CHIARIMENTI SULLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020

Alla fine del 2019 e durante i primi giorni del nuovo anno, emergono molti dubbi su quando si possa detrarre l’Iva contenuta nelle fatture elettroniche di acquisto pervenute in tale periodo. In base all’art. 19, comma 1 del D.P.R. 633/1972, si può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta su servizi e beni acquistati o importati nel momento in cui tale imposta diventa esigibile. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2018 del 17 gennaio 2018, ha stabilito che il diritto alla detrazione si esercita con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono:

  • l’esigibilità dell’imposta, che coincide di norma con il momento di effettuazione dell’operazione;
  • il ricevimento della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva si può esercitare entro la data in cui si presenta la dichiarazione inerente l’anno in cui ricorrono tali presupposti e riferita allo stesso anno. La detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi o alle importazioni di beni viene perfezionata tramite la registrazione della fattura (art. 25 del D.P.R. 633/1972).

LA DETRAZIONE IVA E LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE A FINE ANNO

Il 2019 è il primo anno di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica a livello quasi generalizzato. La FE ha rivoluzionato le modalità di emissione ed i tempi in cui è possibile esercitare la detrazione ed ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte. Quest’anno è diventata obbligatoria anche per le operazioni B2B.

A fine anno è necessario, dunque, monitorare attentamente l’arrivo delle fatture attive e passive per stabilire il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito. La regola della detrazione Iva a fine anno richiede l’analisi delle fatture, distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  • fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute a dicembre 2019 non registrate nello stesso mese, per le quali è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019. Questa va presentata entro il 30 aprile 2020;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020. Per queste è necessario presentare la dichiarazione annuale Iva integrativa.

Detrazione Iva nel 2020 se la fattura arriva a gennaio

Il momento di emissione e di ricezione delle fatture incide, quindi, sull’esigibilità dell’imposta e sul diritto alla detrazione. Non è possibile retrodatare l’imposta per le fatture “a cavallo” dell’anno. L’articolo 1 del DPR 100/98, che risulta dalle modifiche ex art. 14 del DL 119/2018, stabilisce che per le fatture a “cavallo dell’anno” non vale la regola che permette l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Inoltre, il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura deve verificare se sia stata emessa dal cedente/prestatore ma non recapitata. In tal caso, la fattura sarà disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”.

I soggetti passivi che hanno scelto il “metodo previsionale” per avvalersi della riduzione di importo rispetto a quello stimato con il “metodo storico”, dovranno tenere in considerazione gli acquisti effettuati negli ultimi giorni dell’anno. Di conseguenza, sarà necessario sollecitare i fornitori a provvedere immediatamente alla trasmissione delle relative fatture al SdI.

COME SI REGISTRANO LE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE A FINE ANNO

Riepilogando quanto descritto, emerge in particolare che solitamente il diritto alla detrazione dell’Iva può essere fatto valere anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese che segue quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non può essere applicata ai documenti di acquisto che riguardano operazioni effettuate nell’anno precedente. Il diritto alla detrazione per le fatture per operazioni effettuate nel 2019 e ricevute e registrate entro la fine dell’anno 2019 si può esercitare nella liquidazione di dicembre 2019. Il versamento di quest’ultima scade il 16 gennaio per i mensili, il 17 febbraio per i trimestrali speciali ed il 16 marzo per i trimestrali normali.

Pertanto, a fine anno occorre “smaltire” la contabilizzazione di eventuali fatture scaricate (e quindi ricevute per il sistema di interscambio) ma non ancora registrate nel corso del 2019.

Data
emissione
Data invio
ricezione
Data
registrazione
Detrazione
Dic 2019 Dic 2019 Dic 2019 La detrazione avviene a dicembre 2019
entro apr 2020 La detrazione avviene in Dichiarazione IVA del 2019 e la registrazione si effettua tramite sezionale
dopo apr 2020 La detrazione non è ammessa
Gen 2020 gen 2020 La detrazione è ammessa a gennaio 2020

COSA SUCCEDE QUANDO LA CONSEGNA DELLA FATTURA ELETTRONICA NON È POSSIBILE?

Grazie al transito presso il SdI (sistema di interscambio) la data di ricezione delle fatture ha carattere del tutto oggettivo, cosa che non accadeva quasi mai con le fatture cartacee.

La consegna della fattura elettronica da parte del SdI può risultare talvolta impossibile per ragioni di natura tecnica, come ad esempio quando:

  • non funziona il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti, basato su protocollo SFTP);
  • la casella Pec indicata risulta piena o inattiva;
  • il cliente non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario o la PEC attraverso cui vuole ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI mette a disposizione del cessionario/committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e comunica tale informazione, insieme alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente. In tal modo il cedente/prestatore può comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è disponibile in suddetta area riservata.

La data di ricezione della fattura in tale circostanza, ai fini fiscali, è rappresentata dalla data di presa visione da parte del cessionario/committente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. A partire dalla presa visione, sarà possibile per il cliente detrarre l’Iva.