L’Agenzia delle Entrate sul regime transitorio dei dividendi

La normativa fiscale riguardante la percezione degli utili aziendali da parte dei soci persone fisiche in società di capitali ha negli ultimi anni subito delle modifiche rispetto alle modalità di tassazione e alle aliquote applicabili sugli importi distribuiti.

In particolare, dal 1° Gennaio 2018, indipendentemente dal tipo di partecipazione posseduta (qualificata o non qualificata), tutti gli utili prodotti e, quindi, deliberati dal 2018 scontano una ritenuta del 26% del dividendo.

Il comma 1006 della Legge n. 205 del 2017 contiene un apposito regime transitorio che disciplina la tassazione dei dividendi per utili prodotti fino al 31 dicembre 2017.

A tali dividendi è applicato un regime fiscale che tiene conto dell’aliquota di tassazione vigente nell’anno di produzione degli utili distribuiti, qualora la delibera di distribuzione sia redatta entro il 31 dicembre 2022:

Utili prodotti Fiscalità
Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 Tassati al 40% con applicazione dell’aliquota IRPEF del socio.
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 Tassati al 49,72% con applicazione dell’aliquota IRPEF del socio.
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 Tassati al 58,14% con applicazione dell’aliquota IRPEF del socio.

Tali utili non saranno assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26% ma parzialmente imponibili in capo al percettore, per tutto il periodo transitorio, secondo le aliquote di cui sopra.

La norma transitoria fa riferimento alla delibera di distribuzione e non alla concreta percezione delle somme.

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa in modo difforme dalla previsione normativa. Infatti, secondo il recente orientamento i dividendi distribuiti (pagati) dal 1° gennaio 2023 saranno comunque assoggettati alla ritenuta d’imposta, ancorché deliberati entro il 31 dicembre 2022.

REGIME TRANSITORIO E CHIARIMENTI DELL’AGENZIA (RISPOSTA N. 454/2022)

L’Agenzia delle Entrate con l’interpello n 454 del 16 settembre 2022 si è espressa con riferimento al regime transitorio sopra richiamato.

La questione posta nell’interpello va a toccare l’applicazione del regime transitorio nel caso in cui il dividendo sia deliberato entro il 31 dicembre 2022, ma percepito nell’anno successivo.

Ancorché la norma utilizzi il termine deliberati e non percepiti/distribuiti, secondo il parere interpretativo dell’Agenzia, nella fattispecie sopra identificata, il regime transitorio termina in ogni caso con gli utili distribuiti entro il 31 dicembre 2022. Dovrà essere invece applicata la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva nella percentuale del 26%.

Per usufruire perciò del regime transitorio le società dovranno deliberare e distribuire il dividendo entro il 31 dicembre 2022, oppure – per i compensi già deliberati che saranno pagati dal 2023 – applicare la ritenuta alla fonte del 26%.

Tale recente orientamento dell’Agenzia costringerà a rivedere i piani finanziari predisposti che ipotizzavano la possibilità di distribuire il dividendo, o parte di esso, dal 2023 utilizzando il regime transitorio.

Tale novità impatta non solamente sull’aliquota di tassazione (26% rispetto ai transitori 15-21%) ma anche sulla modalità di tassazione: si passa dal regime dichiarativo (che consentiva l’assorbimento di eventuali detrazioni fiscali in dichiarazione) ad un regime sostitutivo (con il quale la società agisce da sostituto di imposta del 26%, bypassando l’obbligo dichiarativo individuale, ma non permettendo l’utilizzo di eventuali detrazioni).