscali relativi agli ultimi sette periodi di imposta, ma comprendono anche una serie di elementi qualitativi. Questi sono riferiti ad esempio:
- all’anno di inizio attività,
- al valore delle operazioni di ristrutturazione desumibile dall’archivio dei bonifici dedicati,
- alla media degli ultimi sette periodi di imposta relativa a canoni di beni immobili,
- ad ulteriori dati ‘estratti’ dalla Certificazione Unica (compensi percepiti, numero di incarichi, ecc.).
LE DIFFICOLTÀ DEL NUOVO CALCOLO ISA
Arrivare al punteggio finale pare chiaramente essere tutt’altro che semplice, soprattutto rispetto ai vecchi studi di settore. Risulta più articolato e complesso l’onere a carico del professionista incaricato. Sarà difatti necessario recuperare gli ulteriori dati messi a disposizione dall’Agenzia, accedendo al Cassetto Fiscale del contribuente, dopo aver predisposto e presentato le relative deleghe. Senza di essi, non si potrà iniziare la compilazione dei quadri contabili ed extracontabili, creando non poche difficoltà operative causando inoltre il rallentamento nella loro predisposizione.
Tra quanto fornito dall’Agenzia delle Entrate – ad oggi – non vi è traccia di ciò che può evidenziare l’eventuale inaffidabilità finanziaria del contribuente. Per fare qualche esempio, eventuali pagamenti non effettuati o ravveduti (anche con una certa frequenza), cartelle pagate in ritardo o svariate dichiarazioni integrative presentate.
EFFETTI PREMIALI DI UN BUON RATING
Distribuiti con un valore da 1 a 10, gli effetti premiali saranno ottenuti realizzando un voto almeno pari a 8. Ad ogni voto raggiunto corrisponde un diverso livello di benefici sintetizzati nella seguente tabella (tratta da articolo Euroconference del 13/05/2019):
Benefici premiali | Livello affidabilità fiscale |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui (Iva maturata nell’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020) e per un importo non superiore a 20.000 euro annui (imposte dirette e Irap) | 8 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro annui (Iva maturata nell’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020) | 8 |
Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica | 9 |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972 | 8,5 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972 | 8 |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 |
Il livello minimo di affidabilità risulta essere un punteggio pari a 6 che consente al contribuente di avere la certezza di non rientrare nelle liste di controllo del Fisco.
È stato, però, anticipato che un risultato complessivo inferiore a 6 non comporta – ad oggi – l’automatico giudizio di scarsa affidabilità fiscale e l’inserimento in liste di possibili evasori. Occorre infatti, come già avveniva per gli studi di settore, l’analisi comparata con altri elementi convergenti.
Come fare in caso di indicatore basso
L’Agenzia delle Entrate getta “un’ancora di salvataggio” per gli ISA bassi: l’adeguamento. Per ogni singolo indicatore il software evidenzierà il livello di ricavi a cui adeguarsi per ottenere un esito migliore (non necessariamente il livello massimo 10). Ciò consentirà al contribuente di raggiungere il beneficio premiale desiderato. Per ogni indicatore e per ogni anomalia è possibile valutare il “costo” dell’adeguamento. Il contribuente potrà quindi correggere eventuali errori commessi in fase di compilazione che possono aver condizionato negativamente il rating finale. In alternativa potrà indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili, rilevanti però ai fini fiscali, il cui ammontare varia a discrezione del contribuente stesso, a seconda del livello di benefici premiali desiderato.
QUALI SONO I CONTRIBUENTI INTERESSATI AGLI ISA
Il numero dei contribuenti potrebbe diminuire in quanto sono esclusi dalla predisposizione degli ISA quelli che in passato compilavano gli studi di settore:
- ai soli fini statistici (in quanto aventi ricavi compresi tra i 5.164.569 € e i 7.500.000 € ),
- perché si trovavano in una situazione di non normale svolgimento dell’attività.
Il condizionale è inevitabile, però, perché al contempo, chi fino all’anno scorso predisponeva i parametri potrebbe essere chiamato alla compilazione del nuovo modello perché avente codice di attività rientrante tra quelli soggetti agli ISA.
La compilazione degli ISA ai soli fini statistici permane solamente per i soggetti “multiattività”. Nello specifico si tratta delle imprese che esercitano più attività non rientranti nello stesso modello ISA qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti superino il 30 del totale dei ricavi dichiarati. Questi soggetti, pur dovendo compilare il modello ISA, non avranno accesso ad alcun beneficio premiale.
DIFFERIMENTO DELLE IMPOSTE
A causa del ritardo con cui sono arrivate le regole di applicazione (10 maggio 2019) e il rilascio del software di elaborazione (operativo solo dall’11 giugno 2019) vi è una oggettiva impossibilità di informare in modo adeguato i contribuenti circa il nuovo adempimento.
Per tale motivo i sindacati dei commercialisti (ADC-ANC) hanno chiamato in causa il Garante del Contribuente. L’applicazione immediata degli ISA parrebbe infatti in contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente. Questo asserisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
Ciò ha portato all’annuncio di un probabile slittamento per il pagamento delle imposte, senza la maggiorazione dello 0,40% al prossimo 30 settembre 2019.
Preme precisare che tale slittamento riguarda solo ed esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale i cui ricavi dichiarati non superino il limite di 5.164.569 €.
Inevitabilmente, la proroga coinvolge anche i soci delle società chiamate appunto a compilare le “pagelle fiscali”.
GIUDIZIO SUGLI ISA
È presto per fornire un giudizio su questo nuovo strumento. Certamente è innovativo e supera gli Studi di Settore introdotti nel 1993. Altrettanto certo l’effetto di sintesi che portano con sé: in un numero unico si esprime un giudizio che potrà essere utilizzato anche in altri ambiti.
Non stupirebbe se in futuro anche altri soggetti chiedessero di conoscere l’Indice Sintetico di Affidabilità (si pensi ai finanziatori o alle banche) o se i dati su cui è basato il calcolo iniziassero a considerare anche altre informazioni “qualitative” di cui l’AdE è in possesso. Si pensi ai ravvedimenti, ai ritardi di pagamento delle rateazioni, al numero di verifiche/accertamenti subiti. Il tutto per rendere l’indicatore sempre più affidabile e sintesi del concetto di “affidabilità” fiscale. Di contro è certamente una complicazione non indifferente per gli operatori del settore e per i contribuenti. Sono infatti necessari più dati da più fonti per poter fornire le informazioni in tempo al contribuente affinché valuti eventuali punteggi ritenuti insufficienti e si proceda alle simulazioni del costo di adeguamento.