FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: LE 10 DOMANDE PIÙ RICORRENTI


Con il 1 gennaio 2019 è ufficialmente entrata in vigore la fatturazione elettronica. Sebbene si sia cominciato a parlarne con largo anticipo, l’anno nuovo ha trovato impreparate molte delle realtà coinvolte lasciando numerosi dubbi ed interrogativi. Abbiamo raccolto le risposte alle domande che più frequentemente ci vengono rivolte in tema di fatturazione elettronica, in modo da cercare di colmare la maggior parte delle esigenze connesse. Di seguito riportiamo le 10 più significative.


FAQ #1


Qual è la data di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica?

Come stabilito dal provvedimento 30 aprile 2018 l‘Agenzia delle Entrate ha specificato che la fattura elettronica si considera emessa nella data di emissione riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file XML trasmesso al Sistema di Interscambio. La data, invece, di trasmissione è quella evidenziata nella ricevuta di consegna messa a disposizione dal Sistema di interscambio contenente le indicazioni circa il buon esito del processo di controllo e di recapito o messa a disposizione del destinatario del file XML. La data di trasmissione, anche a regime dal 1 luglio, dovrà coincidere con la data di emissione riportata nel file XML. Si precisa che, finché non si è in possesso della ricevuta di consegna, la fattura si considera non emessa. Nonostante la data inserita nella fattura e nonostante la trasmissione al Sistema di Interscambio, la fattura non potrà considerarsi emessa fintanto che il recapito al ricevente non abbia dato esito positivo.
La fattura si ha per ricevuta nel momento in cui risulta recapitata al destinatario oppure, alla data di presa visione della
fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è depositata qualora il SDI non sia riuscito ad inviare l’e‐fattura al destinatario nonostante il superamento dei controlli. Come precisato da un comunicato stampa di Assosoftware del 14.01.2019, nel periodo transitorio, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione presente nel documento deve coincidere con la data di effettuazione dell’operazione.

NOTE: si veda anche provvedimento Agenzia Entrate n. del 30.04.2018, comunicato stampa Assosoftware del 14.01.2019 e articolo
Eutekne «Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e‐fatture» del 15.01.2019


FAQ #2


Quando l’IVA diviene esigibile e quando detraibile con la fatturazione elettronica del 2019?

A seguito delle modifiche normative introdotte dal DL 50/2017, l’art. 19, comma 1 del DPR 633/72 prevede che il diritto alla detrazione IVA «sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto». Il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitabile dal momento in cui si verifica, in capo al cessionario/committente, la duplice condizione (che deve essere contemporanea) di avvenuta esigibilità dell’imposta e formale possesso della fattura. Per l’emittente la data di esigibilità dell’imposta combacia con la data di emissione apposta sulla fattura e risultante dal tracciato XML. Il momento di invio della ricevuta di consegna è asincrono rispetto all’invio del file al sistema, in quanto il Sistema di Interscambio si prende un periodo temporale che va da pochi minuti sino ad un massimo di cinque giorni per recapitare la fattura elettronica al destinatario. Ne conviene che, la detrazione può avvenire solo successivamente alla registrazione della e‐fattura pertanto, non potendo registrare una fattura prima di averla ricevuta, per il cessionario/committente, la data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta coincide con quella di ricezione della fattura attraverso il canale telematico prescelto, oppure, dalla data di presa visione della fattura stessa nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate in cui è depositata qualora il SDI non sia riuscito ad inviare l’e‐fattura al destinatario nonostante il superamento dei controlli. Il Decreto Fiscale della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che è consentito a cessionari e committenti di esercitare, entro il giorno 16 di ciascun mese, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente. Unica condizione richiesta è che la fattura sia stata recapitata entro i termini di liquidazione e sia stata debitamente registrata.

NOTE: si veda anche articolo Eutekne «E‐fattura entro la liquidazione, nessuna sanzione per sei mesi» del 12.10.2018 e articolo «Per la
detrazione rilevante la data della fattura ricevuta» del 5.01.2019


FAQ #3


Cosa succede se non riesco ad inviare la fattura allo SDI entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione? Sono soggetto alle sanzioni per tardiva fatturazione elettronica?

Con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e con la circolare 13/E del 2018 l’Agenzia Entrate ha precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, “si ritiene che il file fattura, … inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5‐bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” Il Decreto Fiscale 119/2018 stabilisce che:

  • per il primo semestre 2019 (per i contribuenti mensili fino al 30.09) non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva
    emissione effettuata comunque entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo;
  • le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese
    o trimestre successivo.
  • dal 1 luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni dando, però,
    evidenza in fattura che la stessa è stata emessa in data diversa da quella di effettuazione dell’operazione. Le fatture
    dovranno essere trasmesse al SDI entro lo stesso termine di 10 giorni. La data di trasmissione allo SDI deve coincidere
    con la data di emissione.

NOTE: si veda anche Provvedimento Agenzia Entrate n.89757 del 30.04.2018, Circolare Agenzia Entrate n.13 del 2.07.2018 e articolo
Eutekne «E‐fattura entro la liquidazione, nessuna sanzione per sei mesi» del 12.10.2018


FAQ #4


Quali controlli effettua il Sistema di Interscambio?

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il Sistema di Interscambio effettua una serie di controlli formali che riguardano la nomenclatura e l’unicità del file trasmesso, la presenza (all’interno del file) delle informazioni obbligatoriamente previste dall’art. 21 del DPR 633/72, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta indicata in fattura) del contenuto. Lo scarto si verificherà anche laddove il documento emesso in formato digitale rechi l’indicazione di un numero di partita Iva inesistente in Anagrafe Tributaria. Qualora, invece, la partita iva risulti cessata, lo SDI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: l’Agenzia Entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione. Il Sistema di Interscambio procederà allo scarto del documento anche qualora la fattura elettronica relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi non soggetti ad Iva non riporti al proprio interno l’indicazione circa la natura dell’operazione. La firma digitale non è obbligatoria ma, qualora fosse presente, il Sistema di Interscambio effettuerebbe controlli sulla validità del certificato con pena scarto della fattura in caso di cessata validità.

In caso di mancato superamento dei predetti controlli, viene recapitata, entro cinque giorni, una ricevuta di scarto del file al soggetto che ha trasmesso il documento. La comunicazione di scarto viene recapitata utilizzando il medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sistema di Interscambio. A sua volta, il soggetto passivo avrà cinque giorni effettivi (non lavorativi) per trasmettere la e‐fattura corretta.

Il punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prevede che la fattura elettronica o le fatture
del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano non emesse.

Dovrebbe essere definitivamente scongiurato il rischio di scarto della fattura elettronica in caso di indicazione di identificativo fiscale
inesistente. Con un comunicato stampa del 28.12.2018, l’Agenzia delle Entrate ha resa nota, infatti, l’istituzione di un nuovo servizio che
consente di controllare la presenza di Partita Iva e Codice Fiscale nell’Anagrafe Tributaria. Accedendo al portale «Fatture e Corrispettivi» sarà possibile caricare un file già predisposto contenente una lista dei soggetti per i quali si intende operare un controllo in merito agli identificativi fiscali, o generarne uno nuovo, grazie ad un procedimento on line guidato.

NOTE: si veda anche articolo Euroconference del 5.07.2018 «Fatturazione Elettronica: trasmissione post circolare 13/E», articolo Eutekne «Se non c’è IVA la e‐fattura deve riportare la natura dell’operazione» del 10.11.2018 e articolo Eutekne «Codice fiscale e partita iva controllabili sul portale ‘Fatture e Corrispettivi’» del 29.12.2018


FAQ #5


Cosa fare in caso di scarto della Fattura Elettronica?

Nei casi in cui la fattura è scartata (risulta quindi non emessa) l’emittente ha 5 giorni effettivi, non lavorativi per trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica corretta senza incorrere in alcuna sanzione.

Con la circolare 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura elettronica deve essere nuovamente inviata con la data ed il numero del documento originario. Qualora ciò non sia possibile occorre procedere alternativamente a:

  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo
    inoltro tramite SDI), “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SDI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che
    documenta”. Tale fattura, afferma l’Agenzia, deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo
    trascorso dal primo inoltro tramite SDI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data (soluzione che riguarda i soggetti che non hanno possibilità di procedere all’invio di una fattura con medesimo numero e data);
  • l’emissione di una fattura nelle modalità di cui al punto precedente, ricorrendo ad un apposito sezionale che presenti una specifica numerazione e che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratti di un documento rettificativo di una fattura precedentemente scartata. Ciò che appare singolare è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma vanno indicate con protocolli successivi solo le fatture riemesse: “Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse, in data successiva, in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SDI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SDI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.”

NOTE: si veda anche quesiti Il Sole 24 ore – «l’esperto risponde» n. 38/2018 del 1.10.2018


FAQ #6


Con la fatturazione elettronica del 2019 entro quando deve essere effettuata la Conservazione Digitale a Norma (conservazione sostitutiva)?

La conservazione della fattura elettronica deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa. Per i soggetti con anno solare, relativamente alle fatture emesse nel 2019, l’obbligo di conservazione dovrà essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021 qualora il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi rimanga il 31 ottobre.


FAQ #7


Per quanto tempo la fattura rimane disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate?

Il cessionario o committente potrà accedere all’Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate per acquisire la fattura che sarà disponibile fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.


FAQ #8


Quale nomenclatura deve avere il file XML della fatturazione elettronica nel 2019?

Il file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio deve tassativamente rispettare la seguente nomenclatura:

CODICE PAESE IDENTIFICATIVO UNIVOCO
DEL SOGGETTO TRASMITTENTE
PROGRESSIVO UNIVOCO DEL FILE

dove:

  • Il codice paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
  • L’identificativo univoco del soggetto trasmittente, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo del proprio paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all’estero); la lunghezza è di 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT.
  • Il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Esempio: IT99999999999_00002.xml

Il separatore tra il secondo e il terzo elemento del nome del file è il carattere underscore («_»)

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al SDI dal medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare stili di numerazione differenti.

NOTE: si veda anche Provvedimento Agenzia Entrate n.89757 del 30.04.2018


FAQ #9


Se una fattura viene scartata e devo re-inviarla, posso usare lo stesso nome del file scartato?

La numerazione presente nel nome del file non segue la numerazione delle fatture, sono due criteri diversi. Il nome del file ha una numerazione relativa alla generazione progressiva del file e prevede una combinazione alfanumerica. Il numero del documento (campo «numero fattura» all’interno dell’XML) segue, invece, il progressivo di emissione. Se una fattura deve essere rinviata a seguito di rifiuto da parte del Sistema di interscambio, il numero della fattura sarà uguale (ove possibile) ma il nome del file dovrà avere lo stesso nome di quello precedentemente inviato, con una modifica nel progressivo univoco che sarà comunque differente da quello scartato.

I file XML possono essere tranquillamente inviati con il nome del file che viene generato in automatico, anche se non è sequenziale. Appoggiandosi ad una software house il nome del file sarà attribuito in modo automatico senza che l’onere sia a carico del contribuente stesso.


FAQ #10


Quali sono i dati obbligatori da inserire nella Fattura Elettronica?

La fattura elettronica, pur contenendo, in ragione della sua particolare natura, una serie di informazioni specifiche non presenti nel documento cartaceo (ad esempio il c.d. «Codice Destinatario»), deve riportare tutte le indicazioni stabilite nell’art. 21 del DPR 633/72 o, nel caso di fattura semplificata, nell’art. 21‐bis del medesimo decreto.

Il DL 119/2018 ha recentemente modificato l’art. 21 introducendo la lettera g‐bis) collegata alla possibilità prevista nel Decreto stesso che la fattura venga emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tali previsioni normative, che entreranno in vigore dal 1 luglio 2019, permetteranno di superare l’impasse dell’emissione della fattura entro le ore 24 del medesimo giorno a quello di effettuazione dell’operazione.

La modifica all’art. 21 ha riguardato, dunque, l’inserimento tra i dati obbligatori da indicare nella fattura della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa da quella di emissione della fattura. Pertanto, se ci si avvale del maggior termine per l’emissione della fattura, bisognerà fornire il dato nella stessa.

Ulteriori dati obbligatori da inserire nella fattura elettronica sono quelli previsti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 89757 del 30.04.2018 al fine di permettere la corretta trasmissione della stessa (ad esempio il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC)