ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI 2019. COME FUNZIONA LA RATEIZZAZIONE

Una novità introdotta dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 riguarda la rottamazione delle cartelle di pagamento e la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. L’articolo 3 del Decreto Legge , convertito con Legge n.136/2018, definisce con quali regole e procedure si potrà accedere alla nuova rottamazione-ter versando l’importo del solo debito (capitale). I debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate dall’1.1.2000 al 31.12.2017 potranno infatti essere pagati al netto delle sanzioni, degli intessi di mora e delle somme aggiuntive. La rottamazione delle cartelle 2019 risulta più vantaggiosa delle edizioni passate. La scadenza per presentare domanda è fissata alla data del 30 aprile 2019.


TERMINE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE IN 18 RATE

Il perfezionamento della rottamazione-ter si realizza con il pagamento di quanto dovuto:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • in un massimo di diciotto rate, sulle quali viene applicato il 2% annuo degli interessi di dilazione, a decorrere dal 1° agosto 2019.

Scadenze per il pagamento delle 18 rate delle cartelle esattoriali

Ecco il termine per il pagamento di ciascuna rata:

  • la prima e la seconda di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
  • le restanti, di pari importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.

In caso di mancato, tardivo o parziale versamento anche di una sola delle rate, la rottamazione è considerata inefficace e i pagamenti fatti divengono acconti degli importi complessivamente dovuti. L’Agenzia delle Entrate potrà quindi procedere al recupero coatto del debito rimanente, il cui saldo non potrà più essere rateizzato.

COME FUNZIONA LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EX-EQUITALIA

I versamenti delle rate, in base all’articolo 3, comma 12, D.L. n.119/2018, si possono effettuare:

  • tramite domiciliazione sul conto corrente del debitore;
  • tramite bollettini precompilati inviati dall’Agenzia delle Entrate;
  • presso gli   sportelli   dell’Agenzia, anche tramite l’istituto della compensazione, come stabilito dal D.M. 24.09.2014 (trattasi dei crediti certificati non prescritti e non della compensazione “classica” su F24 ex art. 17, D.Lgs. 241/1997).

La nuova definizione agevolata è subordinata alla presentazione di un’istanza, con la quale il contribuente esprime la volontà di accedere alla rottamazione. Il debitore dovrà indicare il numero di rate con cui effettuerà il pagamento. In caso di giudizi pendenti sui carichi affidati, dovrà anche manifestare la volontà di rinunciare al giudizio.

Iter per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle

In assenza di precedenti definizioni agevolate riguardanti gli stessi debiti, per aderire alla definizione agevolata 2018 si deve presentare, entro il 30 aprile 2019, il modello DA-2018.

Questa dichiarazione di adesione si può far pervenire:

  • alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di riferimento, unitamente alla copia del documento di identità;
  • presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dopo aver presentato la domanda, il debitore riceverà la comunicazione da parte dell’Agenzia entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L’esito potrà essere:

  • di accoglimento della richiesta di adesione alla definizione agevolata, con indicazione degli importi dovuti e le relative scadenze;
  • di rifiuto di accesso alla rottamazione.

PROROGA DELLA ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS

Possono aderire alla nuova definizione agevolata prevista dalla pace fiscale i debitori con cartelle Equitalia affidate tra l’anno 2000 e il 31 dicembre 2017. Non sarà necessario presentare dichiarazione di adesione, invece, per i debitori che hanno già aderito alla passata edizione di definizione agevolata (ex Decreto Legislativo 148/2017), i quali potranno aderire nel solo caso in cui risultino integralmente saldate entro il 7 dicembre 2018 tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. I contribuenti saranno in tal modo automaticamente ammessi ai benefici della rottamazione-ter. Sugli importi residui di debito, come già detto le regole saranno quelle stabilite dalla nuova rottamazione: 18 rate con interessi ridotti dal 4,5% allo 0,3%.

Chi è escluso dalla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali?

Non possono usufruire della rottamazione-ter i contribuenti che hanno debiti:

  • delle risorse proprie dell’UE;
  • dei recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • dei crediti che derivano da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • delle multe, delle sanzioni e delle ammende dovute in conseguenza a provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • delle sanzioni diverse da quelle richieste per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali oppure per violazioni tributarie.

In riferimento, invece, alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, queste potranno rientrare nell’ambito applicativo della normativa solo in riferimento agli interessi ed alle maggiorazioni dovute per legge.