Whistleblowing e Dlgs 24/2023: ecco quali sono le novità in merito

Con l’introduzione del Dlgs 24/2023, in applicazione dei principi comunitari espressi nella direttiva UE 2019/1937, il legislatore ha ampliato la platea e gli obblighi in capo ad aziende private e pubbliche al fine di tutelare i soggetti segnalatori di illeciti (così come definiti dalla norma) da possibili ritorsioni.

La norma impone l’adozione di sistemi di segnalazione aziendale degli illeciti che possano assicurare l’anonimato e la privacy del soggetto segnalatore o whistleblower e introduce tempistiche precise, oltre a sanzioni per i soggetti che non si adeguino per tempo.

Il termine inglese whistleblower vuol dire “soffiatore di fischietto” e si riferisce metaforicamente a chi richiama l’attenzione su attività non lecite o illegali. All’interno di un’azienda la sua attività si focalizza in particolar modo su frodi o pericoli rilevati durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il whistleblowing rappresenta dunque uno strumento di compliance aziendale molto utile.

INDICE

  1. Whistleblowing, entrata in vigore
  2. Whistleblowing e soggetti segnalatori
  3. Modalità e tipologie di segnalazione
  4. Sanzioni previste

1. WHISTLEBLOWING, ENTRATA IN VIGORE

Il decreto entrerà in vigore in due differenti step sulla base dei soggetti coinvolti negli obblighi normativi:

  • dal 15 luglio 2023 l’obbligo di predisporre canali interni di segnalazione è in vigore:
    • per soggetti pubblici e datori di lavoro privati che, nell’ultimo anno, hanno impiegato in media almeno 250 lavoratori dipendenti;
    • per le imprese che si occupano di specifici settori anche senza che abbiano raggiunto alcun limite dimensionale quali, fra gli altri, prodotti e mercati finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente ecc.;
    • per le aziende che adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al Dlgs 231/2001 a prescindere dalle dimensioni.

dal 17 dicembre 2023 l’obbligo di predisporre canali di segnalazione entrerà in vigore per le imprese che hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori dipendenti.

2. WHISTLEBLOWING E SOGGETTI SEGNALATORI

Ai sensi dell’art. 1 del Dlgs 24/2023 le segnalazioni per le quali sono previste specifiche protezioni per i soggetti segnalatori sono quelle riguardanti le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Sono espressamente escluse dalla norma:

  • le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale;
  • tutte quelle segnalazioni che, se pur rientrando astrattamente nelle ipotesi descritte dalla disciplina del whistleblowing, presentano fattispecie già riconosciute e tutelate dall’ordinamento nazionale ed europeo (ad esempio segnalazioni di violazioni in   materia di sicurezza nazionale, appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale o segnalazioni nell’ambito di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali ecc.).

I segnalatori previsti dalla norma sono invece tutti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e del settore privato, nonché lavoratori autonomi o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso enti pubblici o privati. Completano la lista di possibili segnalatori: volontari, tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), azionisti, soggetti con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

3. MODALITÀ E TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

La comunicazione delle informazioni deve avvenire prioritariamente tramite un canale dedicato interno all’impresa e solo in alcuni casi attraverso una segnalazione esterna o divulgazione pubblica.

Segnalazioni interne e obblighi per le imprese

Le imprese pubbliche e private dovranno attivare al proprio interno dei canali di segnalazione che abbraccino tutte le caratteristiche necessarie per:

  • tutelare i segnalanti da pratiche ritorsive;
  • promuovere la diffusione della segnalazione degli illeciti nei contesti lavorativi.

Nella pratica, le imprese devono dotarsi di appositi strumenti informatici con adeguati standard di sicurezza e affidare la gestione del canale a una persona interna, a un ufficio interno autonomo o a un soggetto esterno. In ogni caso il personale coinvolto nella gestione del canale dovrà essere adeguatamente formato.

Per le imprese che dovranno implementare i canali interni, è obbligatorio che questi ultimi permettano di effettuare segnalazioni sia in forma scritta che in forma orale. Le linee guida emesse da ANAC, in linea con il parere del Garante per la protezione dei dati personali, hanno escluso espressamente che la posta elettronica ordinaria e la PEC siano strumenti adeguati a garantire la riservatezza richiesta dalla norma.

I soggetti a cui si applica il D.Lgs 24/2023 dovranno definire un’apposita procedura per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione. Tale procedura organizzativa deve essere adottata con delibera dell’organo amministrativo.

Whistleblowing esterne

Il canale di segnalazione esterno dovrà essere gestito direttamente dall’ANAC e dovrà essere utilizzato solamente al ricorrere di particolari condizioni:

  • assenza, per mancato obbligo normativo o per negligenza dell’impresa, di un idoneo canale di segnalazione interna;
  • mancato seguito di una segnalazione interna;
  • esistenza di fondati motivi per i quali il segnalatore prevede che non verrà dato seguito alla segnalazione o che possano emergere ritorsioni;
  • carattere di urgenza della segnalazione.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consente di rendere di pubblico dominio le informazioni comunicate dal segnalatore attraverso mezzi di comunicazione quali stampa, internet o televisione. È possibile utilizzare tale canale solo nei casi di:

  • mancato seguito di segnalazione interne ed esterna;
  • carattere di urgenza della segnalazione di violazione che potrebbe far sorgere un pericolo imminente per il pubblico interesse;

esistenza di fondati motivi per i quali il segnalatore prevede che la segnalazione esterna possa comportare rischi di ritorsioni o possa non essere efficace.

4. SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni definite dalla norma saranno applicate dall’ANAC per un ammontare previsto fra i 10.000 e i 50.000 euro qualora:

  • non vengano istituiti canali di comunicazione interna conformi;
  • vengano poste in essere ritorsioni conseguenti a segnalazioni;
  • si sia tentato di ostacolare la segnalazione;
  • siano stati violati gli obblighi di riservatezza.

Anche il segnalante può incorrere in una sanzione pecuniaria prevista tra i 500 ed i 2.500 euro qualora incorra nei reati di diffamazione e calunnia.