GREENWASHING, DURABILITÀ E RIPARABILITÀ DEI PRODOTTI: NOVITÀ E IMPATTI PER LE IMPRESE B2B

Con il Decreto Legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825, introducendo nel nostro ordinamento una disciplina significativamente più stringente in materia di pratiche commerciali sleali. Ciò con particolare riferimento alle asserzioni ambientali, alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti.

Il decreto è formalmente in vigore dal 24 marzo 2026 ma troverà applicazione a partire dal 27 settembre 2026, concedendo alle imprese un periodo di adeguamento. Le novità incidono in modo diretto sul Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche europee di contrasto al greenwashing e di promozione di modelli di consumo sostenibili.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE: UNA NORMATIVA PENSATA PER IL B2C

È importante chiarire fin da subito che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026 si applicano esclusivamente ai rapporti tra professionisti e consumatori. Per “consumatore” si intende infatti la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Ne consegue che le imprese che operano esclusivamente in ambito B2B o nei confronti della Pubblica Amministrazione (B2G) risultano, sotto il profilo formale, escluse dall’applicazione diretta della nuova disciplina. Gli obblighi informativi, i divieti di pratiche commerciali ingannevoli e le nuove definizioni normative sono concepiti per tutelare il consumatore finale. Tuttavia, fermarsi a questa constatazione rischia di fornire una lettura incompleta del fenomeno.

Gli impatti indiretti ed effetto “a cascata” lungo la filiera

Pur in assenza di obblighi diretti, la nuova normativa è destinata a produrre effetti indiretti rilevanti lungo le catene del valore, con un impatto concreto anche sulle imprese B2B. In particolare, i clienti industriali o commerciali di un fornitore potrebbero essere a loro volta soggetti a obblighi di trasparenza verso il consumatore finale. Ciò comporta che:

  • possano iniziare a richiedere in modo sistematico dati ambientali, informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità dei componenti acquistati;
  • vengano inserite nei contratti di fornitura clausole specifiche relative a certificazioni, prestazioni ambientali, disponibilità di pezzi di ricambio o garanzie di durata;
  • la capacità del fornitore di fornire informazioni chiare, verificabili e coerenti con i nuovi standard normativi diventi un vero e proprio fattore competitivo.

Le imprese non in grado di supportare i propri clienti nei processi di compliance rischiano, nel medio periodo, di essere penalizzate o escluse dalle filiere.

2. APPALTI PUBBLICI E GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Un ulteriore ambito di impatto è rappresentato dagli appalti pubblici. Le Pubbliche Amministrazioni sono sempre più vincolate all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle logiche di Green Public Procurement. Sebbene il D.Lgs. 30/2026 sia formalmente rivolto al B2C, le definizioni introdotte (asserzione ambientale, etichetta di sostenibilità, sistema di certificazione, durabilità) sono destinate a diventare parametri di riferimento anche nelle procedure di gara. È quindi verosimile che le stazioni appaltanti richiedano, come requisiti minimi o criteri premianti:

  • la dimostrazione di determinate prestazioni ambientali;
  • l’assenza di comunicazioni qualificabili come greenwashing;
  • evidenze documentali sulla durabilità e riparabilità dei prodotti offerti.

3. COMUNICAZIONE COMMERCIALE E RISCHIO REPUTAZIONALE

Anche per le imprese che operano in ambito B2B, la comunicazione commerciale (siti web, brochure, presentazioni, fiere di settore) è per sua natura pubblica. L’utilizzo di asserzioni ambientali generiche, non supportate da dati oggettivi e verificabili (ad esempio “eco‑friendly”, “green”, “sostenibile”), pur non essendo sempre direttamente sanzionabile, espone l’impresa a rischi reputazionali crescenti. Il nuovo quadro normativo fissa, infatti, uno standard di diligenza più elevato, destinato a influenzare anche le prassi del mercato B2B.

4. UN APPROCCIO PROATTIVO. DALLA COMPLIANCE ALLA STRATEGIA

Alla luce di quanto sopra, pur in assenza di obblighi immediati, appare opportuno per le imprese adottare un approccio proattivo, avviando fin d’ora un percorso di adeguamento ai nuovi principi. In particolare, si suggerisce di:

  • rivedere la comunicazione commerciale per individuare e qualificare correttamente eventuali asserzioni ambientali;
  • strutturare la raccolta dei dati relativi a durabilità, riparabilità, disponibilità dei ricambi e prestazioni ambientali;
  • verificare che eventuali etichette o certificazioni utilizzate siano basate su sistemi di certificazione conformi ai criteri normativi;
  • avviare un dialogo con i principali clienti per anticiparne le future esigenze informative.

L’adeguamento a questi nuovi standard non rappresenta soltanto un tema di conformità normativa, ma una scelta strategica per rafforzare il posizionamento competitivo dell’impresa e la sua affidabilità lungo la filiera.

Cosa fare entro settembre 2026

In vista dell’applicazione del D.Lgs. 30/2026 a partire dal 27 settembre 2026, anche le imprese che operano prevalentemente in ambito B2B o B2G dovrebbero avviare per tempo un percorso di verifica e adeguamento, con un approccio strutturato e documentabile. In particolare, si suggerisce di:

  1. mappare le asserzioni ambientali esistenti. Effettuare una ricognizione completa di tutte le comunicazioni aziendali (sito web, brochure, cataloghi, schede tecniche, presentazioni commerciali, materiali fieristici). Ciò al fine di individuare eventuali asserzioni ambientali, anche implicite;
  2. verificare la solidità delle dichiarazioni. Per ciascuna asserzione individuata, valutare se
  • è sufficientemente specifica e non generica,
  • è supportata da dati oggettivi, misurabili e verificabili,
  • riguarda l’intero prodotto/attività o solo singoli aspetti (evitando affermazioni fuorvianti);
  1. raccogliere e strutturare i dati di prodotto. Avviare un processo interno di raccolta e organizzazione delle informazioni relative a
  • durabilità dei prodotti (capacità di mantenere funzioni e prestazioni nel tempo),
  • riparabilità (disponibilità dei ricambi, procedure di ordinazione, istruzioni di manutenzione),
  • eventuali certificazioni ambientali, verificandone la conformità ai requisiti di un sistema di certificazione credibile e trasparente;
  1. analizzare contratti e rapporti di filiera. Valutare i contratti di fornitura esistenti e le prassi commerciali per intercettare
  • possibili richieste informative “a cascata” da parte dei clienti,
  • clausole attuali o future in materia di sostenibilità, prestazioni ambientali, durabilità e compliance;
  1. coordinare comunicazione, area tecnica e legale. Assicurare un allineamento effettivo tra funzioni aziendali (commerciale, tecnica, qualità, legale) affinché le informazioni diffuse al mercato siano coerenti, controllate e difendibili;
  2. adottare un approccio documentato e difensivo. Strutturare un percorso di compliance preventiva, utile non solo ai fini normativi, ma anche per
  • ridurre il rischio reputazionale,
  • rafforzare il posizionamento competitivo,
  • rispondere in modo tempestivo e credibile a richieste di clienti e Pubbliche Amministrazioni.

CARAVATI PAGANI rimane a disposizione per supportare le imprese nell’analisi degli impatti della nuova normativa e nella revisione della comunicazione commerciale, della documentazione tecnica e dei contratti di fornitura. Garantiamo un servizio strutturato di compliance normativa e strategica, a cura dei nostri avvocati e commercialisti.

a cura della Dott.ssa Natascia Nisi, con la collaborazione dell’Avv. Giovanni Garippa