La corretta registrazione delle fatture elettroniche di fine anno 2020

Alla fine dell’anno e soprattutto durante i primi giorni del nuovo anno, emergono molti dubbi su quando si possa detrarre l’Iva contenuta nelle fatture elettroniche di acquisto pervenute in tale periodo.

In base all’art. 19, comma 1 del D.P.R. 633/1972, si può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta su servizi e beni acquistati o importati nel momento in cui tale imposta diventa esigibile. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018, aveva stabilito che il diritto alla detrazione si esercita con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono:

  • l’esigibilità dell’imposta, che coincide di norma con il momento di effettuazione dell’operazione;
  • il ricevimento della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva si può esercitare entro la data in cui si presenta la dichiarazione inerente l’anno in cui ricorrono tali presupposti e riferita allo stesso anno. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi o alle importazioni di beni viene perfezionata tramite la registrazione della fattura (art. 25 del D.P.R. 633/1972).

LA DETRAZIONE IVA E LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DI FINE ANNO

A fine anno è necessario, dunque, monitorare attentamente l’arrivo delle fatture passive per stabilire il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito. Per rispettare la regola della detrazione Iva a fine anno è necessario effettuare l’analisi delle fatture e distinguere tra:

  • fatture ricevute e registrate a dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2020;
  • fatture ricevute a gennaio 2021 (datate dicembre 2020) che saranno registrate nel mese di gennaio 2021 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2021;
  • fatture ricevute a dicembre 2020 non registrate nello stesso mese, per le quali è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2020. Questa va presentata entro il 30 aprile 2021;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2020 e registrate dopo il 30 aprile 2021. L’Iva è indetraibile, per poterla detrarre sarà necessario presentare la dichiarazione annuale Iva integrativa.

Detrazione Iva nel 2021 se la fattura arriva a gennaio

Il momento di emissione e di ricezione delle fatture incide, quindi, sull’esigibilità dell’imposta e sul diritto alla detrazione. Non è possibile retrodatare l’imposta per le fatture “a cavallo” dell’anno. L’articolo 1 del DPR 100/98, che risulta dalle modifiche ex art. 14 del DL 119/2018, stabilisce che per le fatture a “cavallo dell’anno” non vale la regola che permette l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Inoltre, il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura deve verificare se sia stata emessa dal cedente/prestatore ma non recapitata. In tal caso, la fattura sarà disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

COME SI REGISTRANO LE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE A FINE ANNO

Riepilogando quanto descritto, emerge in particolare che solitamente il diritto alla detrazione dell’Iva può essere fatto valere anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese che segue quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non può essere applicata ai documenti di acquisto che riguardano operazioni effettuate nell’anno precedente. Il diritto alla detrazione per le fatture per operazioni effettuate nel 2020 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2020 si può esercitare nella liquidazione di dicembre 2020. Il versamento di quest’ultima scade il 18 gennaio per i mensili, il 16 febbraio per i trimestrali speciali ed il 16 marzo per i trimestrali normali, con la scadenza della dichiarazione Iva annuale.

Pertanto, a fine anno occorre “smaltire” la contabilizzazione di eventuali fatture scaricate (e quindi ricevute per il sistema di interscambio) ma non ancora registrate nel corso del 2020.

Reperimento fatture SDI

Si ricorda che, nel caso di mancato ricevimento di una fattura elettronica, è possibile scaricarla nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate nel portale “fatture e corrispettivi” o tra le “fatture ricevute” o tra le “fatture messe a disposizione”. La data di ricezione della fattura in tale ultima circostanza, ai fini fiscali, è rappresentata dalla data di presa visione da parte del cessionario/committente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. A partire dalla presa visione, sarà possibile per il cliente detrarre l’Iva.

IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA ELETTRONICA

Con il DM 4 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 2020, il MEF ha ulteriormente cambiato le scadenze dell’imposta di bollo a partire dalle fatture elettroniche del 2021. Ha infatti stabilito che è obbligatorio effettuare il pagamento dell’imposta inerente le fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese che segue la chiusura del trimestre. Il versamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Sono confermate le agevolazioni che riguardano i soggetti tenuti al versamento di importi inferiori o pari a 250 euro nel primo o nei primi due trimestri nell’anno.

In particolare, se l’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non supera i 250 euro, invece della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile effettuare il pagamento entro il 30 settembre, termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre. Se, invece, l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 novembre, data prevista per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

L’Agenzia procederà inoltre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta, informando il contribuente.

Entro il giorno15 del mese successivo alla chiusura del trimestre infatti, l’informazione verrà messa a disposizione del contribuente o dell’intermediario delegato, con modalità ancora da definire.

Resta invariata la scadenza prevista per il quarto trimestre 2020, al 20.01.2021.