Le modalità di riapertura delle attività dal 18 maggio 2020

Il D.L. 33/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.05.2020. Delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, tramite apposite ordinanze o decreti statali, regionali o comunali, potranno essere ulteriormente disciplinate le riaperture dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020. In tal senso, si determineranno le possibilità di spostamento delle persone fisiche e le modalità di ripresa delle attività produttive, economiche e sociali.

Il D.L. 33/2020 prevede il necessario rispetto dei protocolli adottati dalle singole Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei principi riportati nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Solo laddove non vi siano protocolli regionali verranno applicati quelli adottati a livello nazionale.

MODALITÀ DI RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO E RISTORAZIONE

In data 17 maggio è stato emanato un D.P.C.M. con le norme attuative del D.L. 33/2020. Questo prevede la riapertura, dal 18 maggio, dei negozi di vendita al dettaglio (come, ad esempio, quelli di abbigliamento, calzature ecc.) a condizione che vengano garantiti:

  • la distanza di almeno un metro tra le persone,
  • gli accessi in modo dilazionato,
  • il divieto di sostare all’interno dei locali oltre il tempo necessario all’acquisto dei beni.

Allo stesso modo, tornano ad essere consentite anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub), quelle degli stabilimenti balneari e quelle inerenti ai servizi alla persona. La condizione è che le singole Regioni e le Province autonome abbiano verificato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Sanzioni per chi non rispetta le modalità di riapertura dal 18 maggio 2020

Non mancheranno controlli per verificare l’attuazione delle disposizioni governative in merito alla riapertura. Il mancato rispetto dei protocolli regionali o di quelli nazionali comporterà la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione venga commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si può anche applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività o dell’esercizio a partire da un minimo di 5 fino a un massimo di 30 giorni.

RESPONSABILITÀ DELLE REGIONI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ

Sarà compito delle Regioni monitorare quotidianamente l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Si dovranno introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, restrittive o ampliative, rispetto a quelle previste a livello nazionale.

La situazione, quindi, si presenterà diversa da Regione a Regione, non solo con riferimento alle attività che potranno essere svolte, ma anche in merito ai protocolli da adottare.

Nell’allegato 10 il D.P.C.M. riporta espressamente, a tale scopo, le linee guida proposte dalla Conferenza delle Regioni, come riferimento principale da cui devono derivare i protocolli elaborati dalle varie Regioni, soprattutto per garantire omogeneità in tutto il Paese.

L’allegato 11 al D.P.C.M., invece, riporta le misure per gli esercizi commerciali di cui si raccomanda l’applicazione.

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI DOPO IL COVID-19

Per quanto riguarda le attività produttive industriali e commerciali, il D.P.C.M. continua a richiamare i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali. Continua anche a trovare applicazione il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

Allo stesso modo, per le attività professionali continua ad essere raccomandato che:

  • sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, siano adottati strumenti di protezione individuale;
  • vengano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l’utilizzo di forme di ammortizzatori sociali.

RIAPERTURA PALESTRE, PISCINE, SPIAGGE E ALTRI SPOSTAMENTI

Il D.P.C.M. indica la data del 25 maggio per la riapertura di piscine e palestre e quella del 3 giugno per le spiagge. Rinviata, invece, al 15 giugno l’apertura di cinema e teatri e la ripresa dei servizi di carattere ludico-ricreativo per i bambini.

Dal prossimo 3 giugno saranno permessi gli spostamenti tra Regioni e verrà a cadere l’obbligo di autocertificare i motivi di salute o le comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza. Ciò, salvo specifici provvedimenti che si renderanno necessari con riferimento a determinate aree del territorio nazionale.

Di seguito i link alle ordinanze delle regioni Lombardia e Piemonte con le relative linee guida:

Breve riepilogo per attività

Lombardia:

  • 18 maggio ristorazione, stabilimenti balneari e spiagge, strutture ricettive, acconciatori ed estetisti, commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante), uffici aperti al pubblico, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività

Piemonte:

  • 18 maggio parrucchieri, centri estetici e commercianti al dettaglio
  • 20 maggio mercati anche non alimentari
  • 23/25 maggio bar, pub e ristoranti.

Verifiche INAIL

Infine, con la nota 149 del 20 aprile 2020, l’INAIL illustra le attività di controllo sia nelle aziende che hanno potuto proseguire la produzione perché in possesso di specifici codici Ateco, sia in quelle che si presume abbiano ripreso e/o riprenderanno l’attività nelle prossime settimane.

Le verifiche hanno lo scopo di accertare l’attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure gestionali e organizzative specificate nel “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tra gli allegati alla nota dell’INAIL vi è anche una check list con le verifiche da effettuare.

Il mancato o carente rispetto delle misure di protezione sarà segnalato alla Prefettura competente che porterebbe adottare misure di carattere interdittivo (sospensione dell’attività lavorativa).