Trattamento di fine mandato (TFM), l’assistenza del commercialista

In aggiunta al compenso ordinariamente erogato per l’attività di amministratore, la società può decidere di accantonare un Trattamento di Fine Mandato (TFM) da corrispondere alla conclusione dell’incarico (si tratta di uno strumento con logiche affini a quello del TFR per i dipendenti).

In passato, sotto il profilo fiscale, la gestione del TFM ha dato adito a interpretazioni poco condivisibili formulate dall’amministrazione finanziaria. Tali interpretazioni sembrano ormai essere state superate da recenti interventi giurisprudenziali, anche se viene ancora raccomandata la giusta cautela nella predisposizione formale degli atti necessari.

I vantaggi in capo sia alla società che all’amministratore, fanno del Trattamento di Fine Mandato uno strumento remunerativo da prendere in considerazione e valutare attentamente all’interno dell’economia dell’impresa.

1. IL REDDITO DELL’AMMINISTRATORE

Il compenso dell’amministratore, secondo la vigente normativa fiscale, può:

  • rientrare nell’ambito dell’attività professionale svolta dall’amministratore, se titolare di partita IVA;
  • essere assimilabile al lavoro dipendente, con la diretta conseguenza della redazione obbligatoria da parte della società di un cedolino paga e del modello CU. Viene richiesto il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.

Amministratore titolare di partita IVA

Nel primo dei casi sopra citati, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105/2001 distingue la fattispecie in cui esista una connessione tra l’attività di amministratore e quella di lavoro autonomo esercitata abitualmente (i) dalla fattispecie in cui non esista questo tipo di connessione (ii).

  1. La prima fattispecie (i) è il tipico il caso in cui l’attività di amministratore viene svolta da un dottore commercialista. La società è obbligata ad applicare una ritenuta d’acconto del 20% sul compenso e a corrispondere il contributo integrativo relativo alla cassa di previdenza di riferimento del professionista (ad esempio 4% per la cassa commercialisti).
  2. Nella seconda fattispecie (ii) il compenso di amministrazione è assimilato ai redditi da lavoro dipendente ed è assoggettato ad IRPEF per scaglioni e a gestione separata INPS. Si sottolinea che sono imponibili anche i compensi in natura corrisposti all’amministratore e i compensi sotto forma di azioni sociali cedute a prezzo di favore.

2. TFM AMMINISTRATORI

Il trattamento di fine mandato degli amministratori è un’indennità aggiuntiva differita che l’impresa si impegna a corrisponder loro alla scadenza del mandato. Può essere stabilita e determinata sia dall’atto costitutivo che dall’assemblea dei soci in misura fissa, variabile rispetto al compenso annuo oppure determinata sulla base di indici o grandezze derivanti dal bilancio della società.

L’importo accantonato, come anche stabilito dalla recente sentenza di Cassazione n. 24848 del 6 novembre 2020, non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l’amministratore. Tuttavia, è opportuno che l’ammontare del TFM sia determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, onde evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. È generalmente consigliabile che lo stesso non superi il 30% del compenso annuo dell’amministratore.

3. TFM, MATURAZIONE ED EROGAZIONE

Il TFM viene regolato dalla volontà delle parti (società e amministratore stesso) che si sostanzia in una delibera nell’ambito dell’assemblea dei soci. Non è possibile riconoscere il trattamento di fine mandato agli amministratori se il compenso è conseguito nello svolgimento di una professione.

La maturazione del TFM è a cadenza annuale e segue le regole imposte dalla delibera assembleare. Viene liquidato al termine del mandato dell’amministratore, anche nel caso in cui è stato previsto il rinnovo dello stesso.

4. TRATTAMENTO DI FINE MANDATO: TASSAZIONE

La tassazione in capo all’amministratore e la deduzione del costo in capo alla società differiscono in base:

  • alla presenza o meno di un data certa nella delibera assembleare di attribuzione, che deve avvenire anteriormente all’inizio del rapporto (esempi di data certa sono: delibera redatta da un notaio, autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera, vidimazione notarile del libro delle adunanze assembleari o registrazione della delibera dei soci presso l’Agenzia delle Entrate…);
  • alla previsione statutaria del Trattamento di Fine Mandato;
  • alla deliberazione assembleare dell’importo riconosciuto contestualmente alla nomina dell’amministratore.

Se la società provvede a tutte le formalità sopra descritte (fino all’importo complessivo di un milione di euro):

  • la società deduce le quote maturate del TFM annualmente per competenza;
  • l’amministratore è tassato per cassa al momento della percezione del TFM, con applicazione della tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR, ovvero applicando un’aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente o, se più favorevole all’amministratore, l’aliquota dell’anno di pagamento.

Se la società non provvede a tutte le formalità elencate (o per importi eccedenti al milione di euro):

  • la società può dedurre il costo solamente alla liquidazione dell’indennità (punto ribadito dalla risoluzione n. 124/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate e più volte confermato in Cassazione);
  • l’amministratore è tassato al momento della percezione con applicazione della tassazione ordinaria.

Limiti alla deducibilità delle quote di accantonamento

La già citata sentenza di Cassazione n. 24848 del 6 novembre 2020 si è soffermata anche sulla deducibilità delle quote di accantonamento. In tal senso ha superato la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo la quale non sarebbe possibile dedurre quote di accantonamento al TFM in misura superiore al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, mettendo a paragone le quote di accantonamento al TFM con le quote di accantonamento al TFR.

Rinuncia al TFM

In caso di rinuncia al trattamento di fine mandato da parte degli amministratori:

  • se sono amministratori soci, la società non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva, mentre l’importo oggetto di rinuncia incrementa il costo della partecipazione. I crediti rinunciati tuttavia si intendono giuridicamente incassati dall’amministratore socio, per cui devono essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori (con obbligo di effettuazione di ritenuta alla fonte da parte della società);
  • se sono amministratori non soci e la società ha dedotto nel tempo le quote di TFM accantonate, occorre assoggettare a tassazione la relativa sopravvenienza attiva. In assenza di deduzione tale sopravvenienza attiva non è imponibile fiscalmente. In questo caso, i compensi a cui si rinuncia non sono assoggettati ad imposizione in capo all’amministratore.

5. TFR E TFM, LE DIFFERENZE

Le modalità di maturazione, accantonamento e di erogazione del TFM rendono tale indennità molto similare al TFR erogato ai dipendenti.

Esiste però una differenza sostanziale tra le due tipologie di remunerazione. L’erogazione differita a favore dei dipendenti è regolamentata esplicitamente dall’articolo 2120 del Codice civile. Quella a favore dell’amministratore è regolata dalla sola volontà delle parti, senza che vi sia una norma a stabilirne l’importo (articolo 1322 del Codice civile).

6. POLIZZA ASSICURATIVA PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: I VANTAGGI

La società può decidere di versare la quota accantonata di TFM in una specifica polizza assicurativa. Tale operazione presenta diversi vantaggi sia per la società sia per l’amministratore:

Vantaggi per la società Vantaggi per l’amministratore
Facilitare l’equilibrio finanziario dell’impresa: la società non dovrà esborsare l’intera somma alla fine del mandato in quanto viene versata di anno in anno all’assicurazione (d’altro canto non avrà la disponibilità finanziaria di tali somme) Rivalutazione annuale degli importi versati (non previsto per il TFM mantenuto in azienda)
In caso di richiesta di anticipazione del TFM, che può essere prevista dalla polizza, la società non dovrà esborsare quanto richiesto e non andrà in contro a possibili tensioni finanziarie Possibilità di richiedere anticipazioni sul TFM (qualora previsto dalla polizza) senza inficiare l’equilibrio finanziario della società
Impignorabilità ed insequestrabilità degli importi versati anche in caso di procedura concorsuale in capo alla società (ex art. 1923 C.c.)
Possibilità di prevedere il pagamento dell’importo versato ad un beneficiario precedentemente designato in caso di decesso dell’amministratore

Gli svantaggi sono riassumibili nell’uscita finanziaria annuale della società (che quindi non potrà contare su tale disponibilità), ed una maggiore rigidità in capo all’amministratore (durata minima polizza, limiti agli anticipi… che variano da compagnia a compagnia). Il beneficiario della polizza assicurativa potrà essere alternativamente la società o l’amministratore.

Beneficiario: società

Se si definisce come beneficiario della polizza assicurativa la società, il TFM composto dai premi precedentemente corrisposti e dalle relative rivalutazioni, verrà liquidato alla società stessa. La società iscriverà di anno in anno le rivalutazioni nel conto economico come provento finanziario, che verrà tassato in capo alla stessa.

Nel momento in cui la società dovrà l’importo all’amministratore si calcoleranno i contributi e si dovrà applicare una ritenuta d’acconto del 20%. L’amministratore non dovrà inserire tale importo nella propria dichiarazione dei redditi ma l’imposta verrà determinata direttamente dall’amministrazione finanziaria con il criterio della tassazione separata.

Beneficiario: amministratore

Qualora si optasse per mantenere come beneficiario della polizza assicurativa l’amministratore, il TFM verrà liquidato direttamente allo stesso al netto dei contributi INPS a suo carico. La compagnia assicurativa applicherà:

  • una ritenuta del 20% per conto della società sul capitale liquidato (ritenuta a titolo di acconto),
  • una ritenuta del 12,5%, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo, a titolo di imposta sui proventi della polizza (ossia la rivalutazione).

Successivamente la società dovrà calcolare i contributi INPS a suo carico e recuperare quanto trattenuto dalla compagnia assicurativa (parte a carico del dipendente). Anche in questo caso, l’amministratore non dovrà inserire tale importo nella propria dichiarazione dei redditi, ma l’imposta verrà sempre determinata direttamente dall’amministrazione finanziaria con il criterio della tassazione separata.

7. CONCLUSIONI

Il nostro Studio assiste da anni i propri clienti in tema di TFM, fornendo consulenza specifica sia dal lato delle persone fisiche che delle società. Il nostro obiettivo è quello di pianificare una gestione societaria ed economico-finanziaria il più efficiente possibile dal punto di vista civilistico e fiscale, stabilendo accordi che siano congrui e ragionevoli.

Tramite un team specializzato che ha lavorato a numerose pratiche relative al Trattamento di Fine Mandato, lo Studio è a disposizione per supportare i propri clienti nell’analisi di convenienza, nella verifica dei requisiti e nell’eventuale predisposizione degli adempimenti necessari. In tal modo siamo in grado di ottimizzare i benefici conseguibili da un’adeguata gestione del TFM in azienda.

Lo Studio, grazie al proprio network di professionisti ed imprese che comprende, fra gli altri, assicuratori, brokers ed imprese assicurative, è in grado di assistere i propri clienti nella valutazione di convenienza delle polizze TFM attraverso analisi costi/benefici ad hoc.