La legge di bilancio 2026 ha introdotto modifiche di particolare rilevanza in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, con conseguenze che si estendono ben oltre il mero profilo fiscale e contributivo, andando a incidere significativamente sulla gestione finanziaria delle imprese.

INDICE
- Nuovi limiti di deducibilità fiscale
- Obbligo versamento al Fondo di Tesoreria INPS: revisione soglie dimensionali
- Il nuovo sistema dinamico e progressivo
- Analisi dei due regimi
- L’impatto differenziale sulla liquidità
- Dal silenzio-assenso al meccanismo di adesione automatica
- La tassazione del TFR lasciato in azienda o presso il Fondo di Tesoreria
- La tassazione del TFR conferito a previdenza complementare
- Considerazioni conclusive
- Supporto alle imprese nella valutazione dell’impatto delle nuove regole
1. NUOVI LIMITI DI DEDUCIBILITÀ FISCALE ↑
La legge di bilancio 2026 interviene anzitutto sulla disciplina della deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare, modificando l’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005. Con decorrenza dal periodo d’imposta 2026, il limite massimo di deducibilità fiscale è stato innalzato da € 5.164,57 a € 5.300,00 annui.
Questa modifica, seppur di entità economica contenuta in termini assoluti, si inserisce in un disegno più ampio di incentivazione della previdenza complementare, strumento sempre più necessario per garantire ai lavoratori un’adeguata copertura pensionistica integrativa rispetto alle prestazioni pubbliche, progressivamente ridimensionate dalle riforme degli ultimi decenni.
Il nuovo limite di deducibilità si applica ai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia nella forma volontaria sia in quella derivante dalla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o aziendale.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 è stata inoltre rivista la disciplina relativa all’ulteriore deducibilità applicabile nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Si segnala tuttavia una potenziale incongruenza normativa: mentre il comma 201 fa riferimento alla decorrenza dal periodo d’imposta 2026, il successivo comma 202 indica l’applicabilità delle nuove disposizioni dal 1° luglio 2026. Tale disallineamento temporale necessiterà di un intervento interpretativo ufficiale.
2. OBBLIGO VERSAMENTO AL FONDO DI TESORERIA INPS: REVISIONE SOGLIE DIMENSIONALI ↑
L’aspetto che presenta le implicazioni pratiche più rilevanti per la gestione finanziaria delle imprese riguarda indubbiamente la profonda revisione dei criteri che determinano l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, disciplinata dal comma 203 della legge di bilancio 2026.
Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo riguardava esclusivamente i datori di lavoro che, al 31 dicembre 2006 o nell’anno di costituzione se successivo, occupavano almeno 50 addetti, rimanendo cristallizzata tale soglia indipendentemente dalle successive variazioni dimensionali.
3. IL NUOVO SISTEMA DINAMICO E PROGRESSIVO ↑
La legge di bilancio 2026 abbandona il criterio statico e introduce un sistema di verifica dinamica e progressiva della dimensione occupazionale, articolato su tre fasi temporali successive:
- primo periodo (2026-2027). L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS si applica ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono una dimensione occupazionale media di almeno 60 addetti;
- secondo periodo (2028-2031). La soglia dimensionale passa a 50 addetti;
- terzo periodo (dal 2032). La soglia viene progressivamente ridotta a 40 addetti, ampliando ulteriormente la platea dei soggetti obbligati al versamento mensile al Fondo di Tesoreria.
La verifica annuale
La vera innovazione risiede nel carattere dinamico dell’obbligo. La verifica della soglia dimensionale deve essere effettuata annualmente, prendendo a riferimento la media occupazionale dell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato. La transizione dal sistema statico a quello dinamico comporta conseguenze operative di notevole rilevanza per un numero molto significativo di imprese. Tutte le aziende che fino al 2025 erano rimaste escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria perché nel 2006 (o nel primo anno di attività, se successivo) non avevano raggiunto la soglia dei 50 addetti, dovranno ora monitorare annualmente la propria dimensione occupazionale. Ciò implica:
- l’attivazione di procedure di verifica sistematica,
- l’implementazione di sistemi di controllo interno,
- l’eventuale coinvolgimento di consulenti del lavoro per la corretta determinazione della media occupazionale,
- la predisposizione tempestiva degli adempimenti amministrativi e contributivi nel caso in cui la soglia venga raggiunta o superata.
4. ANALISI DEI DUE REGIMI ↑
Le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2026 presentano implicazioni finanziarie di particolare rilevanza per le imprese, che trascendono la mera dimensione contributiva per assumere un rilievo strategico nella gestione della tesoreria aziendale. Per comprendere appieno la portata di tali implicazioni, è necessario analizzare le profonde differenze che caratterizzano i due regimi alternativi di gestione del TFR: il mantenimento in azienda e il versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
Il TFR mantenuto in azienda
Quando il TFR rimane formalmente in azienda, l’impresa beneficia di una disponibilità finanziaria effettiva che può essere impiegata nel proprio ciclo operativo. Pur trattandosi di una passività consolidata dal punto di vista contabile, che deve essere regolarmente accantonata in bilancio e rivalutata secondo gli indici ISTAT, dal punto di vista finanziario il TFR rappresenta una forma di finanziamento a costo contenuto.
L’impresa dispone infatti della liquidità corrispondente agli accantonamenti mensili, potendo utilizzarla per le proprie esigenze operative. L’uscita finanziaria effettiva si verifica solamente in due circostanze: al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento) oppure in caso di richiesta di anticipazione da parte del dipendente.
Il versamento al Fondo di Tesoreria INPS
Il quadro muta radicalmente quando l’impresa è soggetta all’obbligo di versamento mensile al Fondo di Tesoreria INPS. In questo caso, l’accantonamento mensile del TFR non rimane nella disponibilità dell’azienda ma deve essere versato all’INPS entro termini perentori (unitamente ai contributi previdenziali e assistenziali ordinari).
Dal punto di vista finanziario, questo comporta un’uscita di cassa mensile, ricorrente e sostanzialmente incomprimibile, che va ad aggiungersi agli altri oneri contributivi e retributivi. L’impatto sulla tesoreria aziendale è significativo: se prima l’impresa disponeva della liquidità corrispondente agli accantonamenti TFR fino al momento dell’effettiva erogazione al lavoratore (che poteva avvenire anche dopo molti anni), ora tale liquidità esce mensilmente dai conti aziendali.
5. L’IMPATTO DIFFERENZIALE SULLA LIQUIDITÀ ↑
Questo cambiamento può generare tensioni significative nella gestione del capitale circolante, specialmente per imprese che:
- operano con margini di liquidità contenuti
- utilizzavano il TFR come forma implicita di autofinanziamento del ciclo operativo
- hanno cicli di incasso particolarmente lunghi o stagionali
- stanno attraversando fasi di crescita con conseguente necessità di investimenti nel capitale circolante
Un’attenzione particolare deve essere riservata alle imprese che si trovano in prossimità delle soglie dimensionali critiche. Si tratta di aziende che, nell’arco di pochi mesi o di un anno, potrebbero trovarsi a superare i limiti di addetti anche solo per modeste variazioni occupazionali.
6. DAL SILENZIO-ASSENSO AL MECCANISMO DI ADESIONE AUTOMATICA ↑
La legge di bilancio 2026 introduce, con decorrenza dal 1° luglio 2026, un profondo rinnovamento delle modalità di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Fino al 30 giugno 2026, il meccanismo previsto dalla normativa vigente prevede che i lavoratori di prima assunzione, decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro, vengono considerati tacitamente aderenti alla previdenza complementare prevista dagli accordi collettivi se non hanno manifestato una diversa volontà. Si tratta del cosiddetto “silenzio-assenso”.
Dal 1° luglio 2026, questo sistema viene sostituito da un meccanismo di adesione automatica che presenta caratteristiche significativamente diverse e più vincolanti. I lavoratori dipendenti di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici) aderiscono automaticamente alla previdenza complementare decorsi 60 giorni (non più sei mesi) dalla data di assunzione.
L’adesione automatica opera secondo un ordine di priorità definito dalla legge:
- prima opzione. Verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro, siano essi nazionali, territoriali o aziendali. Nel caso in cui gli accordi collettivi prevedano la possibilità di aderire a più forme pensionistiche complementari, l’adesione automatica avverrà verso la forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo che non sia diversamente stabilito da specifici accordi aziendali;
- seconda opzione. In assenza di accordi o contratti collettivi che prevedano forme pensionistiche complementari, l’adesione automatica si realizza verso il Fondo COMETA, individuato dal decreto del Ministro del Lavoro 31 marzo 2020, n. 85 come fondo residuale di destinazione.
Facoltà di sottrarsi all’adesione automatica
Il lavoratore di prima assunzione mantiene comunque la facoltà di sottrarsi all’adesione automatica, esercitando entro il termine di 60 giorni dalla data di assunzione una delle seguenti opzioni:
- rinuncia all’adesione automatica con conferimento del TFR a forma pensionistica liberamente prescelta;
- rinuncia all’adesione automatica con mantenimento del TFR in azienda.
Questa scelta non è tuttavia definitiva: il lavoratore può successivamente revocarla e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.
7. LA TASSAZIONE DEL TFR LASCIATO IN AZIENDA O PRESSO IL FONDO DI TESORERIA ↑
Il TFR mantenuto in azienda o versato al Fondo di Tesoreria INPS subisce un peculiare meccanismo di tassazione articolato su due fasi successive:
- prima fase – Tassazione provvisoria. Al momento dell’erogazione del TFR (per cessazione del rapporto di lavoro o per anticipazione), il datore di lavoro applica una ritenuta a titolo di acconto calcolata sulla base dell’aliquota media di tassazione IRPEF applicata al lavoratore negli ultimi cinque anni (o nel minor periodo se il rapporto di lavoro è stato di durata inferiore);
- seconda fase – Tassazione definitiva. Entro i cinque anni successivi all’erogazione, l’Agenzia delle Entrate procede al ricalcolo dell’imposta dovuta sul TFR, applicando l’aliquota media di tassazione IRPEF degli ultimi cinque anni di attività lavorativa complessiva del contribuente. Se da questo ricalcolo emerge un’imposta superiore a quella già trattenuta in via provvisoria, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente la maggiore imposta dovuta, che deve essere versata. Viceversa, se l’imposta definitiva risulta inferiore a quella provvisoria, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza.
8. LA TASSAZIONE DEL TFR CONFERITO A PREVIDENZA COMPLEMENTARE ↑
Il regime fiscale del TFR conferito a forme di previdenza complementare presenta caratteristiche significativamente diverse e, nella maggioranza dei casi, più favorevoli.
- Al momento del conferimento. Il TFR conferito alla previdenza complementare non subisce alcun prelievo fiscale. Non viene applicata alcuna ritenuta, né dal datore di lavoro né da altri soggetti. L’importo viene trasferito integralmente alla forma pensionistica scelta.
- Durante la fase di accumulo. Durante il periodo in cui il TFR rimane investito nella forma pensionistica complementare, i rendimenti prodotti vengono tassati annualmente con un’imposta sostitutiva del 20% (ridotta al 12,5% per i rendimenti derivanti da titoli di Stato italiani ed equiparati). Questa tassazione sui rendimenti è a carico del fondo pensione e viene prelevata annualmente, senza che l’aderente debba compiere alcun adempimento.
- Al momento dell’erogazione. Quando il lavoratore matura il diritto alla prestazione pensionistica (avendo raggiunto i requisiti di età e contribuzione previsti dalla legge), il TFR accumulato viene erogato dalla forma pensionistica complementare e solo in quel momento subisce la tassazione finale. L’aliquota applicabile varia in funzione dell’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare:
-
- si parte da un’aliquota del 15% per i primi 15 anni di iscrizione;
- l’aliquota si riduce dello 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°;
- la riduzione massima è di 6 punti percentuali;
- l’aliquota minima applicabile è quindi del 9%, che si raggiunge dopo 35 anni di iscrizione
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ↑
Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 rappresentano un intervento di ampio respiro che impone a imprese e lavoratori un ripensamento complessivo delle modalità di gestione del TFR e delle scelte previdenziali. Per le aziende diventa prioritario verificare tempestivamente la propria posizione rispetto alle nuove soglie dimensionali, valutare gli effetti finanziari del possibile passaggio al regime di versamento al Fondo di Tesoreria INPS e predisporre procedure aggiornate per adempiere ai nuovi obblighi informativi connessi al meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Sul piano finanziario, la trasformazione del TFR da risorsa interna disponibile, spesso utilizzata come forma di autofinanziamento a basso costo, a flusso mensile obbligatorio può incidere in modo significativo sulla liquidità, soprattutto per le imprese con cicli di incasso lunghi o stagionali. Ciò richiede una revisione delle strategie di tesoreria e una valutazione delle fonti di finanziamento del capitale circolante, in un contesto caratterizzato da tassi di interesse ancora elevati e da condizioni del credito non sempre favorevoli.
Prospettive operative
Accanto alle implicazioni normative e finanziarie, assumono rilievo anche alcuni aspetti operativi legati alla destinazione del TFR. Il versamento alla Tesoreria INPS tramite F24 consente l’eventuale compensazione di crediti fiscali disponibili, ma potrebbe presentare al contrario un impatto diretto sulla regolarità contributiva: ritardi anche minimi possono riflettersi sul DURC, con conseguenze rilevanti. I versamenti a fondi pensione o compagnie assicurative, invece, seguono scadenze meno frequenti, pur richiedendo un’adeguata pianificazione finanziaria. Differiscono anche tempi e qualità dei servizi:
- l’INPS presenta generalmente tempistiche più lunghe,
- fondi e assicurazioni offrono un livello di assistenza più strutturato.
Inoltre, solo le forme pensionistiche complementari e assicurative consentono la scelta dello stile di investimento, oltre a prevedere in molti casi una maggiore flessibilità in tema di anticipazioni e riscatti.
10. SUPPORTO ALLE IMPRESE NELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE ↑
Alla luce di tali considerazioni, la scelta tra mantenimento in azienda, conferimento alla Tesoreria INPS o destinazione a forme di previdenza complementare non può essere affrontata come un adempimento formale, ma necessita di una valutazione integrata che tenga conto di effetti finanziari, rischi amministrativi, caratteristiche dei flussi di uscita, livelli di servizio, flessibilità delle prestazioni e obiettivi di lungo periodo. Per i lavoratori, comprendere le opportunità offerte dalla previdenza complementare e adeguare le scelte al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi previdenziali rappresenta un passaggio indispensabile.
In questo quadro in rapido mutamento, la pianificazione previdenziale e finanziaria assume un ruolo centrale. L’assistenza di professionisti qualificati diventa determinante per supportare le imprese nella valutazione dell’impatto delle nuove regole, nella definizione di strategie di ottimizzazione della gestione del TFR e nella predisposizione di processi interni coerenti con la nuova disciplina. I consulenti di Caravati Pagani sono a disposizione per accompagnare le aziende in questo percorso, valorizzando le specificità settoriali e le esigenze di tesoreria proprie di ciascuna realtà.

