Decreto Legislativo 104/2020 e novità sulla rivalutazione dei beni d’impresa

L’articolo 110 del Decreto Legislativo 104/2020, chiamato anche “Decreto Agosto”, offre un’opportunità molto interessante per le imprese italiane. Prevede infatti la possibilità di rivalutare i beni d’impresa che dovranno essere iscritti nel Bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1 lett. a) e b) del T.U.I.R. tra cui:

  • società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano principi contabili IAS/IFRS;
  • enti pubblici e privati residenti che svolgano attività commerciale;
  • società di persone (Snc, Sas);
  • soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
  • imprese individuali.

Vengono inclusi anche i soggetti in contabilità semplificata per i quali, a fronte della rivalutazione dei beni d’impresa e del riconoscimento fiscale degli stessi, non verrà creata alcuna riserva. Se si opta per il riconoscimento fiscale, è prevista un’imposta sostitutiva particolarmente vantaggiosa (3% contro il 12%-14% del passato).

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA: AMBITI DI APPLICAZIONE

Il Decreto Agosto prevede la possibilità di rivalutare i seguenti beni e partecipazioni:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti, attrezzature macchinari,
  • marchi, brevetti e know how,
  • software, concessioni e licenze,
  • partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie (particolarmente interessante per le società immobiliari che non godono di PEX,
  • immobilizzazioni in corso.

La rivalutazione è prevista anche in caso di immobilizzazioni completamente ammortizzate. Vale solo per le immobilizzazioni iscritte (o beni in leasing riscattati) entro il bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. Risultando pertanto esclusi i c.d. immobili merce. È inclusa la possibilità di rivalutare ciascun bene d’impresa senza l’obbligo di rivalutare tutti i beni che appartengono alla stessa categoria omogenea, a differenza delle precedenti versioni della medesima agevolazione.

DECRETO LEGISLATIVO 104/2020 E RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI

I soggetti destinatari dell’agevolazione potranno scegliere di effettuare la rivalutazione solo ai fini civilistici/contabili oppure optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. In entrambi i casi, ai maggiori valori dei beni iscritti in bilancio corrisponderà l’iscrizione in Bilancio di un’apposita riserva di rivalutazione a patrimonio netto.

Riconoscimento solo civilistico

In caso la rivalutazione dei beni d’impresa sia effettuata solo ai fini civilistici:

  • i maggiori valori iscritti in bilancio non saranno riconosciuti fiscalmente e il contribuente non verserà alcuna imposta sostitutiva. Tali maggiori valori rientreranno nel calcolo di operatività previsto dalla disciplina delle società di “comodo”;
  • si avrà la generazione di una differenza temporanea tra i maggiori valori civilistici e i minori valori fiscali con rilevazione di imposte differite;
  • il tax rate, dato dal rapporto fra tassazione effettiva (che non varia) e utile civilistico, subirà un incremento per effetto del minor utile registrato a seguito dei maggiori ammortamenti;
  • la riserva di rivalutazione iscritta a patrimonio netto in correlazione ai maggiori valori conferiti ai beni non risulterà in sospensione di imposta e non sarà necessario affrancarla per poterne usufruire;
  • la riserva di rivalutazione potrà essere utilizzata liberamente a copertura di perdite d’esercizio, senza necessità di ricostituzione. Potrà anche essere distribuita senza generare alcun imponibile in capo alla società;
  • non è riconosciuta la possibilità di dedurre fiscalmente gli ammortamenti futuri derivanti dalla rivalutazione dell’attivo.

Riconoscimento anche fiscale

In caso la rivalutazione dei beni d’impresa sia effettuata anche ai fini fiscali:

  • i maggiori valori saranno riconosciuti fiscalmente a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 con effetto anche
    • sulla determinazione del plafond delle spese di manutenzione,
    • sulla deducibilità delle quote di ammortamento,
    • sulla disciplina delle società di comodo,
    • sul raggiungimento del punteggio ISA.
  • Il contribuente dovrà corrispondere un’imposta sostitutiva nella misura del 3% del valore della rivalutazione effettuata. Avrà la possibilità di rateizzare in tre rate annuali il pagamento della stessa;
  • la rivalutazione non assume alcun rilievo ai fini del super e iper ammortamento;
  • l’imposta dovrà essere versata tramite F24 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e potranno essere compensate (30 Giugno 2021 per i soggetti che seguono l’anno solare). Le eventuali ulteriori due rate saranno corrisposte annualmente alla medesima scadenza oltre agli interessi (probabilmente nella misura del 3%);
  • il riconoscimento fiscale è conseguente al versamento dell’imposta sostitutiva o del versamento della prima rata. L’eventuale mancato versamento della seconda o della terza rata non fa venir meno ai benefici fiscali, vi sarà invece iscrizione a ruolo dell’imposta non corrisposta.

RISERVA DA RIVALUTAZIONE E AFFRANCAMENTO

Sia in caso di solo riconoscimento civilistico che in caso di riconoscimento anche fiscale, in contropartita ai maggiori attivi verrà a crearsi una riserva di patrimonio netto. Tale riserva andrà iscritta al netto dell’imposta sostitutiva in caso di riconoscimento fiscale. Risulterà inoltre in sospensione di imposta in caso di riconoscimento fiscale, salvo affrancamento attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% dell’importo rivalutato. Il pagamento avrà le stesse scadenze già descritte per quanto riguarda la corresponsione dell’imposta sostitutiva al 3% (una o fino a 3 rate entro il termine del versamento delle imposte).

La rivalutazione dei beni d’impresa per le società di capitali

Per le società di capitali il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% rende la riserva da rivalutazione una riserva di utili. La futura distribuzione della stessa non genererà, perciò, imponibile fiscale in capo alla società ma sarà imponibile solo per il socio secondo le regole ordinarie. Pertanto la società, corrispondendo il 10% d’imposta sostitutiva, risparmierà IRES (24%) ed IRAP (3,9% ordinaria).

La rivalutazione dei beni d’impresa per le società di persone

Per le società di persone il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10% e conseguente affrancamento delle riserve in sospensione produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria. La somma assoggettata a imposta sostitutiva il cui onere è a carico della società si considera imputata per trasparenza al socio, senza scontare ulteriore imposizione. In tal modo si evita un fenomeno di doppia imposizione. Pertanto corrispondendo il 10% di imposta sostitutiva, si risparmia IRAP (3,9% ordinaria) e imposta IRPEF sul socio.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA PER ALBERGHI E STRUTTURE TERMALI

Per le imprese e gli enti operanti nei settori alberghiero e termale, attività maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19, sono previste altre opportunità di rivalutazione specifiche. L’art. 6 bis della Legge di conversione del decreto Liquidità in vigore dal 7 giugno 2020 stabilisce per queste realtà la rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni. Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio risulta diretta l’attività aziendale. I soggetti IRES con attività termali e alberghiere, che non adottano i principi contabili internazionali, possono effettuare la rivalutazione nei bilanci 2020 o 2021. I valori oggetto della rivalutazione devono essere annotati nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Imputazione del saldo attivo di rivalutazione per alberghi e terme

È necessario imputare il saldo attivo di rivalutazione al capitale sociale oppure accantonato in una riserva speciale con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva può essere affrancata totalmente o parzialmente tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Se i beni rivalutati vengono ceduti, assegnati ai soci o destinati a finalità diverse dall’esercizio di impresa o al consumo familiare o personale dell’imprenditore, prima del quarto anno successivo, ai fini della determinazione della plusvalenza il costo iniziale è quello prima della rivalutazione.

Se i soggetti destinatari dell’agevolazione hanno effettuato la rivalutazione dei beni a norma all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell’eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive cominciano dall’ultimo bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

DIFFERIMENTO PLUSVALENZE REALIZZATE

In caso di riconoscimento fiscale, la normativa prevede un periodo di differimento dell’efficacia dei maggiori valori in caso di realizzazione. Qualora i beni rivalutati vengano realizzati in data anteriore al 1° Gennaio 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) il valore fiscale delle relative plusvalenze e minusvalenze sarà calcolato sui valori dei beni ante rivalutazione. Ciò comporta una differenza rispetto a quanto avviene per l’ammortamento, che è immediatamente deducibile.

CRITERI DI VALORIZZAZIONE DI BENI E PERIZIA ESTIMATIVA

Il valore dei beni rivalutati non può essere superiore al valore che si può effettivamente attribuire agli stessi. In tal senso si devono considerare:

  • la loro capacità produttiva,
  • la loro consistenza,
  • l’oggettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa,
  • i valori correnti e quotazioni rilevate nei mercati regolamentati.

Dall’OIC 5 si evince inoltre che si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del fair value. Per valore d’uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività, per fair value si intende il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività/cespite tra operatori di mercato.

Perizia estimativa

La norma non prevede espressamente l’obbligo di una perizia estimativa. È comunque opportuno far predisporre una relazione di stima (eventualmente asseverata) da un professionista abilitato:

  • nei casi di riconoscimento fiscale con il quale è previsto un maggior ammortamento deducibile,
  • per beni di maggior valore, unici o il cui calcolo risulterebbe tecnicamente complicato.

Per gli altri beni può essere sufficiente reperire una semplice stima, un’offerta di acquisto da parte dei rivenditori di beni usati e listini prezzi.

COME CONTABILIZZARE I MAGGIORI VALORI PER LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

La normativa prevede tre modalità contabili attraverso le quali evidenziare la rivalutazione dei beni d’impresa:

  • rivalutazione del solo costo storico del bene. Si ricorre a questo metodo quando è presente una rivalutazione di tipo economico;
  • riduzione totale o parziale del fondo di ammortamento. Per tale via si ottiene un accrescimento del valore netto contabile del bene, senza variarne il costo storico;
  • rivalutazione contestuale del costo storico del bene e del rispettivo fondo di ammortamento. Si sceglie questo metodo prevalentemente quando vi è una rivalutazione di tipo monetario.

Per quanto riguarda il periodo di ammortamento, la rivalutazione del solo costo storico o la riduzione del fondo di ammortamento comporta il prolungamento della durata. La rivalutazione proporzionale del costo storico e del relativo fondo, invece, consente di mantenere la durata del piano di ammortamento originario.

Quota di ammortamento

Per quanto riguarda la quota di ammortamento:

  • la rivalutazione proporzionale del costo storico e del relativo fondo porta a un aumento della quota di ammortamento deducibile,
  • la riduzione del fondo di ammortamento mantiene invariata la quota di ammortamento deducibile,
  • la rivalutazione del solo costo storico porta il solo aumento della quota di ammortamento deducibile.

In generale la rivalutazione del solo costo storico del bene è quindi quella più utilizzata. La rivalutazione dovrà essere esposta nell’inventario e in nota integrativa al 31 dicembre 2020. Spesso risulta necessario tenere apposito CDA in relazione ai beni di maggior valore al fine di valutare l’operazione e/o conferire l’incarico al perito.

DECRETO LEGISLATIVO 104/2020 E VANTAGGI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Una volta individuati i beni rivalutabili, occorre effettuare alcune verifiche sui requisiti per procedere alla simulazione della convenienza secondo le varie modalità e i vari criteri contabili. Vi sono numerosi vantaggi che rendono l’opportunità molto interessante:

  • deducibilità di maggiori ammortamenti a partire dal Bilancio 2021 che in breve tempo assorbiranno l’esborso iniziale relativo all’imposta sostitutiva, previo riconoscimento fiscale;
  • riporto degli assets iscritti in Bilancio a valori di mercato (rappresentanti una situazione patrimoniale più vicina alla realtà);
  • rafforzamento patrimoniale della società attraverso l’iscrizione di apposita riserva che consente immediata copertura di eventuali perdite o un aumento di capitale;
  • miglioramento dei rapporti fra debito ed equity anche ai fini di affidamento bancario e dei rating commerciali;
  • possibilità di distribuzione delle riserve da rivalutazione qualora la liquidità aziendale lo permetta (previo eventuale affrancamento in caso di riconoscimento fiscale);
  • rivalutazione degli intangibles (marchi e brevetti, ove iscritti) che consente l’emersione di valori inespressi con effetti positivi su eventuali operazioni di riorganizzazione, cessione e aggregazione;
  • possibilità mai concessa prima dal legislatore, di rivalutare i singoli beni (e non tutta la categoria omogenea).