Whistleblowing e Dlgs 24/2023: ecco quali sono le novità in merito

A seguito della pubblicazione del D.M. 29 settembre 2023 da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Tale ultimo Decreto è il punto di arrivo di un iter legislativo la cui genesi deriva dalla riforma del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 90, che ha istituito il Registro Titolari Effettivi entrato in vigore in data 9 giugno 2022 a seguito del D.M. 11 marzo 2022 n. 55 del MEF.

Tutte le imprese con personalità giuridica, associazioni, fondazioni, trust e istituti giuridici affini, dovranno perciò attivarsi al fine di effettuare le comunicazioni al Registro delle Imprese nei tempi e nei modi richiesti dalla norma attuativa.

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INDICE

  1. Come identificare il titolare effettivo?
  2. Titolare effettivo, cosa comunicare e come?
  3. Sanzioni applicabili

1. COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO?

L’art. 2 dell’Allegato Tecnico al DL n. 231/2007 definisce il titolare effettivo come la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale di almeno il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, ovvero che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica. Nella pratica i criteri per individuare la titolarità effettiva sono tre:

  • proprietà. Sono titolari effettivi le persone fisiche che detengono direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale sociale;
  • controllo. In caso di impossibilità di individuare un soggetto con una quota maggiore del 25% del capitale sociale devono essere identificate le persone fisiche che controllano la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o che controllano voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea oppure che esercitino una influenza dominante a seguito di vincoli contrattuali;
  • residuale. In assenza delle condizioni precedenti si dovrà individuare il titolare effettivo tra le persone fisiche che hanno poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione della società.

Appare evidente come l’individuazione della titolarità effettiva può essere semplice, laddove ci si trovi in presenza di una struttura societaria chiara e lineare, mentre potrebbe meritare qualche maggior riflessione in caso di societogrammi complessi, patti parasociali o vincoli contrattuali.

2. TITOLARE EFFETTIVO, COSA COMUNICARE E COME?

La titolarità effettiva deve essere comunicata entro l’11 dicembre 2023 al Registro delle Imprese attraverso un apposito modello telematico a cui dovrà essere apposta firma digitale. Tali dati dovranno essere confermati ogni anno.

Inoltre, nel caso in cui dovranno essere comunicate variazioni nei dati o nelle informazioni o nel caso in cui la comunicazione dovrà essere effettuata da una nuova entità vige il termine dei 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o dalla variazione.

I dati da comunicare alla Camera di Commercio variano in base al soggetto che effettua la comunicazione:

  • le imprese con personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative) devono comunicare i dati delle persone fisiche identificate come titolari effettivi e la loro percentuale di partecipazione al capitale sociale. Se la titolarità non deriva dal possesso di quote al capitale sociale dev’essere indicato in che modo viene esercitato il controllo dell’entità, oppure quali sono i poteri che il titolare effettivo esercita;
  • le associazioni e le fondazioni devono comunicare i dati identificativi dei titolari effettivi, nonché i dati dell’ente;
  • i trust e gli istituti giuridici affini devono comunicare i dati identificativi dei titolari effettivi, la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione.

Infine, tutti i soggetti devono comunicare eventuali circostanze per le quali è possibile escludere l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e devono inoltrare una dichiarazione di responsabilità e consapevolezza circa le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni.

Chi avrà accesso ai dati comunicati?

Tutti i dati comunicati saranno consultabili:

  • dalle Autorità (MEF, Guardia di Finanza, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Direzione investigativa antimafia ecc.);
  • dai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio;
  • dal pubblico.

Per quest’ultima categoria l’accesso sarà limitato nella consultazione qualora le informazioni riguardino la titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini. In questo caso il richiedente dovrà possedere un interesse giuridico rilevante per poter accedere ai dati e dovrà presentare alla Camera di Commercio una richiesta motivata.

3. SANZIONI APPLICABILI

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta la previsione di una sanzione amministrativa che può variare da 103 euro a 1.032 euro.