Riaperti i termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Anche quest’anno si riaprono i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d’impresa. I soggetti ammessi al regime agevolato sono:

  • le persone fisiche, in relazione ad operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali;
  • i soggetti non residenti in assenza di stabile organizzazione.

La rivalutazione consente loro di rideterminare il costo di acquisto, rilevante ai sensi dell’art. 67 del TUIR, di:

  • Terreni edificabili e terreni agricoli;
  • Azioni e quote di partecipazione al patrimonio di società di persone o srl purché non quotate in mercati regolamentati;
  • Diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
  • Partecipazioni detenute all’estero da parte di persone fisiche residenti, comprese quelle emerse a seguito dell’adesione alla Voluntary Disclosure.

Le disposizioni di cui sopra valgono per le partecipazioni e terreni detenuti al di fuori del regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2019.

COME BENEFICIARE DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Per beneficiare della rivalutazione è necessario redigere ed asseverare una perizia giurata di stima, a cura di un soggetto abilitato. Può incaricarsene un iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti o un revisore (per le partecipazioni), un ingegnere, geometra o perito edile (nel caso di terreni). Sul valore periziato si dovrà versare in autoliquidazione l’imposta sostitutiva entro e non oltre il 1° luglio 2019.

Con la rivalutazione si determina un aumento del valore fiscale del bene, ossia del suo valore d’acquisto ed una conseguente riduzione dell’eventuale plusvalenza derivante dalla successiva cessione del bene stesso. Il beneficio che ne deriva si concretizza in un consistente risparmio delle imposte.

L’ennesima possibilità di avvalersi di tale regime, originariamente previsto dall’art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448, si accompagna, per contro, ad un continuo aumento delle aliquote dell’imposta sostitutiva.

Aumento delle aliquote con la rivalutazione delle partecipazioni

Con la rivalutazione si passa dall’aliquota unificata dell’8% del 2018 a:

  • 11% per le partecipazioni qualificate (possesso superiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure superiore al 25% del capitale sociale);
  • 10% per le partecipazioni non qualificate;
  • 10% per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Ci si chiede la ratio della previsione di aliquote differenziate sulla base del criterio della qualificazione o meno delle partecipazioni. Dal 1° gennaio 2018 infatti la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata non ha più rilevanza dal punto di vista fiscale (aliquota unica del 26% sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni realizzate dal 1° gennaio 2019).

In ogni caso l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore periziato, e versata in autoliquidazione entro il 1° luglio 2019. Si può tuttavia optare per il versamento rateale, ed in tal caso:

  • prima rata: entro il 01.07.2019;
  • seconda rata e terza rata rispettivamente entro il 30.06.2020 e il 30.06.2021, con maggiorazione del 3% annuo a titolo di interesse.

PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

L’opzione per la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata. In caso di omesso versamento della stessa non sarà possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (è sempre possibile invece per le rate successive). Conseguentemente, non si potrà fare riferimento al valore rideterminato in perizia ai fini del calcolo della plusvalenza, ma si dovrà considerare come costo quello pre-rivalutazione.

Di converso, se viene versato un importo inferiore a quanto determinato, si considera rivalutata solo la quota di possesso proporzionalmente corrispondente.

Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2019 (Modello Redditi 2020) sarà necessario indicare il valore rideterminato in perizia e l’imposta sostitutiva dovuta, specificando l’eventuale opzione per il pagamento rateale.

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato della rivalutazione consentita negli anni precedenti, potrà in ogni caso usufruire della rivalutazione attuale.

In tal caso il contribuente non sarà tenuto al pagamento delle rate pendenti, e può scomputare l’imposta già versata dalla nuova imposta dovuta a seguito della riapertura della rivalutazione. In alternativa può essere richiesto il rimborso entro 48 mesi dal momento in cui si verifica la duplicazione del pagamento.

Tale agevolazione è oramai divenuta “strutturale”: 16 anni fa il legislatore ha introdotto per la prima volta la possibilità di rivalutare le partecipazioni e i terreni, ed è stata riproposta di anno in anno, pur con alcune modifiche nei termini. Ad oggi le aliquote dell’imposta sostitutiva hanno subito un incremento di 9 punti percentuali rispetto al 2003 (pari al 2-4%). È verosimile che anche negli anni a seguire le stesse continuino ad aumentare.

Considerate le nuove modalità di tassazione dei capital gain al 26%, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale, l’aliquota dell’11% potrebbe comunque risultare conveniente per il contribuente, in particolar modo per i possessori di partecipazioni qualificate.

VINCOLI PER USUFRUIRE DELLA RIVALUTAZIONE

Si ricorda che vi sono alcuni vincoli posti dal legislatore per evitare un uso distorto della norma agevolativa. Questo consisterebbe in un vantaggio fiscale indebito ottenuto aderendo formalmente alle disposizioni dell’ordinamento ma mettendo in atto operazioni prive di sostanza economica. Lo stesso vale nel caso di operazioni poste in essere esclusivamente per il conseguimento di un vantaggio in termini d’imposta (abuso del diritto).

Ci si riferisce in particolare all’impossibilità di utilizzare la rivalutazione delle azioni per poi cederle alla società emittente (acquisto di azioni proprie) finalizzato all’annullamento delle stesse (il cosiddetto recesso “improprio”). La ratio della norma consiste infatti nel favorire la circolazione delle partecipazioni lasciando immutata la ricchezza e il patrimonio della società, ed assicurare un gettito immediato all’erario.

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SUGLI EREDI

Particolare risulta anche l’effetto in capo agli eredi della rivalutazione delle quote e/o dei terreni effettuata dal contribuente deceduto prima della loro cessione (successione mortis causa).

Con la morte del titolare della partecipazione o del terreno, gli eredi non beneficiano degli effetti della rivalutazione posta in essere dal de cuius. Il valore del bene, pertanto, corrisponderà all’ammontare indicato nella dichiarazione di successione (ossia valora contabile/di carico).

Ciò nonostante, qualora il contribuente sia deceduto prima del versamento delle rate successive alla prima, gli eredi non potranno in alcun modo richiedere il rimborso di quanto già versate dal de cuius, e si vedranno costretti a versare l’imposta sostitutiva rimanente. Tale previsione pare illogica in quanto gli eredi dovrebbero in realtà vedersi restituire quanto versato dal de cuius in quanto viene meno la correlazione tra imposta anticipata e possibilità di ottenere un effettivo vantaggio fiscale in seguito alla cessione del bene. Nonostante ciò, anche la Corte di Cassazione fa propria l’impostazione dell’Agenzia e disconosce il diritto al rimborso degli eredi, costringendoli altresì a sostenere il pagamento della residua imposta.