ANCORA POCHI GIORNI PER APPROFITTARE DELLA SECONDA OPPORTUNITÀ PER LA RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE E TERRENI 2020

La possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa è stata introdotta dal legislatore nel 2002. I relativi termini sono stati più volte oggetto di riapertura nel corso degli anni. Il Decreto Rilancio ha offerto una ulteriore opportunità di rivalutare quote e terreni con finestre temporali differenti da quelle precedentemente prospettate per il 2020.

Tecnicamente non si tratta di una proroga dell’opportunità già prevista dalla legge di Bilancio 2020 (scadenza entro il 30 giugno 2020 con data riferimento il 01 gennaio 2020), ma di una nuova opportunità (scadenza entro il 15 novembre 2020 con data riferimento il 01 luglio 2020).



  • I TERMINI PER RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI
  • COME OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI NEL 2020
  • PRO E CONTRO DELLA RIVALUTAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE E TERRENI
I TERMINI PER RIVALUTARE PARTECIPAZIONI E TERRENI

La Legge di Conversione del Decreto Rilancio ha individuato dei nuovi termini  per la rideterminazione del costo delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1° luglio 2020. È stata fissata al 15 novembre 2020 la data per l’asseverazione della perizia e per il pagamento della prima (o unica) rata.

Il costo della rivalutazione è passato dall’aliquota unificata dell’8% dell’anno 2018 all’attuale 11% previsto sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate che per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Ricordiamo che la norma si riferisce a:

  • persone fisiche non esercenti attività d’impresa, residenti o meno, per quanto riguarda quote in società italiane e terreni che si trovano sul territorio dello Stato;
  • società semplici ed enti non commerciali;
  • soggetti non residenti in Italia che non abbiano stabile organizzazione nel Paese.

Effetti della rivalutazione di quote societarie e terreni

La rideterminazione produce i suoi effetti ai fini della determinazione delle plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso, di:

  • quote societarie, titoli e diritti non negoziati nei mercati regolamentati;
  • partecipazioni possedute all’estero da parte di persone fisiche che risiedono in Italia, comprese quelle risultanti dall’adesione alla Voluntary Disclosure;
  • terreni edificabili e con destinazione agricola utilizzati al di fuori del regime di impresa che generano redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lettere da a) a c-bis).
COME OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI NEL 2020

Per ottenere la rivalutazione, il maggior valore deve risultare da una perizia giurata di stima (perizia di rivalutazione quote), redatta ed asseverata entro il 15 novembre 2020.

La perizia di rivalutazione può essere elaborata da ragionieri, periti commerciali o industriali edili, geometri, dottori commercialisti, revisori contabili, ingegneri, architetti, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari. Se la perizia è redatta per conto della società le cui quote sono oggetto di rivalutazione, il costo è deducibile per quest’ultima ai fini delle imposte sul reddito.

Come accennato precedentemente, l’imposta sostitutiva di rivalutazione, corrispondente all’11% del valore risultante dalla perizia, deve essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2020, oppure in tre rate annuali di pari ammontare, la prima delle quali da versarsi entro il 15 novembre 2020. Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.

Seconda rivalutazione

Se una partecipazione o un terreno sono stati oggetto di precedente rivalutazione, ma da allora hanno acquistato ulteriore valore, si può richiedere una seconda rivalutazione. Sarà necessario versare l’imposta sostitutiva dovuta complessivamente, al netto di quanto era già stato versato.

Quando una partecipazione soggetta a rivalutazione viene ceduta a un prezzo inferiore al valore rivalutato, ai fini delle imposte sui redditi il minor valore non genera una minusvalenza deducibile. Nel caso di terreno, invece, il cedente deve indicare nell’atto di cessione se intende utilizzare come valore di riferimento, ai fini delle imposte dirette e indirette, il costo storico o il valore rivalutato derivante dalla precedente perizia.

PRO E CONTRO DELLA RIVALUTAZIONE DI QUOTE SOCIETARIE E TERRENI

Gli aspetti positivi di questa norma sono:

  • la possibilità di ottimizzare il carico fiscale derivante da diverse operazioni straordinarie;
  • l’agevolazione dei passaggi generazionali e delle riorganizzazioni aziendali.

Gli aspetti negativi sono:

  • in caso di esercizio del diritto di recesso, la rivalutazione non produce effetti; in particolare qualora il diritto di recesso venga esercitato mediante acquisto delle azioni da parte della società la plusvalenza che ne deriva non rientra tra i redditi diversi di cui all’articolo 67 Tuir se la società procede al successivo annullamento delle azioni oggetto di compravendita;
  • con la morte del titolare della partecipazione o del terreno, gli eredi non beneficiano degli effetti della rivalutazione attuata dal de cuius;
  • in caso di decesso del titolare della partecipazione o del terreno, antecedente il versamento delle rate successive alla prima, gli eredi non possono richiedere il rimborso di quanto già versato dal de cuius e hanno l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva rimanente.