LE POLIZZE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

  • LE POLIZZE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
  • COME SI ATTIVANO LE POLIZZE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
  • TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
LE POLIZZE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Gli amministratori delle società di capitali svolgono un’attività che comporta un elevato rischio professionale, spesso anche in termini di responsabilità patrimoniale personale. Per tale ragione, molti scelgono di sottoscrivere una polizza assicurativa, che anzi perlopiù viene offerta come benefit dalla società di appartenenza. Oggi qualunque società può sostenere i costi di una polizza assicurativa senza sforzi economici eccessivi, per questo la stipula della stessa è fortemente raccomandata. Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi da conoscere prima di intraprendere tale investimento.

COME SI ATTIVANO LE POLIZZE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Molte società di capitali scelgono di assicurare il proprio amministratore contro i rischi di infortunio, morte e danni patrimoniali che possano occorrergli nell’esercizio dell’attività professionale. In tal caso si pone il problema del trattamento fiscale dei premi versati sulla posizione personale dell’amministratore stesso, in particolare quando questi chieda di essere il diretto beneficiario.

A deliberare la sottoscrizione della polizza assicurativa è l’assemblea dei soci, la quale si impegna a versare premi annui di ammontare predeterminato. Questa prassi è necessaria allo scopo di assicurarsi per la copertura di un evento ritenuto produttivo di un danno.

TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Approfondiamo il discorso sulle varie tipologie di polizze assicurative sottoscrivibili. Solitamente si riscontrano le seguenti casistiche.

Polizze per responsabilità civile

Questa tipologia di polizza viene stipulata per coprire le perdite di carattere patrimoniale che derivano dalla necessità di risarcire danni che gli amministratori causano a terzi nello svolgimento del loro mandato. Queste polizze permettono agli amministratori di svolgere le attività previste dal loro incarico senza correre il rischio che la responsabilità degli atti ricada sul loro patrimonio.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei relativi premi assicurativi, è importante sapere che:

  • per l’amministratore tali premi non rappresentano fringe benefit e non contribuiscono alla formazione del reddito;
  • per la società il pagamento di tali premi costituisce un costo deducibile, poiché sono soddisfatti i principi di competenza e inerenza.

Per ciò che attiene, invece, al risarcimento del danno, i rimborsi che la società di assicurazione corrisponde non rappresentano per l’amministratore un arricchimento. Questi infatti non sono tassati in capo all’amministratore poiché consistono in un risarcimento del danno patrimoniale subito.

Polizze per infortuni professionali

Questa tipologia di polizza copre gli infortuni che si possono verificare mentre l’amministratore svolge il proprio lavoro. In tal caso, il rischio di infortunio è strettamente collegato con lo svolgimento dell’incarico, quindi:

  • la società può dedurre i premi poiché sono da considerarsi inerenti all’attività lavorativa;
  • per l’amministratore i premi non rappresentano fringe benefit e non contribuiscono alla formazione del suo reddito.

Per l’amministratore i rimborsi ottenuti dalla compagnia non rappresentano reddito imponibile, ma piuttosto sono da considerarsi risarcimenti per il “danno emergente”, ovvero da riferirsi alle perdite di fatto subite.

È necessario fare particolare attenzione alle polizze per infortuni di tipo “misto”, le quali coprono sia i rischi professionali che extraprofessionali dell’amministratore. In caso di controlli da parte dell’Agenzia Entrate, infatti, è probabile che ne venga contestata l’imputazione a costo. È opportuno, dunque, stipulare due distinte polizze, una per i rischi aziendali ed una per i rischi extra aziendali, oppure una sola ma con suddivisione dei relativi premi.

Polizze sanitarie e per infortuni extraprofessionali

La maggior parte delle assicurazioni sanitarie copre il rischio “malattia” attraverso pratiche quali:

  • il rimborso di esami diagnostici e di degenze in ospedale,
  • il rimborso di spese mediche,
  • un eventuale rimborso diario giornaliero.

Le polizze per la copertura di infortuni extraprofessionali riguardano in particolare gli eventi che si possono verificare accidentalmente esternamente al posto di lavoro. Sotto il profilo fiscale è importante verificare i beneficiari delle polizze, distinguendo due casi.

Polizze con beneficiario l’amministratore o i suoi eredi

In questa ipotesi il premio corrisposto rappresenta per la società un costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi come “compenso amministratori”.

Il premio viene, invece, trattato per gli amministratori come se fosse un “compenso in natura” (fringe benefit). Viene dunque assoggettato all’imposizione diretta nella busta paga per il medesimo ammontare, in caso sia di importo maggiore di 258,23 € (ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir).

Se si verifica un infortunio, l’indennizzo che l’amministratore percepisce costituisce, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Tuir, un’entrata sostitutiva al reddito. Perciò contribuisce alla formazione del reddito e viene tassato in via ordinaria (con la possibilità di scegliere la tassazione separata se sussistono i requisiti dell’art. 17 del Tuir). Gli importi percepiti dall’amministratore che sostituiscono o integrano i componenti reddituali (lucro cessante) rappresentano infatti reddito della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati. In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate solo gli indennizzi risarcitori di “lucro cessante” devono essere considerati “redditi imponibili” poiché relativi a “redditi perduti” nella futura maturazione o corresponsione. Non vanno, invece, assoggettati a tassazione i risarcimenti volti a reintegrare danni e perdite subite (cd. “danno emergente”).

Polizze a beneficio della società

Se il beneficiario è la società, il premio pagato dalla stessa rappresenta un costo d’esercizio deducibile. La polizza assicurativa viene infatti stipulata al fine di tutelare gli interessi del patrimonio aziendale, nel pieno rispetto del principio di attinenza all’attività. In questo caso, il premio non va considerato come un elemento concorrente alla formazione del reddito dell’amministratore. L’indennizzo assicurativo che l’azienda percepisce in caso di sinistro rappresenta una sopravvenienza attiva tassabile.

Polizze sulla vita – “caso vita”

Si tratta di polizze per le quali la compagnia corrisponde il capitale convenuto contrattualmente se l’assicurato è in vita ad una data fissata (rappresentando in tal modo una forma di investimento). Occorre tuttavia operare alcune distinzioni.

Se la polizza è a beneficio dell’amministratore o dei suoi eredi:

  1. per l’amministratore i premi assicurativi pagati dalla società costituiscono un compenso in natura tassabile in capo allo stesso per il medesimo ammontare, ma solo se di importo superiore a 258,23 €. Ai sensi dell’art. 6 c.2 del Tuir possiamo distinguere il caso di decesso dell’amministratore (nel quale l’indennizzo percepito dagli eredi beneficiari non viene assoggettato a tassazione) dal caso in cui l’amministratore è ancora in vita al termine della polizza (in tal caso dovrà assoggettare a tassazione l’indennizzo percepito, ma solo se viene conseguito a fronte della perdita di redditi);
  2. per la società i premi assicurativi pagati dalla stessa sono costi deducibili in quanto assumono la natura di compenso all’amministratore.

Se il beneficiario è la società:

  1. per l’amministratore i premi non costituiscono alcun compenso in natura;
  2. per la società i premi assicurativi pagati dalla stessa sono un credito di natura finanziaria verso la compagnia di assicurazioni e non dei costi da dedurre.

Ai fini del risarcimento del danno i rimborsi corrisposti dalla polizza di assicurazione costituiscono per la società una sopravvenienza attiva imponibile.

Polizze sulla vita – “caso morte”

Si tratta di polizze di “puro rischio” in cui il capitale è corrisposto solo se l’assicurato muore in un determinato periodo di tempo. Anche in questo caso bisogna distinguere le diverse ipotesi.

Se il beneficiario è l’amministratore:

  1. per l’amministratore i premi assicurativi pagati dall’azienda rappresentano un compenso in natura soggetto a tassazione;
  2. per la società i premi assicurativi pagati dalla stessa rappresentano costi che si possono dedurre poiché assumono la natura di compensi all’amministratore.

Se il beneficiario è la società:

  1. per l’amministratore i premi non costituiscono alcun compenso in natura;
  2. per la società, la questione della deducibilità dei premi delle polizze per il rischio di morte risulta essere controversa. Valgono le stesse considerazioni esposte nel caso delle polizze contro gli infortuni.

Per semplicità si allega uno schema riepilogativo:

Tipo polizza Beneficiario Deducibilità dei premi per la società Imponibilità dei premi per amministratore Imponibilità indennizzi
Assicurazione per responsabilità civile Amministratori SI NO NO
Infortuni professionali Amministratori SI NO NO
Infortuni extra professionali/

sanitarie

Società SI NO SI
Amministratori/Eredi SI SI (se > € 258,23) SI
NO, se invalidità permanente
Polizza in caso di vita

 

Società NO (credito) NO SI
Amministratori/Eredi SI SI (se > € 258,23) SI/NO
Polizza in caso di morte Società SI NO SI
Amministratori/Eredi SI SI (se > € 258,23) NO