Start up e PMI innovative 2019: novità su agevolazioni fiscali e requisiti

Negli ultimi anni le PMI innovative e le start up innovative sono state individuate come fondamentali per il futuro sviluppo economico dell’Italia. Il loro numero, negli anni, è cresciuto considerevolmente di pari passo con l’aumentata importanza del progresso tecnologico a livello internazionale. Il progresso della tecnologia genera un forte impatto socio-economico a livello globale. La politica industriale italiana compresa nel Piano Impresa 4.0 ha voluto supportare le imprese per affrontare le sfide e le opportunità della cosiddetta IV Rivoluzione Industriale.

La sezione speciale start up innovative del Registro Imprese è stata creata 6 anni fa con il DL 18.10.2012 n° 179, cd “decreto crescita 2.0”. Ad oggi le imprese italiane di questo genere sono arrivate a toccare 10.000 registrazioni. Lo scorso anno sono state costituite 953 start up di tipo innovativo, il 6,4% in più rispetto all’anno precedente.

REQUISITI DELLE START UP INNOVATIVE

Possono accedere al registro delle start up di tipo innovativo le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

  • essere di nuova costituzione o comunque essere state costitute da meno di 5 anni;
  • avere la sede principale in Italia o in uno stato membro dell’Unione Europea purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • avere come oggetto sociale prevalente o esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • avere un valore della produzione annuo inferiore a 5 milioni di euro, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • non distribuire e non aver distribuito dividendi;
  • non essere costituita da fusione, scissione, cessione di azienda o ramo di azienda.

Le start up innovative oltre ai requisiti di cui sopra, devono possedere un “contenuto innovativo” identificabile in almeno uno dei seguenti criteri:

  • almeno 1/3 della forza lavoro complessiva impiegata nella start up deve essere costituita da dottorandi o in possesso di titolo di dottorato di ricerca presso università italiana o straniera, oppure in possesso di una laurea e che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero; in alternativa almeno 2/3 dei soci o collaboratori devono avere una laurea magistrale;
  • le spese in R&S devono risultare uguali o superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione dell’attività;
  • la società deve essere titolare, licenziataria o depositaria di uno o più brevetti per le biotecnologie, l’industria, i semiconduttori o le varietà vegetali.

Appurata l’idoneità alla richiesta delle agevolazioni, sarà necessario procedere con la pratica di iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese.

Differenze tra start up e PMI innovativa

Start up e PMI innovative hanno molti punti in comune e alcune importanti caratteristiche che le differenziano.

  • Innanzitutto, l’oggetto sociale delle due tipologie societarie costituisce una delle principali distinzioni. A differenza di quanto stabilito per le start up di tipo innovativo, per le quali è previsto che l’oggetto sociale prevalente sia lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, la normativa non pone nessuna condizione in merito all’oggetto sociale delle PMI innovative.
  • Anche la data di costituzione è un’altra fondamentale differenza. Solo le nuove imprese che sono state costituite da non più di 5 anni possono assumere lo status di start up innovative. Per le PMI innovative invece non ci sono delimitazioni temporali, ma queste devono possedere almeno un bilancio certificato, caratteristica questa che esclude dallo status di PMI innovative le società di nuova costituzione.

Ulteriori due elementi di differenziazione sono l’ordine dimensionale e il requisito di innovatività.

  • Nello specifico, per le start up innovative il valore di produzione annuo deve essere inferiore ai 5 milioni di euro; le imprese con qualifica di PMI innovativa devono invece essere imprese di piccola e media dimensione ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, quindi con attività il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui bilancio totale non supera i 43 milioni di euro e il cui numero di dipendenti risulti inferiore a 250 persone. Relativamente al requisito di innovatività, sia le start up sia le PMI innovative hanno l’obbligo di rispettare alcuni requisiti specifici di innovazione riguardanti brevetti specifici, titolarità del personale e volume degli investimenti in ricerca e sviluppo (alla startup è richiesto alla voce “spesa in ricerca e sviluppo” una percentuale pari al 15% contro il 3% richiesto alla PMI). Per le start up è richiesto il possesso di almeno uno dei tre requisiti prestabiliti, per le PMI innovative devono invece essere presenti almeno due.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI PER LE START UP INNOVATIVE

  • Possibilità di redigere l’atto costitutivo mediante modello standard online facendo ricorso alla firma digitale;
  • Totale esonero dal pagamento del diritto camerale, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti da effettuare presso il Registro Imprese;
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria delle S.r.l. che la avvicinano a quella della S.p.A. e possibilità di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (es. prevedere quote che non attribuiscono diritto di voto);
  • Proroga del termine per copertura perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine oltre il quale deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio); nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore, può deliberare il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo;
  • Deroga alla disciplina società di comodo e perdita sistematica;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA ottenendo rilevanti benefici in termini di liquidità;
  • Disciplina del lavoro tagliato su misura e assunzione del personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte;
  • Facoltà di remunerare i propri collaboratori in modo flessibile anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale (es. stock option) e i fornitori di servizi esterni mediante schemi di work for equity.

Ulteriori misure a favore delle start up – Vantaggi per gli investitori

  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle start up innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche; trattasi di quegli investimenti che consistono in conferimenti in denaro (in sede di costituzione della start up oppure quale aumento del capitale della stessa) che la società beneficiaria iscrive alla voce capitale o della riserva sovrapprezzo azioni. Non sono quindi oggetto di agevolazione né i conferimenti in natura, né i versamenti che non vanno ad incremento del capitale quali ad esempio i finanziamenti soci in conto futuro aumento capitale o altri versamenti alla società.
    Il recente decreto 7 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 ha riscritto le agevolazioni previste per le persone fisiche e per le società con l’intento di consolidare in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione di questa tipologia di incentivi.

    Nello specifico:

    • per le persone fisiche è prevista una detrazione del 30% delle somme investite nel capitale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
    • per le persone giuridiche, è prevista una deduzione IRES del 30% delle somme investite nel capitale delle start up innovative, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

    Qualora la detrazione/deduzione sia di ammontare superiore all’imposta lorda o reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere portata in detrazione/deduzione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
    L’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

    1. Certificazione della start-up innovativa ammissibile che attesti di non aver superato il limite imposto dalla normativa;
    2. Copia del piano di investimento della start up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale delle vendite e dei profitti.

    L’agevolazione spetta fino ad un ammontare complessivo di conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start up innovativa.

  • intervento semplificato al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese;
  • possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati;
  • agenzia ICE per l’internazionalizzazione delle start up;
  • fail-fast, ovvero in caso di insuccesso le start up possono contare su procedure più rapide per concludere l’attività; esse sono assoggettate alla proceduta della crisi di sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio con esonero dal fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le start up innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”;
  • trasformazione in PMI innovativa in caso di successo della start up per quelle imprese che continuano ad avere una significativa componente di innovazione;
  • “Start up sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate. Per tutte le società partecipate per almeno il 20% delle quote di capitale, la possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. In cambio la società cui vengono cedute le perdite (“sponsor”) può portare il loro ammontare in detrazione con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, a condizione che le sue azioni siano quotate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;
  • credito d’imposta ricerca e sviluppo: viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della ricerca intra-muros sia per le spese extra-muros. La base dell’agevolazione è calcolata con riferimento alla media delle spese maturate nei tre periodi d’imposta precedenti. Condizione per l’accesso al credito è che in ciascuno dei periodi d’imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro;
  • patent box: consente di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali.

Qualora la start up innovativa mantenga una significativa componente di innovazione e si “trasformi” in PMI innovativa, iscrivendosi nella sezione speciale del Registro Imprese creata ad hoc presso la camera di commercio, potrà usufruire di gran parte dei benefici riconosciuti già come start up innovativa seppur con alcune limitazioni. I principali vantaggi ed incentivi sono riportati nel seguente prospetto esplicativo:

Agevolazioni Start up innovative PMI innovative
Costituzione gratuita con firma digitale x
Esonero da diritti camerali, e imposte di bollo parziale
(solo imposta bollo)
Disciplina societaria flessibile (srl simili a spa)
Facilitazioni nel ripianamento delle perdite
Deroga alla disciplina sulle società di comodo
Disciplina del lavoro tagliato su misura e salari “dinamici” x
Stock option & work for equity
Incentivi fiscali per investitori
Maggiore facilità nella compensazione iva x
Patent Box
Credito  d’imposta per ricerca e sviluppo
Equity crowdfunding
Accesso smart al Fondo di garanzia per le PMI
Carta servici ICE
Fail- fast (deroghe alla disciplina fallimentare ordinaria) x

NUOVA DISCIPLINA PUBBLICITARIA PER LE START UP INNOVATIVE

Nel 2019 ci sono state importanti novità per quanto attiene al registro delle start up innovative. La Legge 12/2019 ha introdotto rilevanti modifiche e semplificazioni al sistema pubblicitario di questa tipologia di impresa. La principale novità riguarda la nuova disciplina pubblicitaria maggiormente market oriented. Sono stati ripensati gli adempimenti pubblicitari, in un’ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell’impresa, che consente ad investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative. Questo tipo di cambiamento è volto a seguire i modelli di “vetrina” e visibilità competitiva. Le start up dovranno aggiornare o confermare almeno una volta all’anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro, ai fini di trasparenza verso il mercato, direttamente nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it.

Sotto il profilo delle semplificazioni, invece, risultano abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale previsti dall’art. 25 comma 14 D.L 179/2012. Inoltre vengono ampliati i termini per il deposito dell’attestazione ai sensi del comma 15 di conferma dei requisiti essenziali, disponendo che la stessa sia presentata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi.

Le nuove disposizioni sottolineano l’importanza e la connessione dei due adempimenti: l’aggiornamento annuale delle informazioni va compiuto “in corrispondenza” con la presentazione annuale di mantenimento dei requisiti. Il raccordo tra l’aggiornamento annuale delle informazioni e la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti è praticamente reso evidente da un blocco informatico della procedura della Comunicazione Unica per il deposito, presso il RI, della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

Alla luce di quanto sopra, la mancata compilazione e aggiornamento annuale delle informazioni del profilo sulla piattaforma informatica startup.registroimprese.it non consente tecnicamente di inviare la dichiarazione annuale di conferma dei requisiti. A seguito di tali inadempienze ne consegue la cancellazione d’ufficio dallo status speciale di start up innovativa, permanendo l’iscrizione ordinaria della società al registro imprese.

Quali informazioni occorre confermare o aggiornare in base alla disciplina pubblicitaria?

Le informazioni da fornire in base alla disciplina pubblicitaria sono:

  • l’elenco delle società partecipate estere;
  • l’elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
  • l’ultimo bilancio depositato;
  • i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale impiegato nella start up innovativa;
  • l’eventuale esistenza di relazioni professionali, commerciali o di collaborazione con investitori istituzionali e professionali, incubatori certificati, università e centri di ricerca.
  • l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
  • l’autocertificazione di veridicità dell’elenco soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding;
  • dichiarazione del possesso del requisito di cui all’art. 25 comma 2 lett. g) n. 1 relativo alle spese di ricerca e sviluppo;
  • dichiarazione del possesso del requisito di cui all’art. 25 comma 2 lett. g) n. 2 relativo alla forza lavoro;
  • dichiarazione del possesso del requisito di cui all’art. 25 comma 2 lett. g) n. 3 relativo ai brevetti.

START UP INNOVATIVE: I RISCHI

Le imprese di tipo innovativo stanno contribuendo in modo sempre maggiore al fatturato del Paese. Per queste ragioni – e per competere alla pari con gli altri paesi europei e non solo – lo Stato ha deciso di investire nelle start up di tipo innovativo, garantendo loro delle agevolazioni dedicate. Da quando è stata creata la Sezione Speciale del Registro per le imprese innovative, però, si è registrato anche un numero molto rilevante di casi di chiusura di start up. Questo avviene soprattutto nel primo triennio dalla loro costituzione. Tra le varie criticità responsabili del “fallimento”, quella principale risulta essere la difficoltà a reperire finanziamenti adeguati. Avvalersi di una consulenza di esperti in materia di start up innovative consente agli imprenditori impegnati in progetti di questo tipo di aumentare significativamente le possibilità di successo, pianificando al meglio l’intera procedura.