TASSAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - CARAVATI PAGANI - Dottori Commercialisti Associati

  • TASSAZIONE AL 26% SU DIVIDENDI E PLUSVALENZE ANCHE PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
  • TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI FINO AL 31 DICEMBRE 2017
  • LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ NELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI
  • LEGGE DI BILANCIO 2018: DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA
  • LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ NELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
TASSAZIONE AL 26% SU DIVIDENDI E PLUSVALENZE ANCHE PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

A decorrere dal 1 gennaio 2018 viene meno la distinzione tra dividendi percepiti a fronte di partecipazioni qualificate e non qualificate, come previsto dalle Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017). Pertanto, a regime, tutti i dividendi e tutte le plusvalenze saranno tassate al 26% mediante ritenuta a titolo di imposta, con le modalità di seguito commentate.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DISTRIBUITI FINO AL 31 DICEMBRE 2017

Riepiloghiamo il trattamento fiscale applicabile alla distribuzione di utili e redditi di capitale derivanti da partecipazioni, siano esse qualificate o non qualificate, detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa.

Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedono una distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In particolare, ai sensi dell’art. 67 TUIR:

  • Sono considerate partecipazioni qualificate le azioni e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di una società, le quali rappresentano una percentuale di diritti di voto nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al patrimonio superiore al 25 per cento (2% dei voti in assemblea ordinaria o 5% del capitale nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati);
  • Sono considerate partecipazioni non qualificate le azioni e ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di una società diverse da quelle di cui al punto precedente.

La tassazione sulle distribuzioni di utili nei confronti dei possessori di partecipazioni non qualificate è assolta mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Nel caso di partecipazioni qualificate invece, è prevista una tassazione parziale dei dividendi incassati. La quota imponibile in capo al percettore è variata nel corso del tempo, al fine di mantenere la tassazione effettiva sul soggetto IRPEF invariata in funzione della diversa aliquota IRES applicabile.

Da ultimo, il Decreto del Ministero delle Finanze del 26.05.2017 ha aggiornato tale percentuale di tassazione dei dividendi a partire dall’esercizio successivo al 31.12.2016. Al 31 dicembre 2017 i redditi di capitale erano tassati nella misura:

  • 40% del loro ammontare se realizzati entro l’esercizio in corso al 31/12/2007;
  • 49,72% del loro ammontare se realizzati a partire dall’esercizio 2008 ed entro l’esercizio in corso al 31/12/2016;
  • 58,14% del loro ammontare se realizzati a partire dall’esercizio 2017.
LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ NELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

I commi da 999 a 1006 della Legge 205/2017 stravolgono il regime di tassazione dei dividendi percepiti a fronte di partecipazioni qualificate, prevedendo l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 26% di tali utili, ogni qualvolta una società o ente soggetta a IRES, ai sensi dell’art. 73 Tuir, lett. a) e b) distribuisca utili in qualunque forma corrisposta a persone fisiche residenti. Pertanto tali dividendi non dovranno più essere dichiarati nel modello Unico Persone Fisiche, così come già avveniva per le partecipazioni non qualificate.

LEGGE DI BILANCIO 2018: DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

La nuova disciplina si applica a tutte le distribuzioni di utili avvenute a partire dal 1 gennaio 2018.

Tuttavia, qualora gli utili distribuiti siano formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, restano applicabili in via transitoria le norme precedenti (indipendentemente dalla data della distribuzione), purché la delibera di distribuzione sia intervenuta dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 (termine ultimo della norma transitoria).

Pertanto per applicare il regime di tassazione corretto ai redditi da partecipazioni (ex) non qualificate, è necessario tenere memoria dell’anno di formazione degli utili distribuiti, mediante la compilazione del prospetto del capitale e delle riserve nel quadro RS del modello Unico.

Inoltre, ai percettori dei dividendi, la società distributrice consegna entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di pagamento, un’apposita certificazione degli utili distribuiti e proventi equiparati (CUPE), in cui viene evidenziato il regime di imposta applicabile agli utili distribuiti.

A tal riguardo si segnala che sul sito dell’agenzia delle entrate è stato di recente messo a disposizione il modello aggiornato, in cui è possibile indicare gli utili formatesi ante 2008, nonché quelli formatesi nei periodi d’imposta compresi tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2016 e quelli realizzati successivamente. Tale certificazione è comunque obbligatoria in tutti i casi in cui i dividendi non siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.

Si segnala che resta invariato il regime dei dividendi percepiti dalle persone fisiche che detengono le partecipazioni in regime d’impresa. In quest’ultimo caso i dividendi sono imponibili nella misura del 58,14% del loro ammontare complessivo. Mentre se i dividendi sono percepiti da società semplici, l’imposta sostitutiva non è applicabile, resta pertanto dubbio se queste ultime debbano scontare la tassazione piena.

LEGGE DI BILANCIO 2018: NOVITÀ NELLA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE PER LE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

La tassazione delle plusvalenze (redditi diversi) realizzate mediante la cessione di titoli o di altre partecipazioni al patrimonio di una società segue di pari passo l’evoluzione subita dalla tassazione dei dividendi.

Precedentemente all’entrata in vigore della Legge di bilancio, era previsto un regime differenziato di tassazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate (i cui limiti quantitativi sono i medesimi previsti per i redditi di capitale). Per le partecipazioni non qualificate è stabilita l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta in misura fissa del 26%. Per le partecipazioni qualificate invece, occorre distinguere l’anno di realizzazione della plusvalenza (anno in cui si è perfezionata la cessione della partecipazione, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo):

  • Le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2017 scontano l’imposizione in misura del 49,72% sul totale della plusvalenza realizzata;
  • Le plusvalenze realizzate nel corso del 2018 scontano l’imposizione nella misura del 58,14%;
  • A partire dal 1 gennaio 2019 sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%, essendo venuta meno anche per le plusvalenze la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.

Inoltre la relazione illustrativa ha specificato che le minusvalenze realizzate possono essere compensate con le plusvalenze realizzate, venendo meno a partire dal 2019 la distinzione tra plusvalenze e minusvalenze qualificate e non qualificate. Eventuali eccedenze di minusvalenze possono essere portate a scomputo delle plusvalenze che si realizzeranno in esercizi futuri fino al quarto periodo di imposta successivo. Le eccedenze di minusvalenza non possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo.

Si segnala che nel caso di cessioni regolate mediante pagamenti dilazionati del corrispettivo, i redditi concorrono a tassazione nell’anno di percezione del corrispettivo (per la quota parte incassata), applicando le percentuali di imposizione vigenti nell’anno in cui la cessione si è perfezionata. Ad esempio, una cessione di partecipazione qualificata realizzata nel corso del 2017, ma il cui corrispettivo viene pagato in tre quote, rispettivamente nel corso del 2017, 2018 e 2019, è soggetto a tassazione nell’anno di percezione del corrispettivo, ma applicando la percentuale di imposizione vigente nell’anno in cui si è perfezionata la vendita (ovvero nel 2017: 49,72%).

Così come anche per i dividendi, non sono soggette ad imposizione sostitutiva del 26% le plusvalenze realizzate da soggetti Irpef nell’ambito del regime d’impresa in possesso dei requisiti PEX, le quali sono esenti per il 41,86% del loro ammontare.