MANOVRA 2021: SINTESI DELLE MISURE FISCALI (parte 1/4)

Mentre sono attesi numerosi decreti attuativi della Legge di Bilancio 2021 – Legge 178 del 30.12.2020 (G.U. n° 46/L del 30.12.2020), di seguito si illustrano le principali novità a livello fiscale, per imprese e professionisti.



RIDETERMINAZIONE COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE (ART. 1 CO. 1122-1123)

Nel 2021, società semplici e persone fisiche avranno la possibilità di rivalutare il valore di acquisto o costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Ciò vale per terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa.

Entro la data del 30 giugno 2021 la perizia a supporto dovrà essere giurata e si dovrà effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata. In caso di rateizzazione, sono previste al massimo 3 rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi in misura del 3 per cento annuo.

L’imposta sostitutiva è confermata all’11%.

RIVALUTAZIONE AVVIAMENTO (ART. 1 CO. 83)

La rivalutazione dei beni di impresa tramite pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 3% nel 2021 è applicabile anche all’avviamento e alle altre attività immateriali che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Restano ferme le altre previsioni del DL Agosto 2020.

ESENZIONE IMU (ART. 1 CO. 599-601)

Disposta l’esenzione dell’acconto IMU 2021, in scadenza il 16 giugno 2021, per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali,
  • gli immobili turistici che rientrano nella categoria D/2 (alberghi e pensioni),
  • gli immobili di categoria D utilizzati per gli eventi fieristici o manifestazioni.

Resta fermo il vincolo che il soggetto passivo d’imposta debba coincidere con il gestore dell’attività salvo il caso delle concessioni balneari. Precisiamo che tale agevolazione viene attuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI (ART. 1 CO. 48-49)

I titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, i quali risiedono all’estero, possono beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU. Inoltre, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo che si trova sul territorio italiano, è prevista nel 2021 la riduzione di 1/3 della TARI. L’immobile deve essere posseduto a titolo di proprietà o usufrutto e non locato o dato in comodato d’uso.

NOVITÀ IN MATERIA IVA (ART. 1 CO. 40, 452-453)

Viene disposto che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti Iva, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, le cessioni di vaccini anti COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse a detti vaccini e le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19.

Viene inoltre ridotta l’Iva per la consegna a domicilio e l’asporto. L’Iva sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto oppure cotti, fritti o arrostiti, scende al 10%.

Si ricorda che la precedente esenzione per i DPI viene meno al 31 dicembre2020 e dal 1° gennaio 2021 dovrà essere applicata Iva al 5%.

LOCAZIONI BREVI (ART. 1 CO. 595-597)

A partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca al 21% è riconosciuto per le locazioni brevi (non superiori a 30 giorni) “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Negli altri casi l’attività di locazione da chiunque esercitata è intesa come attività svolta in forma imprenditoriale (art. 2082 del codice civile).

BONUS AFFITTI IN COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (ART. 1 CO. 381-384)

Nel 2021 si assegna un contributo a fondo perduto ai locatori di immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa, in caso si tratti di abitazioni principali per il conduttore.

Per accedere all’agevolazione, è necessario che il locatore riduca il canone del contratto di locazione. In tal caso, il contributo sarà pari al 50% della riduzione del canone, fino ad un massimo di 1.200 euro per singolo locatore. La rinegoziazione del canone dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo è soggetto a riconteggio da parte dell’Agenzia delle Entrate in base alle comunicazioni pervenute.

TASSAZIONE RISTORNI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE (ART. 1 CO. 42-43)

Prevista la riduzione della ritenuta a titolo d’imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci non imprenditori o detentori di partecipazione qualificata delle cooperative che in precedenza erano stati imputati ad aumento capitale sociale.

La cooperativa ha, inoltre, la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% anche all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale attraverso il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui è avvenuta la delibera.

Il regime è retroattivo, in quanto è applicabile anche alle somme attribuite ad aumento del capitale deliberate prima del 1° gennaio 2021.

DIVIDENDI TASSATI AL 50% PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (ART. 1 CO. 44-47)

Dal 1° gennaio 2021 viene riconosciuta l’esclusione dal reddito imponibile del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust esercenti, senza scopo di lucro, in via principale ed esclusiva, una o più attività di interesse generale volte a perseguire finalità solidaristiche, civilistiche e di utilità sociale, attività e beni culturali, arte.

Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento di tali attività.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CASHBACK (ART. 1 CO. 1095-1097)

Ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini, prorogata al 1° febbraio 2021, saranno validi i soli acquisti effettuati attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico (carte di credito, bancomat, etc…) con esclusione del contante.

Le somme rimborsate a chi ha partecipato al programma cashback, la cui fase sperimentale è iniziata l’8 dicembre 2020, non sono assoggettate ad alcun tipo di prelievo erariale e non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta.

ABOLIZIONE ESTEROMETRO E NUOVE SEMPLIFICAZIONI (ART. 1 CO. 1102-1104)

Dal 2022 cesserà di esistere l’obbligo di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd “esterometro”). Si dovrà utilizzare come unico canale di comunicazione il Sistema di Interscambio, sia per inviare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni con l’estero, sia per trasmettere le fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2021, sono inoltre previste altre semplificazioni per i seguenti soggetti:

  • lavoratori autonomi e imprese che hanno per oggetto della loro attività la prestazione di servizi con un volume d’affari inferiore o pari a 400 mila euro;
  • imprese che esercitano altre attività con un volume d’affari inferiore o pari a 700 mila euro.

Tali lavoratori e imprese potranno finalizzare le annotazioni nel registro delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni stesse. In tal modo si allineano i tempi di annotazione delle fatture con quelli previsti per la liquidazione Iva.

SISTEMA SANZIONATORIO SUGLI SCONTRINI ELETTRONICI (ART. 1 CO. 1109-1115)

Dal 1° gennaio 2021:

  • in caso di omessa/infedele/tardiva memorizzazione o trasmissione degli scontrini elettronici, la sanzione è pari al 90% dell’imposta per ogni operazione nel caso in cui la violazione incida sull’Iva da liquidare, con un minimo di 500 euro;
  • se la violazione non influisce sulla liquidazione del tributo, ci sarà una sanzione pari a 100 euro per ogni trasmissione.

Non sarà più possibile ravvedere la sanzione in caso la violazione sia già stata constatata.

Ulteriori disposizioni fiscali

  • Sugar Tax (co. 1086) – l’entrata in vigore viene rinviata al 1° gennaio 2022.
  • Plastic Tax (co. 1084) – partenza differita al 1° luglio 2021.
  • Spese veterinarie (co. 333) – elevato da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19%.
  • Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari e abolizione imposta di registro (co. 38/41) – per l’anno d’imposta 2021, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali. Inoltre, se posti in essere a favore delle categorie sopra richiamate, per il 2021 è prevista la disapplicazione dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico pari o inferiore a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.
  • Ecotassa (co. 651-659) – Eliminata per i veicoli con emissioni tra i 161 e 190gr/Km, mentre si riducono gli importi della stessa per le altre fasce inquinanti.
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure agevolative (2/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure per il lavoro (3/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure per la liquidità (4/4), leggi qui