LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI IN PRESENZA DI CLAUSOLE DI EARN-OUT

Le norme di riferimento per la tassazione delle plusvalenze a seguito della cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche sono contenute all’interno degli articoli 67 e 68 del TUIR.

Tali articoli sono stati modificati in ultimo, per quel che riguarda l’argomento di trattazione, con la Legge n. 205/2017 che ha:

  • compreso le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate tra quelle assoggettate a imposta sostitutiva del 26%;
  • abrogato il comma 3 dell’art. 68 del TUIR, eliminando la disposizione secondo cui le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di partecipazione qualificata erano tassate nella misura del 58,14%.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 perciò qualsiasi cessione di partecipazioni societarie che fa emergere plusvalenze viene assoggettata ad imposta sostitutiva del 26%.

LA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE

L’emersione della plusvalenza da cessione di partecipazioni societarie avviene quando è presente una differenza positiva fra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

Il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto altresì dei versamenti in danaro o in natura effettuati, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci.

È importante sottolineare che l’imponibilità della plusvalenza segue il criterio di cassa, pertanto in caso di vendita con incasso dilazionato in più anni, la tassazione verrà rinviata sulla base del momento di percezione del singolo pagamento.

RIVALUTAZIONE DEL CARICO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE

Il legislatore, attraverso il decreto Energia, ha riaperto i termini per la determinazione del valore di acquisto di partecipazioni societarie. Ad oggi è perciò possibile procedere alla rivalutazione di quote e terreni entro il 15 giugno 2022 posseduti al 1° gennaio 2022, con un’imposta sostitutiva del 14% in luogo del precedente 11%.

Requisito principe per poter effettuare tale rivalutazione è la perizia giurata redatta da un professionista abilitato (iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti).

Qualora tale perizia confermasse il prezzo di vendita della partecipazione come il valore stesso della partecipazione si procederebbe al pagamento di un’imposta sostitutiva ridotta del 14% (calcolata sul valore della partecipazione), anziché del 26% (calcolato sulla plusvalenza determinata con carico fiscale ante-rivalutazione).

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI RIVALUTATE IN PRESENZA DI CLAUSOLE DI EARN-OUT

L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’interpello n. 782/2021 del 16 novembre 2021 ha fatto chiarezza sull’emersione di plusvalenze imponibili a seguito di cessioni di partecipazioni societarie, aventi valore di carico fiscale precedentemente rideterminato, in presenza di clausole di earn-out.

Le clausole di earn-out sono definite come una componente variabile del prezzo di cessione di una partecipazione, legata anche a risultati economici futuri, da corrispondersi in anni successivi a quello del closing.

Il dubbio interpretativo che all’interno della risposta all’interpello inoltrato dal contribuente viene a dirimersi riguarda la possibilità di riportare l’eventuale differenza negativa emersa fra il prezzo corrisposto al momento del closing dell’operazione ed il valore rideterminato della partecipazione e di utilizzarla in diminuzione dalla componente di corrispettivo percepito a titolo di earn-out.

La risposta dell’Agenzia non può che essere positiva. Al fine di evitare che la modalità di pagamento del corrispettivo determini fenomeni di doppia imposizione, nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa al closing sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione.

Il contribuente si troverebbe altrimenti nel paradosso di aver precedentemente corrisposto un’imposta sostitutiva, ancorché agevolata, e di dover pagare sugli stessi importi una ulteriore imposta sostitutiva del 26%.