DECRETO “AIUTI” DECRETO – LEGGE N° 50 DEL 17.05.2022

Di seguito si illustrano le principali novità contenute nel decreto-legge pubblicato il 17 maggio 2022 e chiamato “decreto aiuti”.
L’incremento dei crediti d’imposta energia e gas per le imprese previsto dagli artt. 2 e 4 consiste nell’aumento della misura di alcuni crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La tabella a seguire riepiloga la misura delle agevolazioni in esame:


Soggetti beneficiari Misura del credito d’imposta
Imprese energivore 20% delle spese affrontate per la componente energetica acquistata ed effettivamente consumata nel primo trimestre 2022.
25% delle spese affrontate per la componente energetica acquistata ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche per l’energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibile pari o maggiore di 16,5 kW 15% di quanto speso per l’acquisto della componente energetica effettivamente consumata nel secondo trimestre del 2022.
Imprese gasivore 10% di quanto speso per l’acquisto del gas naturale utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
25% di quanto speso per l’acquisto del gas naturale utilizzato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
Imprese diverse da quelle gasivore 25% di quanto speso per l’acquisto del gas naturale utilizzato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.

DECRETO AIUTI, COME UTILIZZARE I CREDITI D’IMPOSTA

È possibile utilizzare i suddetti crediti di imposta entro il 31.12.2022 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. Non si applicano i limiti annui alle compensazioni. Si può procedere attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate.
Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d’imposta non contribuiscono a formare il reddito d’impresa né la base imponibile dell’IRAP. Inoltre, non sono rilevanti ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori – art. 3

Il decreto riconosce un credito d’imposta alle imprese esercenti attività di auto trasporto. Questo equivale al 28% della spesa affrontata nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, impiegati per l’esercizio della suddetta attività.

Novità in materia di detrazioni edilizie – art. 14

Il decreto apporta alcune modifiche al “decreto Rilancio” (Dl 34/2020). Prevede, infatti, la detrazione del 110% per gli interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche anche per quanto speso entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del precedente 30 giugno) siano stati portati a compimento lavori per almeno il 30% dell’opera complessiva, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati tramite il Superbonus.
Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina indicata nell’art.121 co.1 del cd. Decreto Rilancio (Dl. 34/2020) inerente alla cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
Per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall’01.05.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con il medesimo istituto di credito, o con la banca capogruppo.

Misure per il sostegno della liquidità delle imprese – artt. 15 e 16

Il decreto dispone misure temporanee tramite garanzie concesse da SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2022, in favore istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, istituti di credito e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per qualunque forma di finanziamento in favore delle imprese, compresa l’apertura di credito documentaria per il supporto delle importazioni verso l’Italia di materie prime o elementi di produzione la cui catena di approvvigionamento abbia subito rincari o interruzioni a causa dell’attuale crisi (art.15)
Inoltre, è potenziata l’operatività del Fondo di garanzia PMI. La garanzia del Fondo può essere applicata su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.05.2022 e fino al 31.12. 2022, che abbiano scopo di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio (art.16).

Contributi a fondo perduto per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina – art. 18

Il decreto prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 130 milioni di euro per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole medie imprese diverse da quelle agricole, le quali possiedono, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.05.2022 un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30 % rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente il 18.05.2022 un calo di fatturato di almeno il 30 % rispetto all’analogo periodo del 2019.

A ciascuna delle imprese aventi diritto, viene riconosciuto un importo calcolato tramite l’applicazione di una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.05.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi nel corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

  1. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  2. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi di cui al presente articolo non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario. L’attribuzione degli stessi avviene nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicati nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande. Qualora la dotazione finanziaria sopra riportata non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 – art. 21

Il decreto stabilisce l’incremento al 50% del credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023. Ciò a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Credito d’imposta formazione 4.0 – art. 22

Il decreto prevede un aumento dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese, del credito d’imposta per le spese relative alla formazione 4.0 del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
A tale scopo le attività di formazione devono essere condotte da soggetti specifici che saranno individuati con apposito DM. I risultati relativi all’acquisizione o al consolida mento delle competenze dovranno essere certificati.
In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18.05.2022 il credito d’imposta è ridotto per le piccole imprese al 40% e per le medie imprese al 35%.

Credito d’imposta sale cinematografiche – art. 23

Per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica è riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

Principali novità in tema di lavoro e previdenza – artt. 31, 32 e 33

Per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi, è istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e percettori di trattamenti a sostegno del reddito al ricorrere di determinate condizioni previste dalle norme.
Il bonus 200 euro sarà erogato dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti che hanno beneficiato nel primo quadrimestre dell’anno 2022, dell’esonero dei contributi previdenziali dello 0.8% della quota IVS a loro carico, e ai lavoratori con una retribuzione imponibile non superiore a 2.692 euro (maggiorata del rateo di tredicesima), in occasione della mensilità di luglio 2022. Sono esclusi i titolari di rapporti di lavoro domestico.
L’indennità una tantum spetta una sola volta, anche qualora i lavoratori siano titolari di più rapporti contrattuali, e non spetta se il lavoratore è anche percettore di trattamenti pensionistici.
L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022:

  • ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva,
  • ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS,
  • ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità saranno demandati a un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie e abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.

Bonus alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico – art. 35

Il decreto prevede l’attribuzione di un buono utile all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Le modalità di richiesta ed emissione del buono saranno definite con un apposito decreto ministeriale attuativo.
Il buono in questione:

  • viene riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro;
  • ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e non può superare l’importo di 60,00 euro;
  • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento nel periodo compreso tra la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto DM attuativo e il 31.12.2022.

Inoltre, il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Resta comunque ferma la detrazione IRPEF del 19% sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Contributo straordinario contro il caro bollette – art. 55

Il decreto modifica la disciplina del contributo solidaristico straordinario contro il caro bollette di cui all’art.37 del cd. Decreto Ucraina. La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’01.10.2021 al 30.04.2022 (in luogo del periodo 01.10.2021 – 31.03.2022 precedentemente previsto), rispetto al saldo del periodo dall’01.10.2020 al 30.04.2021 (in luogo del periodo 01.10.2020 – 31.03.2021 precedentemente previsto). La misura del contributo viene incrementata dal 10% al 25% della base imponibile.
Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40% a titolo di acconto entro il 30.06.2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.