IL DECRETO CRESCITA HA RIPROPOSTO IL BONUS AGGREGAZIONI

  • IL DECRETO
  • CHI PUÒ OTTENERE IL BONUS AGGREGAZIONI
  • NOVITÀ DEL BONUS AGGREGAZIONI 2019
  • CHI È ESCLUSO DAL BONUS AGGREGAZIONI?
  • SANZIONI PER LE SOCIETÀ BENEFICIARIE DEL BONUS AGGREGAZIONI CHE EFFETTUANO ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE
IL DECRETO

Il decreto legge “Crescita” 34/2019 convertito con modificazioni nella Legge 58/2019 ha reintrodotto il bonus aggregazioni.  L’agevolazione, riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro, si applica ai fini IRES ed IRAP alle società risultanti da fusioni, scissioni o conferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Consiste nel riconoscere fiscalmente il maggior valore attribuito ad avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale. In termini pratici è consentito dedurre maggiori ammortamenti.

La normativa prevede espressamente che il bonus sia valido solo se le operazioni di aggregazione avvengano tra imprese attive da almeno due anni. Dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.3.2007, n. 16/E, si può estrapolare il riferimento al concetto di operatività che vale ai fini della normativa sulle società “di comodo”, ex art. 30, L. L. 23.12.1994, n. 724.

Questo contributo è volto all’agevolazione delle aziende che scelgano di aumentare le loro dimensioni, nell’ottica di favorire una maggiore competitività.

CHI PUÒ OTTENERE IL BONUS AGGREGAZIONI

Possono beneficiare i soggetti indicati nell’art. 73, comma 1, lettera a) del Tuir come, a titolo esemplificativo:

  • società a responsabilità limitata,
  • società di mutua assicurazione,
  • società per azioni e in accomandita per azioni,
  • società cooperative.
NOVITÀ DEL BONUS AGGREGAZIONI 2019

Una differenza significativa tra questa riedizione dell’agevolazione rivolta alle imprese in aggregazione e la versione del triennio 2007-2009, sta nel fatto che la prima normativa rendeva obbligatoria la presentazione di un interpello preventivo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212. Questo occorreva per l’ottenimento del parere dell’Agenzia delle entrate riguardo al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma per poter godere del bonus. Il fatto che manchi nella nuova versione del bonus tale obbligo è senz’altro una semplificazione per i contribuenti, ma in alcune situazioni può lasciare spazio ad interpretazioni riguardanti l’applicabilità dell’agevolazione.

CHI È ESCLUSO DAL BONUS AGGREGAZIONI?

Il bonus non può essere applicato se le società coinvolte nelle operazioni di aggregazione sono parte dello stesso gruppo. Sono inoltre escluse imprese legate tra loro da un rapporto di partecipazione che superi il 20%. Lo stesso vale per le aziende controllate da un medesimo soggetto, anche in modo indiretto (ex articolo 2359, primo comma, n. 1, codice civile). Se le imprese non si sono trovate, nei due anni precedenti l’aggregazione, nelle condizioni indicate nella disciplina agevolativa, in maniera ininterrotta, l’agevolazione non può essere richiesta.

La società risultante dall’aggregazione, che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, conferimento), ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi della disciplina di favore, decade dall’agevolazione.

SANZIONI PER LE SOCIETÀ BENEFICIARIE DEL BONUS AGGREGAZIONI CHE EFFETTUANO ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L’impresa nata da aggregazione che in seguito effettui altre operazioni e perda l’agevolazione può comunque presentare all’Amministrazione finanziaria un interpello disapplicativo. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui decade l’agevolazione, deve liquidare e versare l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito. Questo riguarda altresì i periodi d’imposta antecedenti e viene stabilito senza considerare maggiori valori riconosciuti a livello fiscale ai sensi della disciplina del bonus. Sulle maggiori imposte liquidate invece non vengono applicate sanzioni. Per effettuare accertamento, riscossione, liquidazione, rimborso del bonus ed anche per le menzionate sanzioni vengono applicate le disposizioni previste per le imposte sui redditi.